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Circolare

Circolare numero 102 del 12-6-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quali redditi d’impresa devono concorrere alla base imponibile dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. Precisa che rileva la totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF, comprensiva di partecipazioni in società di persone e di quote di reddito di S.r.l. attribuite ai soci lavoratori, con applicazione del minimale e del massimale contributivo. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per la determinazione della base imponibile nei diversi regimi contabili e per i periodi di iscrizione inferiori all’anno.

Artigiani ed esercenti attività commerciali: imponibile contributivo e reddito d'impresa

Artigiani ed esercenti attività commerciali: imponibile contributivo e reddito d’impresa

La circolare interviene per chiarire, con riferimento ai contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, quali redditi debbano essere assunti come base imponibile. Il documento richiama la disciplina vigente e fornisce indicazioni operative sulla determinazione del reddito d’impresa, sui soci di S.r.l., sui redditi di partecipazione e sui criteri da applicare nei periodi inferiori all’anno.

Quadro normativo e principio generale

La base imponibile contributiva è individuata nella totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF e prodotti nello stesso anno a cui il contributo si riferisce, ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438. La circolare richiama inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 25.9/7.11.2001, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale e ha confermato che i contributi sono dovuti non solo sul reddito dell’attività che ha determinato l’iscrizione, ma anche su altri eventuali redditi d’impresa conseguiti nel periodo di riferimento, compresi quelli di partecipazione indicati nel quadro RH del modello UNICO persone fisiche.

Nozione di reddito d’impresa rilevante

La circolare precisa che il rinvio alle norme fiscali consente di considerare come redditi d’impresa sia quelli propriamente disciplinati dal capo VI del TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 51-79, sia quelli qualificati come tali ai sensi degli artt. 5 e 6 dello stesso testo unico. In particolare, costituiscono redditi d’impresa non solo quelli derivanti dall’esercizio abituale delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., ma anche quelli prodotti da attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi non ricompresi nel citato articolo.

Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, tutti i redditi, indipendentemente dalla fonte e dall’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e attribuiti ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili.

Attività immobiliari esercitate in forma societaria

La circolare evidenzia che anche l’attività di gestione, conduzione, locazione e affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone o da società di capitali, incluse le S.r.l. Tale affermazione non vale, invece, quando la stessa attività costituisca l’oggetto sociale di una società semplice.

Determinazione concreta della base imponibile

Ai fini dell’imposizione contributiva deve essere considerato il totale dei redditi d’impresa, al lordo dell’eventuale quota agevolata ai fini DIT e al netto delle perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno, secondo quanto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.

Per il modello UNICO 2003, la circolare indica i seguenti criteri di calcolo:

  • per il reddito d’impresa in contabilità ordinaria, la base imponibile si ottiene sommando l’importo del rigo RF 45 col. 3 con quelli dei righi RF 49 e RF 52;
  • per il reddito d’impresa in contabilità semplificata, la base imponibile si ottiene sommando l’importo del rigo RG 29 col. 3 con quelli dei righi RG 31 e RG 35;
  • per i redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate, la base imponibile si ottiene sommando l’importo del rigo RH 12 con quello del rigo RH 15.

Soci lavoratori di S.r.l.

Per i soci lavoratori di S.r.l. iscritti alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d’impresa della S.r.l. attribuita al socio in ragione della partecipazione agli utili, a prescindere dalla distribuzione effettiva deliberata dall’assemblea. La quota è individuata prendendo l’importo del rigo RN1 meno l’importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, riproporzionato in base alla partecipazione indicata nel quadro RO.

La stessa base imponibile rileva anche quando il socio è iscritto alle Gestioni artigiani e commercianti per l’attività svolta nella S.r.l., oppure quando il titolo di iscrizione deriva dall’attività svolta come imprenditore individuale o come socio di una società di persone. In ogni caso, la quota di reddito della S.r.l. non può superare il massimale contributivo.

Periodo d’imposta della società e acconti

Se il periodo d’imposta della società non coincide con l’anno solare, il reddito d’impresa va individuato facendo riferimento all’ultima dichiarazione della società relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre. I versamenti a titolo di acconto devono essere determinati sulla base del reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente.

Periodi di iscrizione inferiori all’anno

Per i periodi di iscrizione inferiori all’anno, la circolare rinvia alle precedenti disposizioni generali. Viene poi ricordato che, per i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995 e iscritti dal 1° gennaio 1996 o successivamente, il massimale contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 non è frazionabile a mese.

