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Regio decreto

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile.

Normativa italiana040U1443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La norma disciplina la giurisdizione dei giudici ordinari, i criteri di competenza per materia, valore e territorio, le regole di connessione e cumulo, nonché i rimedi del regolamento di giurisdizione e di competenza. Contiene varie disposizioni abrogate e aggiornamenti temporali, con applicazione di molte modifiche ai procedimenti introdotti dopo date specifiche.

Competenza e giurisdizione nel processo civile

Competenza e giurisdizione nel processo civile

Il capo disciplina la giurisdizione civile dei giudici ordinari e i criteri per individuare il giudice competente per materia, valore e territorio, oltre ai meccanismi per risolvere conflitti, connessioni e questioni di giurisdizione. Sono presenti anche regole sul regolamento di competenza e sulla sospensione del processo, con diversi articoli e commi abrogati o modificati nel tempo.

Giurisdizione e criteri generali

La giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del codice, salvo speciali disposizioni di legge. Giurisdizione e competenza si determinano sulla base della legge vigente e dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza rilievo dei mutamenti successivi. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo i casi previsti dalla legge.

Competenza per materia e valore

Il tribunale è competente per tutte le cause non attribuite ad altro giudice ed è competente in via esclusiva per imposte e tasse, stato e capacità delle persone, diritti onorifici, querela di falso, esecuzione forzata, controversie sul funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale e, in generale, per le cause di valore indeterminabile.

Il giudice di pace è competente, nei limiti di valore indicati, per:

  • cause relative a beni mobili fino a 10.000 euro;
  • cause di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti fino a 25.000 euro;
  • ulteriori materie espressamente elencate, quali apposizione di termini, condominio, immissioni, interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, varie controversie in materia di diritti reali, possesso, usucapione, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie.

Per le cause connesse in cui ricorrano alcune delle materie attribuite al giudice di pace e una domanda di competenza del tribunale, le domande vanno proposte davanti al tribunale per essere decise nello stesso processo.

Criteri di determinazione del valore della causa

Il valore della causa si determina in base alla domanda; le domande contro la stessa persona nello stesso processo si sommano tra loro, così come interessi scaduti, spese e danni anteriori alla proposizione. Per obbligazioni tra più parti si guarda all’intera obbligazione; per rapporti obbligatori, locazioni e divisioni valgono regole specifiche. Per prestazioni alimentari, rendite e cause relative a somme di denaro, beni mobili e beni immobili sono dettati criteri puntuali di quantificazione, con possibilità di contestazione del valore da parte del convenuto nella prima difesa. Se il valore non è determinabile, operano le presunzioni e, per gli immobili, può residuare un valore indeterminabile.

Fori territoriali generali e speciali

La regola generale per le persone fisiche è il foro del luogo di residenza, domicilio o dimora del convenuto; in mancanza, quello dell’attore. Per le persone giuridiche e per enti non riconosciuti, rileva la sede, con ulteriori criteri per stabilimenti e rappresentanti autorizzati.

Sono previsti fori facoltativi o speciali per:

  • obbligazioni, nel luogo in cui sono sorte o devono essere eseguite;
  • diritti reali immobiliari, locazione, comodato, affitto di aziende, apposizione di termini e distanze, nel luogo in cui è posto l’immobile o l’azienda;
  • azioni possessorie e denunce di nuova opera o danno temuto, nel luogo del fatto denunciato;
  • successioni, nel luogo dell’apertura della successione, con regole particolari se la successione si è aperta fuori del Regno;
  • rapporti tra soci e tra condomini, nel luogo della sede sociale o dove si trovano i beni comuni;
  • tutele e amministrazioni patrimoniali, nel luogo di esercizio;
  • cause in cui sia parte una pubblica amministrazione, secondo le regole speciali di rappresentanza e difesa dello Stato;
  • esecuzione forzata su cose mobili o immobili, autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e obblighi di fare o non fare, con criteri specifici anche per i crediti;
  • opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, rispettivamente nel luogo dell’esecuzione o davanti al giudice dell’esecuzione.

Per le cause in cui sono parti magistrati, è prevista una regola di spostamento della competenza verso il capoluogo di diverso distretto di corte d’appello, nei limiti e con le eccezioni risultanti dalle declaratorie di illegittimità costituzionale richiamate nel testo.

Connessione, cumulo e domande accessorie

Il codice disciplina il cumulo soggettivo e la trattazione unitaria di cause connesse, consentendo in vari casi la proposizione davanti a un unico giudice. Le domande accessorie e di garanzia possono essere proposte davanti al giudice della causa principale, con eventuale rimessione al giudice superiore se la domanda eccede la competenza per valore.

Sono regolati anche:

  • gli accertamenti incidentali, quando una questione pregiudiziale deve essere decisa con efficacia di giudicato;
  • l’eccezione di compensazione, con possibile decisione sulla domanda principale e rimessione dell’eccezione al giudice competente;
  • le domande riconvenzionali, se dipendono dal titolo dedotto in giudizio o da un mezzo di eccezione.

Litispendenza, continenza e connessione tra processi

Se la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, il giudice successivamente adito dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. In caso di continenza, il giudice successivamente adito o, se del caso, quello preventivamente adito, dichiara la continenza e fissa il termine per la riassunzione davanti al primo giudice competente. La prevenzione si determina con la notificazione della citazione o con il deposito del ricorso.

Quando più cause connesse pendono davanti a giudici diversi, il giudice fissa un termine per la riassunzione davanti al giudice della causa principale o davanti al preventivamente adito. La connessione deve essere eccepita o rilevata entro la prima udienza; oltre tale momento non può essere considerata. Per alcune connessioni, le cause devono essere trattate con il rito ordinario, salvo i casi in cui si applichi un rito speciale o il rito semplificato di cognizione secondo i criteri indicati.

Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, anche d’ufficio. Nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali, il difetto è rilevabile d’ufficio nel primo grado; nei giudizi di impugnazione può essere fatto valere solo con specifico motivo. L’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.

Regolamento di giurisdizione e di competenza

Fino alla decisione di merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione di risolvere le questioni di giurisdizione. Anche la pubblica amministrazione non parte può chiedere la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Il regolamento di competenza è previsto sia in forma necessaria, contro l’ordinanza che decide sulla competenza o contro i provvedimenti di sospensione ex art. 295, sia in forma facoltativa quando il provvedimento sulla competenza è pronunciato insieme al merito. Il ricorso si propone alla Corte di cassazione, con termini per notificazione, deposito e memorie difensive. La proposizione del regolamento determina, in linea generale, la sospensione del processo, salvo autorizzazione del giudice al compimento di atti urgenti.

Effetti delle decisioni sulla competenza

L’ordinanza che dichiara l’incompetenza, se non impugnata con regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice indicato, se la causa è riassunta nei termini di legge, salvo i casi di incompetenza per materia o per territorio nei casi inderogabili. Se il giudice adito per materia o per territorio inderogabile dichiara la propria incompetenza e la causa viene riassunta davanti ad altro giudice, quest’ultimo può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza se ritiene di essere incompetente.

Regime temporale e modifiche

Il testo contiene numerose disposizioni abrogate e aggiornamenti legislativi successivi, con efficacia differita per alcune modifiche ai procedimenti introdotti dopo date specifiche. Tra i rinvii temporali richiamati nel testo figurano, in particolare, le decorrenze del 28 febbraio 2023, 30 giugno 2023, 31 ottobre 2021, 31 ottobre 2025, 31 ottobre 2026 e 31 ottobre 2027 per talune modifiche al processo civile telematico e alla disciplina del giudice di pace. Diverse norme risultano inoltre espressamente abrogate.

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