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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25377/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia lavoratrice)

La controversia

Una socia unica e amministratrice di una società a responsabilità limitata, iscritta alla gestione commercianti in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, aveva prodotto utili societari negli anni 2015 e 2017, accantonandoli a riserva senza distribuirli e senza optare per il regime fiscale di imputazione dei redditi per trasparenza. L’ente previdenziale aveva richiesto, mediante avvisi di addebito, il pagamento dei contributi calcolati anche su tali utili. Il Tribunale aveva accolto la domanda della socia e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che gli utili non distribuiti e non imputati per trasparenza non costituissero reddito della socia ai fini IRPEF e, quindi, non potessero concorrere alla base imponibile contributiva. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 1344 c.c. Ha sostenuto che, trattandosi di socia unica, amministratrice e lavoratrice della società, la base imponibile avrebbe dovuto comprendere il reddito conseguibile in astratto, anche se non effettivamente percepito, poiché la mancata distribuzione degli utili dipendeva dalla volontà della stessa obbligata e non avrebbe potuto rimettere alla sua scelta la determinazione dell’obbligazione contributiva, anche in considerazione del principio solidaristico previdenziale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma lo ha respinto nel merito. Ha chiarito che il socio di società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale deve versare contributi sulla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e imputato al socio, quando tale reddito sia dichiarato dal socio ai fini IRPEF. L’imputazione al socio può derivare dalla percezione degli utili oppure dall’opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza previsto dagli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. In mancanza di distribuzione degli utili e di opzione per la trasparenza, gli utili accantonati restano reddito della società, dichiarato ai fini IRES, e non sono reddito dichiarato dal socio ai fini IRPEF. Non è quindi sufficiente fare riferimento al reddito astrattamente conseguibile, alla posizione di socio unico e amministratore, alla possibilità di condizionare la distribuzione degli utili o alle esigenze antielusive e solidaristiche. L’onere di provare l’imputazione del reddito al socio grava sull’ente previdenziale. La sentenza d’appello è stata confermata; le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 438

    L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, pur ampliando la base imponibile, è inequivocabile nel conferire rilievo ai redditi di impresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF.

    La base imponibile contributiva degli iscritti alla gestione commercianti è commisurata ai redditi d’impresa denunciati dall’obbligato ai fini IRPEF, non a redditi meramente astratti o potenzialmente conseguibili.

  • art. 81 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    In base all’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi complessivi prodotti dalla società rappresenterebbero redditi d’impresa e, pertanto, dovrebbe essere assoggettato a contribuzione il reddito «conseguibile in astratto e non quello realmente percepito dal lavoratore autonomo».

    La Corte non accoglie la lettura secondo cui l’art. 81 consentirebbe di assoggettare a contribuzione il reddito astrattamente conseguibile, indipendentemente dalla sua imputazione fiscale al socio.

  • artt. 115 e 116 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione “per trasparenza”, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società.

    Per una società di capitali, gli utili concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore solo quando siano imputati fiscalmente al socio, per effetto della percezione o dell’opzione per il regime di trasparenza.

  • art. 23 Cost.

    Tanto il sorgere dell’obbligo quanto la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge sancita dall’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte.

    L’obbligazione contributiva e la sua base imponibile devono trovare un fondamento legislativo chiaro; l’interprete non può estendere l’obbligo a redditi non contemplati dalla disciplina applicabile.

  • art. 38, secondo comma, Cost.

    Né la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria compromette l’adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), comunque salvaguardata dal versamento dei contributi parametrati su un livello minimo imponibile.

    Il collegamento tra base imponibile previdenziale e redditi fiscalmente imputati al socio non contrasta con l’adeguatezza della tutela previdenziale, purché operi il livello minimo imponibile previsto dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    Grava, peraltro, sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e dunque il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili odell’opzione della società per l’imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    L’ente previdenziale che pretenda contributi sugli utili societari deve provare che tali utili siano stati imputati fiscalmente al socio, per percezione o per opzione della società per la trasparenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

    Il rigetto integrale del ricorso comporta, ove dovuto, l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale ed è iscritto alla gestione commercianti deve versare contributi sulla quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società e imputato fiscalmente al socio, non su utili meramente astratti o potenzialmente conseguibili.
  • Gli utili prodotti da una società di capitali concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore quando siano imputati al socio ai fini IRPEF, per effetto della loro percezione oppure dell’opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza.
  • Gli utili accantonati a riserva da una società a responsabilità limitata, non distribuiti e non assoggettati al regime di imputazione per trasparenza, restano reddito della società e non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore.
  • La qualità di socio unico, amministratore unico o soggetto che presti attività lavorativa nella società non consente, da sola, di assoggettare a contribuzione utili non imputati fiscalmente al socio; non è sufficiente il riferimento al reddito astrattamente conseguibile o alla possibilità del socio di influire sulla distribuzione.
  • L’ente previdenziale che richieda contributi su utili societari deve provare l’imputazione del reddito al socio e, quindi, il presupposto della dichiarazione ai fini IRPEF derivante dalla percezione degli utili o dall’opzione per la trasparenza.
  • La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte impedisce di estendere in via interpretativa la base imponibile contributiva a redditi non dichiarati dal socio ai fini IRPEF.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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