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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25380/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia lavoratrice)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta dell'ente previdenziale di contributi dovuti alla gestione artigiani, calcolati anche sugli utili prodotti da una società a responsabilità limitata nella quale la resistente era socia lavoratrice e amministratrice e svolgeva abitualmente e prevalentemente attività lavorativa. Gli utili erano stati accantonati a riserva e non distribuiti alla socia; la società non aveva optato per il regime fiscale di imputazione dei redditi per trasparenza. Il Tribunale aveva dichiarato non dovute le somme richieste e la Corte d'appello aveva respinto il gravame dell'ente, ritenendo che, nelle società di capitali, gli utili non distribuiti e non percepiti dal socio non entrassero nella base imponibile contributiva. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, dell'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 1344 c.c. Ha sostenuto che, poiché la resistente prestava attività lavorativa nella società ed era iscritta alla gestione artigiani, gli utili societari costituivano reddito d'impresa rilevante ai fini contributivi anche se non distribuiti, dovendosi considerare il reddito astrattamente conseguibile e non soltanto quello effettivamente percepito. Secondo il ricorrente, la mancata distribuzione non avrebbe potuto rimettere alla volontà dei soci la determinazione della base imponibile contributiva, anche in ragione della funzione solidaristica e dei riflessi sulla futura prestazione pensionistica.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato e lo ha rigettato. Ha ricostruito la disciplina secondo cui la contribuzione degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti è commisurata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF. Per il socio lavoratore di una società a responsabilità limitata, l'obbligo contributivo sorge in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, ma la base imponibile comprende soltanto la parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione e dichiarata dal socio ai fini IRPEF. La dichiarazione ai fini IRPEF presuppone l'imputazione del reddito al socio, derivante dalla percezione degli utili oppure dall'opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza. In assenza di distribuzione o percezione degli utili e in mancanza dell'opzione per la trasparenza, gli utili accantonati restano reddito della società, soggetto a IRES, e non possono essere inclusi nella base imponibile contributiva del socio. La Corte ha escluso che il riferimento legislativo ai redditi denunciati possa essere sostituito con quello ai redditi astrattamente conseguibili o accantonati, richiamando la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e la necessità di armonizzare disciplina previdenziale e tributaria. Ha inoltre precisato che grava sull'ente creditore l'onere di provare l'imputazione del reddito al socio e quindi il presupposto della dichiarazione ai fini IRPEF. Sono state compensate le spese del giudizio ed è stato dichiarato sussistente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione della legge

    Individua il vizio denunciato con il ricorso per cassazione, diretto a censurare l'interpretazione e applicazione delle norme sostanziali rilevanti.

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla l. 14 novembre 1992, n. 438

    alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono

    La base imponibile contributiva degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti è parametrata ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non ai redditi astrattamente conseguibili o rimasti imputati alla società.

  • art. 1, comma 1, l. 2 agosto 1990, n. 233

    al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef

    Richiama la precedente disciplina della base contributiva, fondata sul reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF.

  • art. 81 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma indicata dal ricorrente come violata, senza che la Corte la utilizzi quale fondamento decisivo autonomo della soluzione.

  • art. 5, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili

    La regola dell'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone giustifica l'inclusione dei redditi imputati al socio anche indipendentemente dalla percezione; tale meccanismo non opera ordinariamente per le società di capitali.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale

    Qualifica come redditi d'impresa i redditi delle società di persone indicate, nell'ambito del regime fiscale di imputazione per trasparenza.

  • artt. 115 e 116 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Prevedono il regime opzionale di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di capitali; l'opzione costituisce, insieme alla percezione degli utili, il presupposto per l'imputazione del reddito al socio ai fini IRPEF.

  • art. 23 Cost.

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

    Impone che il sorgere e la determinazione dell'obbligo contributivo trovino un fondamento legale chiaro e non consentono di estendere la base imponibile a redditi non imputati al soggetto obbligato.

  • art. 38, secondo comma, Cost.

    La disciplina contributiva deve garantire la tutela previdenziale, ma tale finalità non consente di superare i limiti dell'obbligo stabiliti dalla legge; l'adeguatezza previdenziale resta assicurata anche dal livello minimo imponibile.

  • art. 1344 c.c.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione alla prospettata funzione antielusiva, ma ritenuta inidonea a giustificare un'estensione della base contributiva dissonante dalla lettera della legge.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Comporta, in caso di integrale rigetto dell'impugnazione e ove dovuto, l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

Massime di principio

  • Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale ed è perciò iscritto alla gestione artigiani o commercianti deve versare contributi sulla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuitagli in ragione della quota di partecipazione e dichiarata dal socio ai fini IRPEF.
  • Gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata e accantonati a riserva, non distribuiti né percepiti dal socio lavoratore, non entrano nella base imponibile contributiva del socio se la società non ha optato per il regime di imputazione per trasparenza.
  • Il riferimento legislativo ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF non può essere interpretato come riferito a redditi astrattamente conseguibili o meramente accantonati dalla società, poiché l'obbligo contributivo deve essere determinato sulla base dell'imputazione fiscale del reddito al soggetto obbligato.
  • Per il socio lavoratore di una società di capitali, la mera partecipazione al capitale non è sufficiente a fondare l'obbligo contributivo; è necessaria la partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale.
  • Grava sull'ente previdenziale che pretende i contributi l'onere di provare l'imputazione del reddito al socio e, quindi, la percezione degli utili oppure l'opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza, quali presupposti della dichiarazione del reddito ai fini IRPEF.
  • La finalità solidaristica dell'ordinamento previdenziale e l'esigenza di evitare condotte elusive non consentono di ampliare in via interpretativa la base imponibile oltre i redditi che la legge fiscale imputa al socio e che sono denunciati ai fini IRPEF.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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