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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25379/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia lavoratrice)

La controversia

Una socia unica e amministratrice unica di una società a responsabilità limitata, iscritta alla gestione commercianti in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, aveva ricevuto un avviso di addebito relativo a contributi calcolati anche sugli utili prodotti dalla società nell’anno 2016 e accantonati nel bilancio, senza distribuzione alla socia e senza opzione per il regime fiscale di imputazione per trasparenza. Il Tribunale aveva ritenuto dovute le somme, mentre la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione della socia, dichiarando non dovuti i contributi riferiti agli utili non percepiti. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, dell’art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 1344 c.c. L’ente sosteneva che, poiché la socia aveva lavorato nella società ed era anche socia unica e amministratrice, dovessero essere inclusi nella base imponibile contributiva gli utili societari astrattamente conseguibili, anche se non distribuiti, per evitare che la determinazione dell’obbligazione contributiva fosse rimessa alla scelta dell’obbligata e per salvaguardare la funzione solidaristica del sistema previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale e sia iscritto alla gestione commercianti, la base imponibile contributiva sia costituita dalla quota di reddito d’impresa dichiarata dalla società ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della partecipazione e dichiarata dal socio ai fini IRPEF. L’ente previdenziale deve provare l’imputazione del reddito al socio, che presuppone la percezione degli utili oppure l’opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza previsto dagli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. Gli utili accantonati a riserva, non distribuiti e non assoggettati al regime di trasparenza, restano reddito della società, sono dichiarati ai fini IRES e non possono essere inclusi nella base imponibile contributiva del socio. La Corte ha escluso che la necessità di prevenire condotte elusive o di garantire la solidarietà previdenziale consenta di estendere l’obbligo contributivo a redditi meramente virtuali o astrattamente conseguibili. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni; è stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 438

    alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono

    La disposizione individua la base imponibile contributiva nei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF dall'obbligato, non nei redditi societari meramente astratti o accantonati e dichiarati dalla società ai fini IRES.

  • art. 1, comma 1, L. 2 agosto 1990, n. 233

    12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente

    La norma costituisce il precedente assetto della base imponibile delle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, ancorato al reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale

    La disposizione qualifica come redditi d'impresa i redditi delle società di persone indicate, rilevanti per il socio mediante il meccanismo di imputazione per trasparenza.

  • art. 5, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili

    La regola dell'imputazione indipendente dalla percezione opera per le società di persone e non si applica automaticamente agli utili di una società di capitali priva dell'opzione per la trasparenza.

  • artt. 115 e 116 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'opzione della società a responsabilità limitata per il regime di imputazione per trasparenza determina l'imputazione fiscale del reddito al socio, rendendolo rilevante anche ai fini della base imponibile contributiva.

  • art. 23 Cost.

    La riserva di legge impone che il sorgere e la misura dell'obbligazione contributiva abbiano un fondamento legale chiaro e non consente di estendere l'obbligo a redditi non imputati al socio dalla legge tributaria.

  • art. 38, secondo comma, Cost.

    La disciplina contributiva deve assicurare la tutela previdenziale, ma tale finalità non consente di oltrepassare i limiti legali della base imponibile; l'adeguatezza è salvaguardata anche dalla previsione di un livello minimo imponibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In conseguenza del rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale e sia iscritto alla gestione commercianti deve versare contributi sulla quota del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuitagli in ragione della partecipazione societaria e dichiarata dal socio ai fini IRPEF.
  • Gli utili di una società di capitali accantonati a riserva, non distribuiti al socio e in assenza di opzione per il regime di imputazione per trasparenza, non rientrano nella base imponibile contributiva del socio lavoratore, perché restano reddito della società e non reddito imputato al socio ai fini IRPEF.
  • Ai fini dell'obbligo contributivo del socio lavoratore di una società a responsabilità limitata, l'ente previdenziale deve provare l'imputazione del reddito al socio; tale imputazione deriva dalla percezione degli utili oppure dall'opzione della società per il regime fiscale di trasparenza.
  • Il riferimento legislativo ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF non può essere trasformato in un riferimento ai redditi astrattamente conseguibili o meramente accantonati, neppure quando il socio abbia il potere di decidere la distribuzione degli utili.
  • La finalità antielusiva e il principio solidaristico previdenziale non consentono di ampliare in via interpretativa la base imponibile oltre i redditi che la legge fiscale imputa al socio, in presenza della riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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