DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce misure di stabilizzazione finanziaria mediante il definanziamento di stanziamenti inutilizzati, la rimodulazione e riduzione delle spese ministeriali, la razionalizzazione dei pagamenti pubblici e la riduzione dei costi di organi politici e amministrativi. Prevede limiti di spesa, riduzioni di compensi e consulenze, contenimento di missioni, formazione, autovetture, pubblicità e sponsorizzazioni, con numerose decorrenze dal 2011 e alcuni limiti fino al 2017 o oltre.
Misure di contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli apparati amministrativi
Contenimento della spesa pubblica e razionalizzazione degli apparati
Il provvedimento, adottato per esigenze straordinarie di stabilizzazione finanziaria, mira a ridurre la spesa pubblica, recuperare risorse inutilizzate, contenere i costi degli organi politici e amministrativi e modernizzare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Il testo contiene numerose disposizioni con applicazione dal 2011, nonché misure transitorie e limiti temporali specifici.
Definanziamento degli stanziamenti inutilizzati
Sono definanziate le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultino impegnati secondo i Rendiconti generali dello Stato relativi agli anni 2007, 2008 e 2009. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, doveva individuare entro il 30 settembre 2010, per ciascun Ministero, le autorizzazioni da definanziare e le disponibilità esistenti all’entrata in vigore del decreto.
Le somme individuate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Rimodulazione e riduzione delle dotazioni di bilancio
Per il periodo 2011-2017, e per il relativo bilancio pluriennale, le amministrazioni centrali possono rimodulare, per motivate esigenze, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Le modifiche devono essere indicate in appositi allegati agli stati di previsione.
È vietato utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dal 2011 è inoltre prevista una riduzione lineare del 10% delle dotazioni relative alle spese rimodulabili indicate nell’Allegato 1, con esclusione:
- del fondo ordinario delle università;
- delle risorse destinate all’informatica;
- delle risorse destinate alla ricerca;
- delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille.
Le riduzioni comprendono anche gli effetti delle misure di contenimento applicabili ai Ministeri e agli organi costituzionali. Qualora gli effetti finanziari previsti da altre disposizioni risultino inferiori alle attese, può essere disposta un’ulteriore riduzione lineare delle dotazioni dei Ministeri interessati, fino a compensare lo scostamento.
Presidenza del Consiglio e Banca d’Italia
Per il bilancio 2010 la Presidenza del Consiglio dei ministri deve realizzare ulteriori risparmi, mediante:
- eliminazione di posti negli organici dirigenziali, con risparmi non inferiori a 7 milioni di euro;
- contenimento dei budget delle strutture di missione, per almeno 3 milioni di euro;
- riduzione degli stanziamenti per le politiche dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari, per almeno 50 milioni di euro.
Le somme risparmiate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. La Banca d’Italia deve tenere conto, nell’ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa previsti per il triennio 2011-2013.
Modernizzazione dei pagamenti pubblici
Il Ministero dell’economia e delle finanze promuove un servizio nazionale per l’effettuazione di pagamenti e rimborsi tributari mediante carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
Con propri provvedimenti il Ministero disciplina gli standard tecnici, le modalità di adesione dei soggetti pubblici, l’individuazione del gestore, la certificazione dei pagamenti e il monitoraggio dei flussi. Il gestore deve versare un canone pari al 20% delle commissioni di interscambio conseguite per i pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte.
Il canone è versato all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnato ai soggetti pubblici distributori delle carte, ai soggetti erogatori dei pagamenti e al Ministero dell’economia. Le spese di attuazione sono sostenute nei limiti delle relative entrate.
Gestione delle retribuzioni del personale statale
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per le amministrazioni interessate dal sistema di pagamento centralizzato, le competenze fisse e accessorie sono imputate al bilancio dell’anno in cui vengono effettuati i pagamenti. Le somme relative alle competenze accessorie rimaste da pagare a fine esercizio sono versate all’entrata e riassegnate ai pertinenti capitoli dell’esercizio successivo.
I pagamenti effettuati tramite le procedure informatiche del Ministero dell’economia sono emessi con riferimento ai pertinenti capitoli e imputati agli specifici articoli dopo il pagamento. Gli importi non andati a buon fine sono riversati all’entrata e successivamente riassegnati per la riemissione dei titoli.
Le amministrazioni devono determinare annualmente una dotazione finanziaria per ciascuna struttura periferica, entro i limiti degli stanziamenti per le competenze accessorie. Per il personale scolastico, le competenze accessorie sono pagate mediante ordini collettivi insieme alle competenze fisse, compreso il personale supplente breve.
Riduzione dei costi degli organi politici
Per gli anni 2011, 2012 e 2013, le riduzioni di spesa deliberate autonomamente dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato, dalla Camera e dalla Corte costituzionale sono versate al bilancio dello Stato e destinate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Analoga destinazione è prevista per le riduzioni deliberate dalle Regioni sui trattamenti economici degli organi regionali.