Nei casi in cui l’attività sia svolta solo per una parte dell’anno, occorre prendere in considerazione l’intero reddito prodotto nell’anno e applicare le aliquote sul reddito complessivamente considerato. Per il 2003, per un artigiano, si applica l’aliquota del 16,80% fino alla prima fascia di reddito pari a euro 36.959,00 e il 17,80% sulla parte eccedente fino al massimale di euro 80.391,00, indipendentemente dal numero dei mesi di iscrizione.

In ogni caso deve essere garantito il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi di attività.

Casi di inizio o cessazione dell’attività nel corso dell’anno

La circolare precisa infine che il rapporto ai mesi di attività continua a valere anche quando, nell’ambito di una compagine societaria, il commerciante o l’artigiano cessa o inizia l’attività lavorativa in corso d’anno ma mantiene la qualifica di socio e continua a percepire reddito d’impresa per la restante parte dell’anno. In tali ipotesi il reddito di partecipazione da considerare ai fini contributivi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.

Punti principali

Reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi

I contributi previdenziali per artigiani ed esercenti attività commerciali si calcolano sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF e prodotti nello stesso anno cui il contributo si riferisce, in base all’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992. La Corte costituzionale, con sentenza n. 354 del 2001, ha confermato che l’obbligo contributivo riguarda non solo il reddito dell’attività che ha dato luogo all’iscrizione, ma anche altri redditi d’impresa, inclusi quelli di partecipazione indicati nel quadro RH del modello UNICO persone fisiche. Sono compresi i redditi d’impresa propriamente detti, quelli derivanti da attività organizzate in forma di impresa e, per le società di persone, i redditi attribuiti ai soci in ragione della partecipazione agli utili.

Attività immobiliari e qualificazione del reddito

La circolare precisa che l’attività di gestione, conduzione, locazione e affitto di beni immobili produce redditi d’impresa se esercitata da società di persone o da società di capitali, incluse le S.r.l. Tale conclusione non vale invece quando la stessa attività costituisce oggetto sociale di una società semplice, caso nel quale non si perviene alla medesima qualificazione del reddito.

Determinazione della base imponibile dichiarata

Ai fini contributivi va considerato il totale dei redditi d’impresa al lordo di eventuali quote agevolate DIT e al netto delle perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate nel reddito dell’anno, secondo quanto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. Per il modello UNICO 2003 la base imponibile si determina: per il reddito in contabilità ordinaria, sommando i righi RF 45 col. 3, RF 49 e RF 52; per il reddito in contabilità semplificata, sommando i righi RG 29 col. 3, RG 31 e RG 35; per i redditi di partecipazione in società di persone e assimilate, sommando i righi RH 12 e RH 15.

Soci lavoratori di S.r.l.

Per i soci lavoratori di S.r.l. iscritti alle Gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d’impresa della S.r.l. attribuita al socio in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla distribuzione effettiva degli utili deliberata dall’assemblea. Il reddito da considerare è dato dall’importo del rigo RN1 meno il rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota indicata nel quadro RO, e rileva comunque nei limiti del massimale contributivo. Se l’esercizio sociale non coincide con l’anno solare, occorre fare riferimento all’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre; gli acconti si determinano sul reddito del periodo d’imposta precedente.

Iscrizione in più gestioni e rilevanza della quota S.r.l.

La quota di reddito d’impresa della S.r.l. costituisce base imponibile ai fini contributivi sia quando il socio è iscritto alle Gestioni artigiani e commercianti per l’attività svolta nella S.r.l., sia quando il titolo di iscrizione deriva da attività esercitata come imprenditore individuale o come socio di società di persone. La circolare richiama espressamente l’art. 3-bis della legge n. 438/1992 come fondamento di tale criterio.

Periodi inferiori all’anno, minimale e massimale

Per i periodi di iscrizione inferiori all’anno, la circolare rinvia alle precedenti disposizioni generali. Per i soggetti privi di anzianità contributiva in qualsiasi gestione obbligatoria al 31 dicembre 1995 e iscritti dal 1° gennaio 1996 o successivamente, il massimale contributivo dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 non è frazionabile a mese. Nei casi di attività svolta solo per una parte dell’anno occorre comunque considerare l’intero reddito annuo e applicare le aliquote sul reddito complessivo; per il 2003, per un artigiano, si applica il 16,80% fino alla prima fascia di euro 36.959,00 e il 17,80% sulla parte eccedente fino al massimale di euro 80.391,00. In ogni caso deve essere garantito il versamento dei contributi almeno sul minimale di reddito per i mesi di attività.

Cessazione o inizio attività nel corso dell'anno in ambito societario

Quando, in una compagine societaria, il commerciante o l’artigiano cessa o inizia l’attività lavorativa nel corso dell’anno ma mantiene la qualifica di socio e continua a percepire reddito d’impresa per il restante periodo, il reddito di partecipazione va rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.

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