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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25466/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito con il quale erano stati richiesti al socio e amministratore unico di una società a responsabilità limitata contributi eccedenti il minimale, relativi all'anno 2016, nella gestione artigiani e commercianti. Il resistente, socio al 50%, aveva agito contestando la pretesa contributiva, sostenendo di avere svolto nell'impresa soltanto attività amministrativa e non attività materiale ed esecutiva. Aveva inoltre dedotto che gli utili societari non distribuiti e accantonati a riserva non potessero essere inclusi nella base imponibile contributiva, poiché non imputati a lui ai fini IRPEF e non qualificabili come reddito personale d'impresa. La Corte d'appello aveva escluso dalla base imponibile gli utili accantonati, rilevando che la società non aveva optato per il regime di imputazione dei redditi per trasparenza. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, dell'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1344 c.c. L'ente sosteneva che dovesse essere assoggettato a contribuzione il reddito d'impresa conseguibile in astratto, anche se gli utili non fossero stati distribuiti, poiché la mancata distribuzione sarebbe dipesa dalla volontà del socio, titolare del 50% delle quote e amministratore della società. Invocava inoltre il principio solidaristico previdenziale e l'esigenza di evitare che l'obbligato potesse determinare unilateralmente la base imponibile mediante l'accantonamento degli utili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha distinto l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti, non contestato e già assolto mediante il versamento della contribuzione minima, dalla determinazione della base imponibile per la contribuzione a percentuale. Ha affermato che, per il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale, la contribuzione deve essere calcolata sulla quota di reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e imputato al socio, in ragione della sua partecipazione, quando tale reddito sia dichiarato dal socio ai fini IRPEF. L'imputazione al socio può derivare dalla percezione degli utili oppure dall'opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza. In assenza di distribuzione degli utili e di opzione per la trasparenza, gli utili accantonati a riserva restano reddito della società, dichiarato ai fini IRES, e non costituiscono reddito dichiarato dal socio ai fini IRPEF. Pertanto, non entrano nella base imponibile della contribuzione a percentuale. La Corte ha posto sull'ente creditore l'onere di provare l'imputazione del reddito al socio e, quindi, il presupposto della sua dichiarazione ai fini IRPEF. Ha ritenuto conforme a diritto la decisione d'appello, compensando le spese per la novità e complessità delle questioni. Ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992

    «alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono»

    La base imponibile della contribuzione degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti comprende la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF dall'obbligato. La norma non consente di includere redditi soltanto astrattamente conseguibili o dichiarati dalla società ai fini IRES, ma non imputati al socio ai fini IRPEF.

  • art. 1, comma 1, della legge n. 233/1990

    «l’ammontare del contributo annuo dovuto [...] per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef»

    La disposizione costituisce il precedente assetto normativo della base imponibile e conferma il collegamento tra contribuzione previdenziale e reddito dichiarato ai fini IRPEF.

  • art. 5 del d.P.R. n. 917/1986

    La disciplina dell'imputazione per trasparenza attribuisce ai soci, indipendentemente dalla percezione, i redditi delle società di persone; tale meccanismo non opera automaticamente per le società di capitali.

  • artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917/1986

    Per le società di capitali, l'imputazione fiscale del reddito ai soci può derivare dall'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza. In tal caso il reddito può essere imputato e dichiarato dal socio ai fini IRPEF.

  • art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986

    La qualificazione come reddito d'impresa dei redditi delle società di persone rileva ai fini dell'imputazione trasparente ai soci, diversamente dagli utili delle società di capitali non imputati ai soci.

  • art. 81 del d.P.R. n. 917/1986

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione dei redditi societari come redditi d'impresa rilevanti ai fini contributivi; la censura è stata disattesa in quanto, per la società di capitali, occorre verificare l'effettiva imputazione del reddito al socio ai fini IRPEF.

  • art. 23 Cost.

    La riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte impone un fondamento legale chiaro dell'obbligo contributivo e impedisce di estenderlo a redditi non espressamente considerati dalla disciplina.

  • art. 38, comma 2, Cost.

    La simmetria tra base imponibile previdenziale e fiscale non compromette l'adeguatezza della tutela previdenziale, assicurata anche dal versamento dei contributi parametrati sul livello minimo imponibile.

  • art. 1344 c.c.

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla possibile natura elusiva dell'accantonamento degli utili, ma la Corte ha escluso che la mancata distribuzione degli utili costituisca di per sé condotta fraudolenta o consenta di superare il dato normativo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Ha costituito il parametro processuale della censura di violazione o falsa applicazione di legge proposta dall'ente previdenziale.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale è tenuto alla contribuzione nella gestione artigiani e commercianti sulla quota di reddito d'impresa dichiarato dalla società e attribuito al socio in ragione della partecipazione societaria, purché tale reddito sia imputato e dichiarato dal socio ai fini IRPEF.
  • Gli utili prodotti da una società di capitali e accantonati a riserva, in assenza della loro percezione da parte del socio e in assenza dell'opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza, restano redditi della società dichiarati ai fini IRES e non concorrono alla base imponibile contributiva personale del socio.
  • Il riferimento legislativo ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF esclude che la base imponibile contributiva possa essere determinata su redditi meramente virtuali, astrattamente conseguibili o soltanto dichiarati dalla società, ma non imputati al socio.
  • L'onere di provare l'imputazione del reddito al socio e, quindi, il presupposto della sua dichiarazione ai fini IRPEF grava sull'ente previdenziale che pretende la contribuzione.
  • La mancata distribuzione degli utili societari non costituisce di per sé abuso o condotta elusiva e non consente, in assenza di una specifica base normativa, di includere tali utili nella base imponibile contributiva del socio.
  • L'ampliamento della base imponibile previdenziale alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF non autorizza un'estensione indiscriminata dell'obbligo contributivo a redditi non imputati fiscalmente al soggetto obbligato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

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