Codice civile
Approvazione del testo del Codice civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo raccoglie disposizioni del Codice civile in materia di capacità e diritti della persona, persone giuridiche e associazioni, domicilio e scomparsa, parentela e matrimonio. Include norme tuttora rilevanti e articoli o commi abrogati; per il matrimonio riporta i termini di età, attesa e impugnazione indicati nel testo. L’estratto si interrompe durante la disciplina del rifiuto della pubblicazione matrimoniale.
Disposizioni generali del Codice civile su persone, enti, domicilio, assenza, parentela e matrimonio
Disposizioni generali su persone, enti e rapporti familiari
L’estratto del Codice civile disciplina la capacità giuridica e di agire, alcuni diritti della persona, le persone giuridiche e le associazioni, il domicilio, la scomparsa e la morte presunta, la parentela e una parte della disciplina matrimoniale. Comprende anche articoli e commi espressamente indicati come abrogati, che non costituiscono disciplina vigente.
Capacità e diritti della persona
La capacità giuridica si acquista dalla nascita; i diritti riconosciuti dalla legge a favore del concepito sono subordinati alla nascita. La maggiore età si raggiunge a 18 anni e attribuisce la capacità di compiere gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. Restano ferme le leggi speciali che ammettono un’età inferiore per prestare lavoro: in tali casi il minore può esercitare i diritti e le azioni dipendenti dal contratto di lavoro.
La commorienza opera quando, essendo un effetto giuridico subordinato alla sopravvivenza di una persona a un’altra, non sia possibile stabilire chi sia morto prima: le persone si considerano decedute nello stesso momento. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati se comportano una diminuzione permanente dell’integrità fisica o sono contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Il testo richiama deroghe legislative per la donazione gratuita, a fini di trapianto tra viventi, di rene, parti di fegato, polmone, pancreas e intestino, nonché disposizioni speciali su prelievo di parti di cadavere, donazione di tessuti e cellule e trattamenti sanitari. Riporta inoltre gli effetti di pronunce costituzionali che hanno ampliato l’accesso alla procreazione medicalmente assistita eterologa per determinate coppie con infertilità assoluta e irreversibile e alle tecniche per coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, alle condizioni indicate nelle decisioni.
Ogni persona ha diritto al prenome e al cognome attribuiti per legge; cambiamenti, aggiunte o rettifiche sono ammessi soltanto nei casi e con le formalità stabiliti dalla legge. Chi subisce contestazioni sull’uso del proprio nome o pregiudizio dall’uso indebito altrui può chiedere al giudice la cessazione della lesione e il risarcimento del danno; il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza. L’azione può essere promossa anche da chi abbia un interesse fondato su ragioni familiari meritevoli di tutela. Lo pseudonimo è tutelabile quando abbia acquisito importanza pari a quella del nome. L’abuso dell’immagine della persona o dei suoi genitori, coniuge o figli consente di chiedere la cessazione dell’abuso e il risarcimento, quando la pubblicazione non sia consentita dalla legge o pregiudichi decoro o reputazione.
Persone giuridiche, associazioni e fondazioni
Province, comuni ed enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi di diritto pubblico. Le società sono disciplinate dal libro V del Codice civile. Associazioni e fondazioni si costituiscono con atto pubblico; una fondazione può essere disposta anche per testamento. L’atto di fondazione è revocabile dal fondatore fino al riconoscimento o all’avvio dell’attività dell’opera e la facoltà non si trasmette agli eredi.
Atto costitutivo e statuto devono indicare denominazione, scopo, patrimonio, sede e regole di ordinamento e amministrazione. Per le associazioni devono stabilire i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni di ammissione; per le fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Possono inoltre disciplinare estinzione e devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, la trasformazione.
Gli amministratori rispondono verso l’ente secondo le regole del mandato. È esente l’amministratore che non abbia partecipato all’atto dannoso, salvo che, sapendo che l’atto stava per essere compiuto, non abbia manifestato il proprio dissenso. Le limitazioni al potere di rappresentanza non risultanti dal registro indicato nel testo non sono opponibili ai terzi, salvo prova che ne fossero a conoscenza.