Dal 1° gennaio 2011 sono ridotti del 10%:
- il trattamento economico complessivo dei Ministri e Sottosegretari non parlamentari;
- i compensi dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura e del CNEL, con esclusione del trattamento retributivo di servizio.
Ai titolari di cariche elettive, per incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute; i gettoni di presenza non possono superare 30 euro a seduta. Sono previste eccezioni per determinate prestazioni professionali e per contratti di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi politici, purché non sussista coincidenza con l’ente presso cui è esercitata la carica e non vi siano maggiori oneri per la finanza pubblica.
Chi ricopre cariche in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, a sua scelta.
Indennità degli amministratori locali
Sono modificati i limiti ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali. L’ammontare percepito in un mese non può superare un quarto dell’indennità massima spettante al sindaco o al presidente della provincia. Ai consiglieri circoscrizionali non spetta l’indennità, salvo quelli delle città metropolitane, soggetti a un limite analogo.
Un decreto del Ministro dell’interno doveva ridurre, per almeno tre anni, le indennità degli amministratori locali secondo la popolazione dell’ente:
- 3% per comuni fino a 15.000 abitanti e province fino a 500.000 abitanti;
- 7% per comuni tra 15.001 e 250.000 abitanti e province tra 500.001 e un milione di abitanti;
- 10% per gli altri comuni e province.
I comuni con meno di 1.000 abitanti sono esclusi dalle riduzioni. Agli amministratori di comunità montane, unioni di comuni e altre forme associative di enti locali non possono essere attribuiti compensi, gettoni, indennità o altri emolumenti.
Gratuità degli organi collegiali e riduzione dei compensi
Dalla data di entrata in vigore, la partecipazione a determinati organi collegiali è onorifica e può comportare esclusivamente il rimborso delle spese previsto dalla legge. Gli eventuali gettoni di presenza non possono superare 30 euro per seduta giornaliera.
La regola si applica anche agli organi, compresi quelli di amministrazione, degli enti che ricevono contributi pubblici. La violazione comporta responsabilità erariale e nullità degli atti adottati. Gli enti privati che non si adeguano non possono ricevere contributi o utilità pubbliche, salvo l’eventuale devoluzione del 5 per mille.
Sono escluse, tra gli altri, le università, gli enti e le fondazioni di ricerca, le camere di commercio, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti previdenziali e assistenziali nazionali, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, determinate categorie di enti pubblici economici e le società.
Dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di organi o incarichi sono ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010. Fino al 31 dicembre 2017 gli emolumenti non possono superare gli importi così ridotti. La riduzione non riguarda il trattamento retributivo di servizio ed è estesa anche ai commissari straordinari.
Composizione degli organi degli enti pubblici
Gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici devono adeguare gli statuti affinché, dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto:
- gli organi di amministrazione e controllo non monocratici siano composti da non più di cinque componenti;
- il collegio dei revisori sia composto da non più di tre componenti.
La mancata adozione degli adeguamenti determina responsabilità erariale e nullità degli atti degli organi interessati. Agli enti previdenziali nazionali si applicano specifiche disposizioni di adeguamento.
Società pubbliche e compensi degli organi sociali
Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche, i compensi previsti dall’articolo 2389, primo comma, del codice civile per gli organi di amministrazione e controllo sono ridotti del 10% a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva all’entrata in vigore del decreto.
La misura non si applica alle società quotate e alle loro controllate.
Consulenze, relazioni pubbliche e sponsorizzazioni
Dal 2011 la spesa delle pubbliche amministrazioni per studi e incarichi di consulenza non può superare il 20% di quella sostenuta nel 2009. Sono esclusi, tra gli altri, università, enti e fondazioni di ricerca, incarichi connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario e determinate attività sanitarie relative al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco.
L’affidamento di incarichi in violazione dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Dal 2011 le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possono superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009. L’organizzazione di convegni ed eventi da parte delle amministrazioni statali e delle agenzie è subordinata, dal 1° luglio 2010, all’autorizzazione preventiva dell’autorità competente e deve essere evitata quando siano sufficienti pubblicazioni sul sito istituzionale o videoconferenze.
Gli eventi autorizzati non devono aumentare le relative spese di bilancio, devono svolgersi fuori dall’orario di servizio e non danno diritto a compensi per lavoro straordinario o ad altre indennità. Sono previste esclusioni per università, enti di ricerca, incontri istituzionali internazionali o comunitari, feste nazionali e istituzionali delle Forze armate e di polizia.
Dal 2011 le amministrazioni pubbliche non possono sostenere spese per sponsorizzazioni. Le società pubbliche devono conformarsi ai medesimi principi; nei rinnovi dei contratti di servizio i corrispettivi devono essere ridotti e il risparmio, ove possibile, deve riflettersi nella distribuzione di dividendi. L’inerenza delle spese deve essere attestata con relazione sottoposta al collegio sindacale.
Missioni, formazione e autovetture
Dal 2011 le spese per missioni, anche all’estero, non possono superare il 50% di quelle sostenute nel 2009. Sono escluse, tra le altre, le missioni internazionali di pace, quelle delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco, le missioni del personale di magistratura, quelle connesse ad accordi internazionali e quelle necessarie alla partecipazione a riunioni presso organismi internazionali o comunitari.
