Cassazione Civile, Sentenza n. 25378/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale aveva richiesto al socio lavoratore contributi alla gestione artigiani, calcolati anche sugli utili prodotti dalla società a responsabilità limitata artigiana partecipata dal socio. Il socio, che svolgeva nella società attività lavorativa abituale e prevalente ed era anche amministratore, aveva dedotto che gli utili erano stati accantonati a riserva, non distribuiti e non percepiti, né la società aveva optato per il regime fiscale dell’imputazione per trasparenza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo non dovuti i contributi sugli utili non distribuiti. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 1344 c.c. Secondo il ricorrente, la base imponibile contributiva avrebbe dovuto comprendere il reddito d’impresa conseguibile in astratto dalla società, anche se non distribuito, poiché derivante dall’attività lavorativa che giustificava l’iscrizione alla gestione artigiani. L’ente sosteneva inoltre che la mancata distribuzione degli utili non potesse rimettere alla volontà del socio o dell’assemblea la determinazione dell’obbligazione contributiva, anche in considerazione della sua natura solidaristica e dei riflessi sulla misura della pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile, ma lo ha respinto nel merito. Ha affermato che il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale deve versare i contributi sulla quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della partecipazione, purché tale reddito sia imputato al socio e da questi dichiarato ai fini IRPEF. L’imputazione al socio deriva dalla percezione degli utili oppure dall’opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza previsto dalla disciplina fiscale. In assenza di distribuzione o percezione degli utili e in mancanza dell’opzione per la trasparenza, gli utili accantonati a riserva restano reddito della società, dichiarato ai fini IRES, e non costituiscono reddito del socio dichiarato ai fini IRPEF. La Corte ha escluso che la base imponibile possa essere determinata su redditi meramente virtuali o astrattamente conseguibili, ribadendo che spetta all’ente previdenziale provare l’imputazione del reddito al socio e quindi il presupposto dell’obbligo contributivo. Sono state compensate le spese del giudizio, in ragione della novità e complessità delle questioni, ed è stato dichiarato sussistente l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla l. 14 novembre 1992, n. 438
alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono
La norma individua la base imponibile contributiva nei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF dall’obbligato; non consente di includere redditi astrattamente conseguibili o rimasti imputati alla società e dichiarati ai fini IRES.
art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente quale norma rilevante per la qualificazione fiscale dei redditi d’impresa.
art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La scelta della società di capitali per il regime di imputazione per trasparenza costituisce uno dei presupposti che consentono l’imputazione del reddito al socio ai fini IRPEF e, conseguentemente, la sua rilevanza contributiva.
art. 116 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La scelta della società di capitali per il regime di imputazione per trasparenza costituisce uno dei presupposti che consentono l’imputazione del reddito al socio ai fini IRPEF e, conseguentemente, la sua rilevanza contributiva.
art. 23 Cost.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge
Il fondamento legale dell’obbligo contributivo impone un’interpretazione rigorosa della base imponibile e impedisce di estenderla a redditi non imputati per legge al soggetto obbligato.
art. 38, secondo comma, Cost.
La tutela previdenziale adeguata non giustifica l’estensione della contribuzione oltre i limiti fissati dalla legge; l’adeguatezza resta salvaguardata dal sistema legale, compreso il livello minimo imponibile.
art. 2697 c.c.
L’ente previdenziale creditore deve provare l’imputazione del reddito al socio e, quindi, il sorgere dell’obbligo di dichiarazione ai fini IRPEF e dell’obbligo contributivo.
art. 1344 c.c.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla possibile utilizzazione strumentale dell’accantonamento degli utili, ma la Corte ha escluso che tale finalità antielusiva consenta un’interpretazione della base imponibile incompatibile con il dato letterale della legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale ed è perciò iscritto alla gestione artigiani o commercianti deve versare i contributi sulla quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società e attribuita al socio in ragione della partecipazione, soltanto quando tale reddito sia imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF.
- Gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata e accantonati a riserva, non distribuiti né percepiti dal socio, non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore se la società non ha optato per il regime fiscale di imputazione per trasparenza.
- La base imponibile contributiva prevista dall’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 è parametrata ai redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF dall’obbligato e non a redditi meramente virtuali, astrattamente conseguibili o dichiarati dalla società ai fini IRES.
- L’ente previdenziale che pretenda contributi sugli utili di una società di capitali deve provare l’imputazione di tali utili al socio, derivante dalla loro percezione oppure dall’opzione della società per l’imputazione fiscale per trasparenza.
- La finalità antielusiva di contrastare eventuali accantonamenti strumentali degli utili non consente di estendere l’obbligo contributivo oltre il reddito imputato al socio secondo la legge tributaria, poiché la prestazione previdenziale deve avere un fondamento legale certo e puntuale.
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