Salta al contenuto
Circolare numero 108 del 22-10-2026

Congedo di 24 mesi per malattie oncologiche e invalidanti: l'INPS apre al riscatto, anche dopo la pensione

Con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026 l'INPS fissa le regole per riscattare con il calcolo contributivo il congedo non retribuito dell'art. 1 della legge n. 106/2025, e ammette in alternativa la prosecuzione volontaria.

Redazione Trovanorma10 min di letturaScarica PDF
In breve
  • Con la circolare n. 108/2026 l'INPS dà le istruzioni per coprire ai fini pensionistici il congedo fino a ventiquattro mesi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 106/2025, che non è computato ai fini previdenziali.
  • Si riscattano solo periodi di congedo dal 9 agosto 2025, entro ventiquattro mesi nell'arco della vita lavorativa, non coperti da altra contribuzione e collocati dentro un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato.
  • L'onere si calcola con il metodo contributivo «a percentuale» dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184/1997: aliquota della gestione e retribuzione dei dodici mesi precedenti la domanda. È deducibile dal reddito complessivo.
  • Possono presentare domanda anche i lavoratori cessati, i pensionati e i superstiti; serve il provvedimento di concessione del congedo o una dichiarazione del datore «ora per allora».
  • Su conforme parere del Ministero del lavoro l'INPS ammette in alternativa la prosecuzione volontaria, ma la circolare non ne detta le modalità.

La fonte · INPS

Circolare numero 108 del 22-10-2026

Apri la scheda

Il dipendente con una malattia oncologica, o con una malattia invalidante o cronica che comporta un'invalidità almeno del 74 per cento, può chiedere fino a ventiquattro mesi di congedo non retribuito e conservare il posto. Quei mesi però non producono contributi. Con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, adottata su conforme parere del Ministero del lavoro, l'INPS spiega come coprirli: con il riscatto, calcolato con le regole del sistema contributivo, oppure, a scelta dell'assicurato, con la prosecuzione volontaria.

Le istruzioni arrivano a più di un anno dall'entrata in vigore della legge e interessano tre gruppi di persone: chi il congedo lo ha già usato, chi lo sta usando e chi lo chiederà. La domanda resta possibile anche dopo la fine del rapporto e anche per chi è già in pensione.

Il congedo della legge 106/2025

Il congedo è previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025 e in vigore, secondo la circolare, dal 9 agosto 2025. Spetta ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Le regole essenziali sono queste:

  • durata non superiore a ventiquattro mesi, continuativi o frazionati;
  • conservazione del posto, nessuna retribuzione e divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • fruizione che decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o no, spettanti al dipendente a qualunque titolo;
  • periodo non computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;
  • salve le disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi o della disciplina applicabile al rapporto.

La certificazione della malattia la rilascia il medico di medicina generale o lo specialista di una struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. Finito il congedo, il dipendente ha diritto di accedere in via prioritaria al lavoro agile, se la prestazione lo consente. La stessa legge riconosce dal 1° gennaio 2026 dieci ore annue di permesso indennizzato per visite e cure (art. 2), su cui l'INPS ha dato istruzioni con la circolare n. 152/2025.

L'ultima parte del comma 1 ha richiesto un'interpretazione. Il dipendente «può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria»: la norma nomina due istituti che nel sistema previdenziale sono distinti.

Riscatto o prosecuzione volontaria: la lettura dell'INPS

L'Istituto osserva che la parola «riscatto» richiama lo strumento con cui si coprono periodi pregressi privi di contribuzione, e che ha creato un affidamento nel cittadino. Il passaggio decisivo è questo:

Tenuto conto dell'intenzione del legislatore di garantire la più ampia tutela ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, e dell'affidamento ingenerato nel cittadino dalla locuzione "riscatto", deve adottarsi una interpretazione estensiva della norma che riconosca all'assicurato la facoltà di optare, per la copertura del congedo in argomento, tra il riscatto e la prosecuzione volontaria.

La circolare, però, disciplina soltanto il riscatto. Sulla prosecuzione volontaria applicata a questo congedo non contiene istruzioni operative.

Quali periodi si possono riscattare

La fruizione del congedo è il presupposto del riscatto. Ne discendono quattro condizioni:

  • il periodo deve essere un congedo fruito ai sensi della legge 106/2025, quindi non anteriore al 9 agosto 2025;
  • il totale non può superare ventiquattro mesi, continuativi o frazionati, nell'arco della vita lavorativa;
  • il periodo non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto in nessuna forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse dei liberi professionisti e i regimi dell'Unione europea, degli Stati membri o dei Paesi convenzionati;
  • il periodo deve collocarsi dentro un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, sospeso per la fruizione del congedo.

