Cassazione Civile, Sentenza n. 25383/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio lavoratore)
La controversia
Un socio, titolare del 20% di una società a responsabilità limitata esercente attività artigiana e abitualmente e prevalentemente impegnato nel lavoro aziendale, era iscritto alla gestione artigiani e commercianti. L'ente previdenziale aveva preteso il versamento della contribuzione eccedente il minimale, calcolata anche sulla quota degli utili prodotti dalla società negli anni 2015 e 2016, sebbene tali utili fossero stati accantonati e non distribuiti al socio e la società non avesse optato per il regime di imputazione dei redditi per trasparenza. Il socio aveva agito per accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo relativo a tali somme, ottenendo esito favorevole in primo grado e in appello. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, dell'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 1344 c.c. Secondo il ricorrente, il reddito d'impresa prodotto dalla società avrebbe dovuto essere assoggettato a contribuzione anche se non distribuito, dovendosi considerare il reddito conseguibile in astratto e non quello effettivamente percepito, per evitare che la decisione societaria di accantonare gli utili determinasse la base imponibile contributiva. La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile, ma infondato, concentrando la decisione sulla necessità che il reddito della società sia imputato al socio e dichiarato da quest'ultimo ai fini IRPEF.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente previdenziale e ha confermato la decisione d'appello, che aveva escluso dalla base imponibile contributiva gli utili accantonati dalla società. Ha chiarito che il socio lavoratore di una società a responsabilità limitata, obbligato all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti, deve versare contributi sulla quota del reddito d'impresa dichiarato dalla società e attribuitagli in ragione della partecipazione, purché tale reddito sia imputato al socio e da questi dichiarato ai fini IRPEF. L'imputazione al socio può derivare dalla percezione degli utili oppure dall'opzione della società per il regime fiscale di trasparenza previsto dagli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. In assenza di tali presupposti, gli utili accantonati restano reddito della società, dichiarato ai fini IRES, e non possono essere inclusi nella base imponibile contributiva del socio. La Corte ha inoltre affermato che spetta all'ente creditore provare l'imputazione del reddito al socio e, quindi, il sorgere dell'obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni. È stato dichiarato sussistente, ove dovuto, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla l. 14 novembre 1992, n. 438
"alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"
La base imponibile contributiva degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti è parametrata ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF dall'obbligato; il riferimento non consente di includere redditi rimasti imputati alla società e dichiarati ai fini IRES.
art. 81 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente quale disposizione rilevante per la qualificazione fiscale dei redditi d'impresa; la Corte ha escluso che tale disciplina consenta di assoggettare a contribuzione utili non imputati al socio ai fini IRPEF.
art. 115 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Prevede, insieme all'art. 116, il regime di imputazione per trasparenza; l'opzione per tale regime costituisce uno dei presupposti che consentono l'imputazione del reddito societario al socio ai fini della contribuzione.
art. 116 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Prevede, insieme all'art. 115, il regime di imputazione per trasparenza delle società a responsabilità limitata; in presenza dell'opzione, il reddito può essere imputato al socio e concorrere alla base imponibile contributiva.
art. 23 Cost.
La riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte impone un fondamento legale chiaro dell'obbligo contributivo e impedisce di sostituire al reddito dichiarato un reddito meramente conseguibile o accantonato.
art. 38, secondo comma, Cost.
La simmetria tra contribuzione e prestazioni previdenziali non consente di ampliare oltre i limiti legali la base imponibile, poiché l'adeguatezza della tutela previdenziale è comunque salvaguardata dal sistema contributivo previsto dalla legge.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prospettata funzione antielusiva; la Corte ha escluso che la mancata distribuzione degli utili integri di per sé un intento fraudolento o consenta un'interpretazione contra legem della base imponibile contributiva.
Applicato quanto alla ripartizione dell'onere della prova: l'ente creditore deve provare l'imputazione del reddito al socio e, quindi, il presupposto dell'obbligo di dichiarazione ai fini IRPEF.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle disposizioni sostanziali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone, ove dovuto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale e sia iscritto alla gestione artigiani e commercianti deve versare i contributi sulla quota del reddito d'impresa dichiarato dalla società e attribuitagli in ragione della partecipazione societaria, ma solo se tale reddito è imputato al socio e da questi dichiarato ai fini IRPEF.
- Gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata e accantonati a riserva, senza distribuzione al socio e senza opzione per il regime fiscale di imputazione per trasparenza, restano reddito della società e non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore.
- Ai fini dell'obbligo contributivo, il riferimento legislativo ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF non può essere sostituito dal criterio del reddito astrattamente conseguibile o prodotto dalla società, ma richiede che il reddito sia fiscalmente imputato alla persona fisica obbligata.
- L'ente previdenziale che pretende contributi sulla quota di reddito societario deve provare l'imputazione di quel reddito al socio, derivante dalla percezione degli utili o dall'opzione della società per il regime di trasparenza fiscale.
- La finalità di ampliare la base imponibile contributiva e i principi solidaristici del sistema previdenziale non consentono di estendere l'obbligo contributivo oltre i presupposti espressamente stabiliti dalla legge.
- La mera partecipazione al capitale di una società di capitali, non accompagnata dallo svolgimento abituale e prevalente di attività lavorativa nella società, non giustifica l'inclusione dei relativi utili nella base imponibile contributiva; quando invece l'attività lavorativa sussiste, l'inclusione resta subordinata all'imputazione fiscale del reddito al socio.
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