L’assemblea delle associazioni è convocata dagli amministratori almeno una volta l’anno per approvare il bilancio e quando necessario; deve inoltre essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. Se gli amministratori non provvedono, può ordinarne la convocazione il presidente del tribunale. In prima convocazione le deliberazioni richiedono la presenza di almeno la metà degli associati e la maggioranza dei voti; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Gli amministratori non votano sull’approvazione del bilancio né sulle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Salvo diversa previsione statutaria, le modifiche di atto costitutivo e statuto richiedono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; scioglimento e devoluzione patrimoniale richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori di associazioni sono deliberate dall’assemblea ed esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori. Le deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su iniziativa degli organi dell’ente, di qualsiasi associato o del pubblico ministero. L’annullamento non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi in esecuzione della deliberazione. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore può sospenderne l’esecuzione, su istanza dell’impugnante e per gravi motivi, sentiti gli amministratori; il provvedimento deve essere motivato e notificato agli amministratori. L’autorità governativa può sospendere l’esecuzione di deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume.
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto. L’associato può recedere se non si è obbligato a restare per un tempo determinato; il recesso va comunicato per iscritto agli amministratori almeno tre mesi prima della fine dell’anno e produce effetto allo scadere di quell’anno. L’esclusione può essere deliberata soltanto per gravi motivi e l’associato può ricorrere al giudice entro sei mesi dalla notifica della deliberazione. Chi recede, è escluso o cessa comunque di appartenere all’associazione non può ripetere i contributi versati né vantare diritti sul patrimonio.
Per le fondazioni, il testo attribuisce all’autorità governativa controllo e vigilanza sull’amministrazione, poteri di nomina o sostituzione degli amministratori quando le disposizioni dell’atto di fondazione non siano attuabili, e il potere di annullare, sentiti gli amministratori, deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico o al buon costume. Può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario se gli amministratori agiscono in difformità da statuto, scopo o legge. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori richiedono autorizzazione governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori. L’autorità può coordinare le attività di più fondazioni o unificarne l’amministrazione, rispettando per quanto possibile la volontà del fondatore.
Estinzione, liquidazione e operazioni tra enti
La persona giuridica si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo o nello statuto, quando lo scopo è raggiunto o diventa impossibile; l’associazione si estingue anche quando vengono a mancare tutti gli associati. Se lo scopo di una fondazione è esaurito, impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è insufficiente, l’autorità governativa può trasformarla anziché dichiararla estinta, discostandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione è esclusa se l’atto di fondazione prevede quei fatti come causa di estinzione e devoluzione dei beni a terzi; le regole indicate non si applicano alle fondazioni destinate al vantaggio di una o più famiglie determinate.
Dalla comunicazione del provvedimento di estinzione o scioglimento, o dalla deliberazione assembleare di scioglimento, gli amministratori non possono compiere nuove operazioni; in caso contrario rispondono personalmente e solidalmente. All’estinzione o allo scioglimento segue la liquidazione. I beni residui sono devoluti secondo atto costitutivo o statuto; in mancanza, per le fondazioni decide l’autorità governativa attribuendoli a enti con fini analoghi, mentre per le associazioni valgono le deliberazioni assembleari sullo scioglimento e, se mancano, provvede l’autorità. I creditori che non abbiano fatto valere il credito durante la liquidazione possono chiederne il pagamento ai destinatari dei beni entro un anno dalla chiusura, in proporzione e nei limiti di quanto ricevuto. I beni donati o lasciati con una destinazione particolare, in caso di trasformazione o scioglimento, sono devoluti dall’autorità, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche con fini analoghi.
Se l’atto costitutivo o lo statuto non lo escludono, associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni possono trasformarsi, fondersi o scindersi. Alla trasformazione si applicano gli effetti e le disposizioni del libro V richiamate dalla norma, in quanto compatibili. L’organo amministrativo predispone una relazione sulla situazione patrimoniale dell’ente, con elenco dei creditori aggiornato a non più di 120 giorni prima della deliberazione, e la relazione prevista dall’articolo 2500-sexies, secondo comma. Alle fusioni e scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni del libro V in materia, in quanto compatibili. Gli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche o, per gli enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Associazioni non riconosciute e comitati
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati; l’associazione può stare in giudizio tramite la persona cui tali accordi attribuiscono la presidenza o la direzione. I contributi degli associati e i beni acquistati con essi formano il fondo comune, che non può essere diviso durante la vita dell’associazione; il singolo associato non può reclamarne una quota in caso di recesso. Per le obbligazioni assunte da chi rappresenta l’associazione, i terzi possono agire sul fondo comune e rispondono inoltre personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Le regole sui comitati riguardano, salvo leggi speciali, quelli di soccorso o beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre e festeggiamenti. Organizzatori e gestori dei fondi sono personalmente e solidalmente responsabili della loro conservazione e destinazione allo scopo annunciato. Se il comitato non ha personalità giuridica, i componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni; i sottoscrittori sono tenuti soltanto alle oblazioni promesse. Il comitato sta in giudizio tramite il presidente. Se i fondi sono insufficienti, lo scopo non è più attuabile o residuano somme dopo il suo raggiungimento, l’autorità governativa ne stabilisce la devoluzione quando questa non sia stata prevista al momento della costituzione.
Domicilio, residenza e scomparsa
Il domicilio è il luogo della sede principale degli affari e interessi della persona; la residenza è il luogo della dimora abituale. Il trasferimento della residenza non è opponibile ai terzi in buona fede se non è denunciato nelle forme di legge. Se domicilio e residenza coincidono e la residenza è trasferita altrove, anche il domicilio si considera trasferito nei confronti dei terzi in buona fede, salvo diversa dichiarazione nell’atto di denuncia. Ciascun coniuge ha domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha domicilio presso la residenza della famiglia o del tutore; se i genitori sono separati, il matrimonio è annullato o sciolto, ne sono cessati gli effetti civili o i genitori non hanno la stessa residenza, il domicilio è presso il genitore con cui convive. L’interdetto ha domicilio presso il tutore. Per le persone giuridiche rileva la sede; i terzi possono considerare anche quella effettiva se diversa dalla sede statutaria o risultante dal registro. È possibile eleggere per iscritto un domicilio speciale per determinati atti o affari.
Quando una persona non compare più nel luogo dell’ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno notizie, il tribunale di quel luogo può nominare, su istanza degli interessati, dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, un curatore che la rappresenti in giudizio e nelle operazioni patrimoniali indicate, adottando le misure necessarie a conservare il patrimonio. Non si nomina il curatore se esiste un legale rappresentante; in presenza di un procuratore, il tribunale interviene soltanto per gli atti che questi non può compiere.
Assenza e gestione temporanea dei beni
Trascorso un anno dall’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente ritenga di avere sui beni diritti dipendenti dalla morte possono chiedere al tribunale la dichiarazione di assenza. Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale ordina, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, l’apertura degli atti di ultima volontà, se esistenti. Gli eredi testamentari o legittimi individuati considerando la data dell’ultima notizia, e i loro eredi, possono ottenere il possesso temporaneo; legatari, donatari e altri titolari di diritti dipendenti dalla morte possono esercitarli temporaneamente. Chi sarebbe liberato da obbligazioni per effetto della morte può essere esonerato temporaneamente, salvo le obbligazioni alimentari richiamate dal testo. Per il possesso, l’esercizio dei diritti o l’esonero occorre prestare cauzione nella misura stabilita dal tribunale, che può disporre cautele alternative per chi non sia in grado di prestarla.
Il coniuge dell’assente, oltre ai diritti derivanti dal regime patrimoniale e dalla successione, può ottenere in caso di bisogno un assegno alimentare determinato considerando condizioni familiari e patrimonio dell’assente. Il possesso temporaneo è preceduto dall’inventario e attribuisce amministrazione dei beni, rappresentanza in giudizio dell’assente e godimento delle rendite: ascendenti, discendenti e coniuge trattengono tutte le rendite, mentre gli altri possessori devono riservarne un terzo all’assente. I beni non possono essere alienati, ipotecati o dati in pegno se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale, che stabilisce l’impiego delle somme ricavate.