Due precisazioni contano per chi ha già usato altri strumenti. I periodi riscattati non rientrano nel limite di due anni del congedo per gravi e documentati motivi familiari dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, né nel tetto di tre anni per il riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 564/1996. Chi ha già speso quegli spazi ha quindi intatto quello nuovo.

Documenti e domanda

Il lavoratore deve produrre documentazione del rapporto di lavoro, risalente al periodo del congedo, che provi che questo è stato concesso e fruito ai sensi della legge 106/2025: ad esempio il provvedimento di concessione. In mancanza, l'INPS accetta una dichiarazione del datore di lavoro rilasciata «ora per allora», purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo alla concessione e da elementi che consentano di verificare l'effettiva assenza dal servizio.

La domanda:

  • si può presentare dal 9 agosto 2025, dall'interessato o dal superstite;
  • non richiede che il rapporto sia ancora in corso: la possono presentare anche i cessati dal servizio e i titolari di pensione, fermi gli eventuali termini di decadenza della gestione interessata;
  • va presentata alla gestione in cui è accreditata la contribuzione del rapporto nel quale si inserisce il congedo, oppure, dopo una ricongiunzione o un trasferimento, a quella in cui la contribuzione è confluita;
  • all'INPS si invia solo per via telematica: servizi online («Pensione e Previdenza» > «Ricongiunzioni e riscatti» > «Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa»), Contact Center, patronati e intermediari.

Quanto costa il riscatto

Poiché il congedo esiste solo dal 2025, i periodi si valutano necessariamente con il sistema contributivo. L'onere si calcola con il metodo «a percentuale» dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184/1997:

  • si applica l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data della domanda nella gestione in cui opera il riscatto;
  • la base è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo da riscattare;
  • il montante si rivaluta dalla data della domanda, non dal periodo di congedo.

Un esempio, con un'aliquota ipotetica del 33 per cento: per sei mesi di congedo e 36.000 euro di imponibile negli ultimi dodici mesi, la base è 18.000 euro e l'onere 5.940 euro. Secondo la circolare l'onere è deducibile dal reddito complessivo di chi lo sostiene (si veda l'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR).

Per termini di versamento, accettazione e ritardi la circolare rinvia alla disciplina generale dei riscatti di ciascuna gestione. Per i riscatti, l'art. 2, comma 4-bis, del d.lgs. n. 184/1997 consente il pagamento in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi. Il periodo riscattato vale sia per il diritto alla pensione sia per la misura.

La prosecuzione volontaria, alternativa senza istruzioni

La circolare riconosce l'opzione ma non dice come si applichino al congedo le regole generali, che nel d.lgs. n. 184/1997 sono diverse da quelle del riscatto.

Riscatto (circolare n. 108/2026)Prosecuzione volontaria (regole generali)
Quando si chiedeAnche anni dopo, anche da pensionati o superstitiPrevia autorizzazione, con requisiti contributivi nel quinquennio precedente (art. 5)
Base di calcoloRetribuzione imponibile dei dodici mesi precedenti la domandaRetribuzione imponibile media dell'anno precedente la domanda (art. 7)
PagamentoUnica soluzione o rate, secondo la disciplina dei riscattiEntro il trimestre successivo, a termini perentori (art. 8)
Periodi passatiTutti quelli dal 9 agosto 2025Di regola fino a sei mesi prima della domanda (art. 6)

Il punto pratico è l'ultima riga. Se il limite dei sei mesi valesse anche qui, per un congedo già concluso da tempo l'unica strada sarebbe il riscatto. Per un congedo in corso, invece, la prosecuzione volontaria permette di pagare trimestre per trimestre. La circolare non scioglie questi nodi.

Cosa la circolare non dice

  • I dodici mesi di riferimento. Chi chiede il riscatto subito dopo un lungo congedo non ha retribuzione imponibile nei dodici mesi precedenti la domanda, o ne ha poca. La circolare rinvia alle regole generali sul riscatto contributivo senza affrontare il caso.
  • Il requisito sanitario. La circolare riproduce il testo della legge e non chiarisce se la soglia del 74 per cento valga anche per le malattie oncologiche. Per i permessi orari dell'art. 2 la circolare n. 152/2025 la richiede per tutte le patologie.
  • La gestione del congedo nel rapporto. Concessione, certificazione ed eventuali flussi verso l'Istituto non sono oggetto della circolare, che riguarda solo la copertura previdenziale.

Cosa fare in studio

  • Censire i congedi. Individuare i dipendenti che dal 9 agosto 2025 hanno fruito o stanno fruendo del congedo dell'art. 1 della legge 106/2025, con date e durata, distinguendoli dal congedo per motivi familiari della legge 53/2000.
  • Preparare la documentazione. Per ogni congedo conservare o rilasciare il provvedimento di concessione. Per i casi già chiusi senza atto formale, predisporre la dichiarazione «ora per allora», da accompagnare con la documentazione sanitaria e con la prova dell'assenza.
  • Spiegare al dipendente che il periodo è scoperto. Senza riscatto o versamenti volontari quei mesi non contano né per il diritto né per la misura della pensione. La scelta è del lavoratore e il costo è a suo carico, salvo previsioni più favorevoli del contratto collettivo.
  • Scegliere il momento della domanda. L'onere dipende dall'aliquota e dalla retribuzione dei dodici mesi precedenti la domanda, e la rivalutazione parte da quella data. Conviene una simulazione prima di presentarla.
  • Valutare la prosecuzione volontaria per i congedi in corso. È l'alternativa ammessa dall'INPS, ma va verificata con la sede o il patronato in assenza di istruzioni specifiche.
  • Non dimenticare i cessati e i pensionati. Anche chi ha lasciato l'azienda dopo il congedo può riscattarlo e può chiedere al vecchio datore la documentazione.

Ogni caso va letto sui documenti del rapporto e sull'estratto contributivo: date del congedo, gestione di iscrizione, periodi già coperti, contratto collettivo applicato.

Domande frequenti

Il congedo di ventiquattro mesi della legge 106/2025 dà contributi figurativi?

No. L'art. 1, comma 1, della legge n. 106/2025 stabilisce che il periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può coprirlo a proprie spese con il riscatto o, secondo la circolare INPS n. 108/2026, con la prosecuzione volontaria.

Da quando si può presentare la domanda di riscatto?

Secondo la circolare n. 108/2026 dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge 106/2025. La domanda all'INPS si presenta solo per via telematica, online, tramite Contact Center o patronato.

Un dipendente che si è dimesso o è andato in pensione può ancora riscattare il congedo?

Sì. La circolare n. 108/2026 riferisce il termine «dipendente» a chi ha fruito del congedo durante un rapporto di lavoro dipendente, anche se il rapporto è cessato. Possono quindi presentare domanda anche i cessati, i pensionati e i superstiti, fermi gli eventuali termini di decadenza della gestione.

Come si calcola il costo del riscatto?

Con il metodo «a percentuale» dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184/1997: aliquota contributiva della gestione alla data della domanda, applicata alla retribuzione imponibile dei dodici mesi precedenti la domanda, rapportata al periodo da riscattare. La rivalutazione decorre dalla data della domanda e l'onere è deducibile.

Il riscatto del congedo riduce lo spazio per il congedo familiare della legge 53/2000?

No. La circolare n. 108/2026 precisa che i periodi riscattati non rientrano nel limite di due anni dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, né nel tetto di tre anni di riscatto delle sospensioni del rapporto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 564/1996.

Se il datore di lavoro non ha emesso un provvedimento di concessione, il riscatto è precluso?

No. L'INPS accetta una dichiarazione del datore rilasciata «ora per allora», purché supportata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo alla concessione e da elementi che consentano di verificare l'effettiva assenza dal servizio (circolare n. 108/2026).

Fonti citate

Tutte le fonti citate nell’articolo sono consultabili direttamente. Apri la scheda per leggere il documento e verificarlo alla fonte.

  1. LEGGE 18 luglio 2025, n. 106 - artt. 1, 218 lug 2025

Da tenere nel fascicolo o girare a un collega: l'articolo in PDF, con tutte le fonti.

Scarica PDF

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce un parere professionale: la valutazione del caso concreto spetta al professionista. Ogni citazione apre la fonte ufficiale: come nascono le news · segnala un errore.

Da leggere anche

Tutte le news
Prova Trovanorma

Dalla novità al tuo caso concreto

Normativa, prassi e giurisprudenza da fonti ufficiali, sincronizzate ogni giorno. Descrivi il caso su cui stai lavorando: Trovanorma cerca le fonti pertinenti, costruisce la risposta e ti mostra i riferimenti per verificarla.