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Cassazione Civile, Sentenza n. 25377/2026 del 16/09/2026

Utili di S.r.l. accantonati a riserva: la Cassazione esclude i contributi INPS del socio lavoratore

Con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 e altre nove pronunce dello stesso tenore, la Sezione lavoro esclude dalla base imponibile contributiva gli utili di S.r.l. accantonati a riserva e non imputati fiscalmente al socio. Una conclusione in contrasto con l'impostazione seguita dall'INPS.

Redazione Trovanorma9 min di letturaScarica PDF
In breve
  • Gli utili di S.r.l. accantonati a riserva, non distribuiti e non imputati per trasparenza, restano reddito della società e non entrano nella base imponibile contributiva del socio lavoratore iscritto alla gestione artigiani o commercianti (Cass. n. 25377/2026 e altre nove sentenze del 16 e 17 settembre 2026).
  • Il parametro è quello dell'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992: i redditi d'impresa denunciati dal socio ai fini IRPEF. La lettura della Circolare INPS n. 102/2003, che considerava la quota di reddito della società a prescindere dalla distribuzione, non trova fondamento nella legge.
  • Secondo la sentenza n. 25377/2026 spetta all'INPS provare che il reddito è stato imputato al socio. La qualità di socio unico o di amministratore non basta.
  • Con l'opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR) il reddito è imputato al socio anche senza distribuzione e la conclusione si rovescia.
  • Le pronunce non incidono sull'obbligo di iscrizione né sulla contribuzione minima. Per avvisi di addebito, giudizi pendenti, contributi già versati e prossima compilazione del quadro RR occorre valutare il caso concreto, anche alla luce delle istruzioni INPS ancora vigenti.

La fonte · Giurisprudenza giuslavoristica

Cassazione Civile, Sentenza n. 25377/2026 del 16/09/2026

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Da oltre vent'anni l'INPS chiede ai soci lavoratori di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani e commercianti i contributi calcolati anche sulla quota di utili che la società non ha distribuito. Il 16 e il 17 settembre 2026 la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha depositato dieci sentenze che respingono questa impostazione. La prima è la n. 25377/2026; sullo stesso principio si fondano le nn. 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383/2026 del 16 settembre e le nn. 25465, 25466 e 25467/2026 del 17 settembre.

Secondo la Corte gli utili accantonati a riserva, in assenza di distribuzione e di opzione per la trasparenza fiscale, restano reddito della società e non concorrono alla base imponibile contributiva del socio.

Il caso deciso con la sentenza n. 25377/2026

La controversia riguardava la socia unica e amministratrice di una S.r.l., iscritta alla gestione commercianti perché partecipava in modo abituale e prevalente al lavoro aziendale. Con due avvisi di addebito l'INPS le aveva chiesto la contribuzione calcolata anche sugli utili prodotti dalla società nel 2015 e nel 2017, che erano stati accantonati a riserva.

Tribunale e Corte d'appello hanno accolto le domande della socia. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, dell'art. 81 TUIR e dell'art. 1344 c.c. La tesi dell'INPS era che la base imponibile dovesse comprendere il reddito conseguibile in astratto, perché la scelta di non distribuire gli utili dipendeva dalla stessa socia, titolare dell'intero capitale e amministratrice.

La Corte ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese in ragione della novità e della complessità delle questioni.

Le altre nove pronunce riguardano situazioni diverse: soci con quote del 20, del 33, del 50 e del 60 per cento, amministratori unici e presidenti del consiglio di amministrazione, iscritti alla gestione artigiani o a quella commercianti, annualità comprese tra il 2015 e il 2017. In tutti i casi il ricorso dell'INPS è stato rigettato.

La posizione dell'INPS

L'orientamento dell'Istituto risale alla Circolare n. 102 del 12 giugno 2003. Per i soci lavoratori di S.r.l. la base imponibile è costituita dalla quota del reddito d'impresa della società attribuita al socio in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla distribuzione deliberata dall'assemblea. Sul piano operativo la circolare indica come reddito di riferimento l'importo del rigo RN1 al netto del rigo RN5 della dichiarazione della società, rapportato alla quota di partecipazione.

Con la Circolare n. 84 del 10 giugno 2021 l'INPS ha recepito la giurisprudenza di legittimità del 2019 e la nota del Ministero del lavoro n. 7476/2020, escludendo dall'imponibile, dal periodo d'imposta 2020, i redditi di capitale percepiti dai soci che non prestano attività lavorativa nella società. Per il socio che lavora nella società la regola del 2003 non è cambiata. Anche le istruzioni sul quadro RR del modello Redditi 2026 PF (Circolare n. 62/2026) escludono gli utili da partecipazione soltanto in assenza di prestazione lavorativa.

Il ragionamento della Corte

La Corte muove dal testo dell'art. 3-bis, comma 1, che per i soggetti indicati dall'art. 1 della legge n. 233/1990 rapporta il contributo annuo «alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono». Il parametro è fiscale e riguarda il reddito dichiarato dal socio, non quello prodotto dalla società.

Nella S.r.l. in regime ordinario il reddito prodotto dalla società non è, per ciò solo, reddito fiscalmente imputato al socio. È questa distinzione tra reddito della società e reddito del socio che la Corte pone alla base della decisione. Diversa è l'ipotesi della trasparenza fiscale prevista dagli artt. 115 e 116 TUIR, nella quale il reddito societario viene imputato ai soci indipendentemente dalla sua distribuzione.

Due passaggi della motivazione meritano attenzione. Il primo: il riferimento ai redditi denunciati ai fini IRPEF non può essere sostituito da un criterio fondato sui redditi «astrattamente conseguibili o virtualmente disponibili», neppure quando il socio ha il potere di decidere la distribuzione. Il secondo: la finalità antielusiva o solidaristica dell'obbligo contributivo non consente di estendere la base imponibile in via interpretativa, perché le prestazioni patrimoniali imposte sono coperte dalla riserva di legge. La sentenza n. 25466/2026 aggiunge che la mancata distribuzione degli utili non costituisce di per sé una condotta elusiva.

Le massime della sentenza n. 25377/2026 sintetizzano così il principio e il riparto della prova:

Gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata e accantonati a riserva, non distribuiti al socio e non assoggettati al regime di imputazione per trasparenza, restano redditi della società e non concorrono alla base imponibile contributiva personale del socio lavoratore.

L’onere di provare l’imputazione del reddito al socio e quindi il presupposto dell’obbligo di dichiarazione ai fini IRPEF grava sull’ente previdenziale che pretenda il pagamento dei contributi.

L'onere della prova

Il secondo principio ha un peso pratico notevole. La sola qualità di socio, anche unico, e la carica di amministratore non bastano a fondare la pretesa. Un avviso di addebito che si limita a ripartire il reddito dichiarato dalla società secondo le quote di partecipazione, senza dimostrare la percezione degli utili o l'opzione per la trasparenza, poggia su un presupposto che la Corte considera non provato.

Trasparenza fiscale e utili distribuiti

La conclusione cambia per le società che hanno optato per la trasparenza fiscale. In quel regime il reddito è imputato a ciascun socio per competenza, indipendentemente dalla percezione, e rientra nella base imponibile contributiva.

SituazionePrincipio da considerare
S.r.l. in regime ordinario, utili accantonati a riservaGli utili non imputati fiscalmente al socio non concorrono alla base contributiva secondo le nuove pronunce
Utili distribuiti al socioIl trattamento contributivo richiede una valutazione distinta, anche in relazione al regime fiscale applicabile
S.r.l. in trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR)Il reddito imputato al socio rileva anche senza distribuzione

Resta aperto il trattamento degli utili al momento della distribuzione. La Corte individua nella percezione il fatto che determina l'imputazione al socio, ma gli utili percepiti sono qualificati dal TUIR come redditi di capitale (art. 44), mentre l'art. 3-bis parla di redditi d'impresa. Nei primi commenti è già stato osservato che ancorare la contribuzione alla distribuzione può aggravare il carico nell'anno in cui gli utili vengono pagati. Sul punto è ragionevole attendersi indicazioni dell'Istituto.

Cosa verificare in studio

  • Avvisi di addebito già notificati. Verificare se la base contributiva comprende utili della S.r.l. non distribuiti e i termini per l'eventuale opposizione, a partire dai quaranta giorni previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, applicabile agli avvisi di addebito ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010.
  • Giudizi pendenti. Valutare l'incidenza delle nuove pronunce sul contenzioso in corso, anche con riferimento all'onere della prova.
  • Documentazione. Ricostruire regime fiscale della società, bilanci, delibere di destinazione dell'utile, eventuali distribuzioni e opzione per la trasparenza fiscale.
  • Contributi già versati. Verificare annualità, termini e presupposti di un'eventuale richiesta di rimborso alla luce del nuovo orientamento.
  • Quadro RR. Valutare la compilazione considerando sia le nuove pronunce sia le istruzioni INPS attualmente vigenti.
  • Iscrizione e minimale. Le decisioni riguardano la determinazione della base imponibile e non fanno venir meno, quando ne ricorrono i presupposti, l'iscrizione alla Gestione né la contribuzione minima.
  • Società in trasparenza fiscale. Verificare separatamente i casi disciplinati dagli artt. 115 e 116 TUIR, nei quali il reddito è imputato al socio indipendentemente dalla distribuzione.

Ogni posizione va ricostruita sul caso concreto: regime fiscale della società, annualità interessate, eventuali distribuzioni, atti già notificati e stato del contenzioso.

Domande frequenti

Gli utili non distribuiti di una S.r.l. entrano nella base imponibile INPS del socio lavoratore?

No, se la società è in regime ordinario e gli utili sono stati accantonati a riserva. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 25377/2026 e con altre nove pronunce dello stesso tenore, depositate il 16 e il 17 settembre 2026. La base imponibile è costituita dai redditi d'impresa denunciati dal socio ai fini IRPEF (art. 3-bis d.l. n. 384/1992).

Cosa cambia rispetto alla Circolare INPS n. 102/2003?

L'Istituto non l'ha ritirata, e le istruzioni sul quadro RR del 2026 (Circolare n. 62/2026) escludono gli utili da partecipazione solo per chi non lavora nella società. Una circolare però non vincola il giudice: sugli utili non distribuiti la Circolare n. 102/2003 è stata superata da dieci sentenze conformi, utilizzabili nell'opposizione agli avvisi di addebito.

Cosa cambia se la S.r.l. ha optato per la trasparenza fiscale?

Con l'opzione prevista dagli artt. 115 e 116 TUIR il reddito della società è imputato a ciascun socio indipendentemente dalla percezione. Il socio lo dichiara ai fini IRPEF e quel reddito rientra nella base imponibile contributiva.

Chi deve provare che il reddito è imputato al socio?

L'INPS. Nella sentenza n. 25377/2026 la Corte afferma che l'onere di provare l'imputazione del reddito al socio, e quindi il presupposto dell'obbligo di dichiarazione ai fini IRPEF, grava sull'ente previdenziale che pretende i contributi.

Il socio deve comunque versare il contributo sul minimale?

Sì. La sentenza n. 25466/2026 distingue l'obbligo di iscrizione alla gestione, legato alla partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, dalla determinazione della contribuzione a percentuale. Il contenzioso riguarda la contribuzione eccedente il minimale.

Da tenere nel fascicolo o girare a un collega: l'articolo in PDF, con tutte le fonti.

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