Il limite può essere superato in casi eccezionali con provvedimento motivato dell’organo di vertice, da comunicare preventivamente agli organi di controllo e revisione. La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Dalla data di entrata in vigore non sono più dovute le diarie per le missioni all’estero, salvo le missioni internazionali di pace e quelle delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco. Le modalità di rimborso delle spese di vitto e alloggio all’estero sono demandate a un decreto ministeriale.
Dal 2011 la spesa per attività esclusivamente formative non può superare il 50% di quella sostenuta nel 2009. La formazione deve essere svolta prioritariamente tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione o gli organismi interni. La violazione comporta illecito disciplinare e responsabilità erariale. Sono escluse le attività formative delle Forze armate, dei vigili del fuoco, delle Forze di polizia tramite i propri organismi e delle università.
Sempre dal 2011, la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture e per buoni taxi non può superare l’80% della spesa sostenuta nel 2009. Per il solo 2011 sono ammesse deroghe derivanti da contratti pluriennali già in essere. Sono escluse le autovetture dei vigili del fuoco, quelle destinate ai servizi istituzionali di ordine e sicurezza pubblica e quelle dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Soppressione e trasferimento del patrimonio del Comitato SIR
Il Comitato per l’intervento nella SIR e nei settori ad alta tecnologia è soppresso dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo gli adempimenti necessari alla liquidazione e al trasferimento del patrimonio.
La società Fintecna o una società da essa interamente controllata subentra nel patrimonio, nelle attività, nelle passività e nei rapporti del Comitato, comprese alcune partecipazioni societarie in liquidazione, in regime di patrimonio separato. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi senza interruzione.
È previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di 200 milioni di euro entro il 15 dicembre 2010, successivamente modificato dagli aggiornamenti normativi riportati nel testo. Un collegio di tre periti deve stimare l’esito finale della liquidazione e il fabbisogno finanziario. L’eventuale maggior valore conseguito rispetto al corrispettivo pagato è ripartito per il 70% al Ministero dell’economia e per il 30% alla società trasferitaria.
I liquidatori di REL S.p.A., Consorzio Bancario SIR S.p.A. e ISAI S.p.A. decadono e la funzione di liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Le operazioni di trasferimento sono esenti da imposte, tasse e altri oneri tributari.
Regioni, enti territoriali e soggetti esclusi
Le disposizioni di contenimento non si applicano direttamente alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, ma costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.
Dal 2011 una quota del 10% di determinati trasferimenti erariali alle Regioni a statuto ordinario è accantonata e può essere svincolata in favore delle Regioni che rispettano i parametri di virtuosità relativi alla spesa di personale e al patto di stabilità interno e che aderiscono volontariamente alle regole del provvedimento.
Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa devono essere versate annualmente all’entrata del bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria, con esclusione degli enti territoriali, degli enti regionali o delle Province autonome del Servizio sanitario nazionale e delle associazioni previste dalla normativa sugli enti locali.
Sono inoltre escluse dall’applicazione dell’articolo alcune categorie di enti previdenziali privatizzati e di enti istituiti dalla normativa speciale.
Agenzie fiscali e Fondo unico giustizia
Per gli anni dal 2011 al 2026 le Agenzie fiscali possono assolvere agli obblighi di contenimento mediante un riversamento all’entrata del bilancio dello Stato pari all’1% delle dotazioni previste per i costi di funzionamento. Restano comunque applicabili le riduzioni dei compensi e altre disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa.
Le Agenzie fiscali possono conferire incarichi dirigenziali secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto delle proprie peculiarità e degli obiettivi annuali di gettito, anche a magistrati e avvocati o procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento.
È inoltre previsto che specifiche modalità regolamentari disciplinino la vendita dei titoli sequestrati e il versamento del ricavato al Fondo unico giustizia, assicurando la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, del solo ricavato dell’alienazione entro i limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.
Stato di attualità
Il provvedimento risale al 2010 ed è stato oggetto di numerose modifiche, abrogazioni, proroghe e sostituzioni successive. Molte misure avevano efficacia temporalmente limitata, in particolare quelle riferite agli anni 2011-2017, mentre altre disposizioni sono state soppresse o superate da interventi normativi successivi. Nel complesso, il testo originario non costituisce oggi un riferimento autonomo e aggiornato per l’applicazione ordinaria, dovendosi verificare la disciplina vigente nelle norme modificative e sostitutive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 63 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legge · 20 mag 2010DECRETO-LEGGE 20 maggio 2010, n. 72
- Decreto legge · 10 mag 2010DECRETO-LEGGE 10 maggio 2010, n. 67
- Decreto legge · 23 giu 2010DECRETO-LEGGE 23 giugno 2010, n. 94
- Decreto legge · 30 apr 2010DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64
- Decreto legge · 28 apr 2010DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 63
- Decreto legge · 28 apr 2010DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 62
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →