Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 84 del 10-06-2021

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla base imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna l'interpretazione dell'INPS in recepimento della nota del Ministero e dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione: i redditi di capitale (es. dividendi) percepiti da soci di società di capitali nei quali non vi sia prestazione lavorativa non devono essere inclusi nella base imponibile previdenziale delle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti. Restano invece valide le regole ordinarie quando il socio presta effettiva attività lavorativa. La modifica di indirizzo opera a decorrere dall'anno d'imposta 2020, compatibilmente con la tutela del legittimo affidamento e l'integrità delle posizioni previdenziali.

Determinazione della base imponibile contributiva per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni speciali (esclusione dei redditi di capitale)

Punti principali

Quadro normativo

Riferimento all'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 che lega la base imponibile previdenziale ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF; richiamo anche alla disciplina previgente e al d.lgs. sul reddito d'impresa.

Interpretazione precedente dell'Istituto (circolare n. 102/2003)

L'INPS aveva indicato che la base imponibile per i soci lavoratori di S.r.l. è costituita dalla quota di reddito d'impresa attribuita al socio in funzione della partecipazione agli utili, anche se gli utili non erano distribuiti, nel rispetto di minimale e massimale contributivo.

Nuovo orientamento giurisprudenziale e nota del Ministero

La Corte di Cassazione (più sentenze del 2019) ha stabilito che i redditi di capitale sono distinti dai redditi d'impresa e non rientrano nella base imponibile prevista dall'art. 3-bis; il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 7476/2020, ha condiviso tale orientamento, recepito dalla presente circolare.

Effetto sulla determinazione della base imponibile

Gli utili qualificati come redditi di capitale (es. dividendi) derivanti da mera partecipazione in società di capitali senza prestazione lavorativa non devono essere inclusi nella base imponibile previdenziale degli iscritti alle Gestioni speciali.

Casi in cui permane l'obbligo contributivo

Se il socio presta effettiva attività lavorativa nella società di capitali, valgono le regole ordinarie: la partecipazione personale al lavoro aziendale costituisce condizione essenziale per l'obbligo contributivo.

Decorrenza e tutela del legittimo affidamento

Le nuove indicazioni, mutate rispetto a precedenti istruzioni dell'Istituto, avranno effetto a partire dall'anno d'imposta 2020, adottando misure per tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali.

Limiti contributivi

Resta fermo che la base imponibile è rilevante entro i limiti del minimale e del massimale contributivo previsti dalla normativa previdenziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.