Chi dimostra di avere, alla data dell’ultima notizia, un diritto prevalente o pari a quello del possessore temporaneo può escluderlo o associarsi al possesso; i frutti gli spettano solo dalla domanda giudiziale. Se l’assente ritorna o se ne prova l’esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione, ferma la possibilità di misure conservative. I possessori restituiscono i beni, ma conservano i vantaggi attribuiti sino alla costituzione in mora e restano irrevocabili gli atti autorizzati dal tribunale. Se l’assenza è volontaria e ingiustificata, l’assente perde il diritto alle rendite che gli erano state riservate. Se durante il possesso temporaneo è provata la morte, la successione si apre a favore degli eredi o legatari alla data del decesso.
Morte presunta e diritti della persona ricomparsa
La morte presunta può essere dichiarata, su istanza del pubblico ministero o dei soggetti indicati dalla norma, dopo cinque anni dall’ultima notizia, con riferimento al giorno di tale notizia; non può essere pronunciata prima che siano trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell’assente. Non è necessario che sia stata previamente dichiarata l’assenza. Se l’istanza è respinta, può essere riproposta non prima di due anni.
Per le scomparse in operazioni belliche, per prigionia, internamento o trasferimento in paese straniero connessi alla guerra, il testo prevede termini di due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza, di tre anni dalla fine dell’anno di cessazione delle ostilità, con le condizioni specifiche relative alla mancanza di notizie. Per la scomparsa in un infortunio, la dichiarazione può essere richiesta dopo due anni dal giorno dell’evento; se giorno o mese non sono noti, il termine decorre rispettivamente dalla fine del mese o dell’anno in cui l’infortunio è avvenuto. Nei casi speciali la dichiarazione è ammessa quando non siano stati possibili gli accertamenti per formare l’atto di morte ed è pronunciata con sentenza; il tribunale può dichiarare l’assenza invece di accogliere la domanda. La sentenza determina, per quanto possibile, giorno e ora della scomparsa o, nel caso di prigionia e situazioni assimilate, il giorno dell’ultima notizia; se l’ora non è determinabile, la morte si considera avvenuta alla fine del giorno indicato.
Divenuta eseguibile la sentenza di morte presunta, chi aveva il possesso temporaneo può disporre liberamente dei beni; diventano definitivi l’esercizio dei diritti e l’esonero dalle obbligazioni concessi temporaneamente e cessano le obbligazioni alimentari e le cautele. Se non vi era stato possesso temporaneo, gli aventi diritto conseguono il pieno esercizio dei loro diritti, previo inventario dei beni; l’inventario è richiesto anche per le successioni derivanti dai casi speciali di morte presunta. Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
Se la persona dichiarata morta presunta ritorna o ne è provata l’esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano e può chiedere il prezzo dei beni alienati ancora dovuto o quelli in cui sia stato investito; può inoltre pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte. Se è provata la data della morte, i diritti spettano agli eredi o legatari individuati a quella data, che possono reclamare anche le obbligazioni estinte per il periodo anteriore. Restano salvi prescrizione e usucapione. La dichiarazione di esistenza o l’accertamento della morte possono essere richiesti in ogni momento dal pubblico ministero o da qualunque interessato, in contraddittorio con le parti del giudizio di morte presunta. Il nuovo matrimonio è nullo se la persona ricompare o ne è accertata l’esistenza, ma sono salvi i suoi effetti civili; la nullità non è pronunciata se è accertato il decesso, anche in data successiva al matrimonio.
Quando si ignora se una persona esista, nessuno può reclamare un diritto in suo nome senza provare che esisteva al momento in cui il diritto è sorto. Se si apre una successione cui sarebbe chiamata, la quota è devoluta agli altri aventi diritto, salvo rappresentazione; questi devono redigere l’inventario e prestare cauzione. Restano salvi la petizione di eredità e gli altri diritti della persona, dei suoi eredi o aventi causa, con gli effetti di prescrizione e usucapione; i frutti sono dovuti soltanto dalla costituzione in mora. Analogamente, se la persona è stata dichiarata morta presunta, chi riceve la successione in sua mancanza deve prima formare l’inventario. In caso di ritorno o prova dell’esistenza al momento dell’apertura della successione, la persona, i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e gli altri diritti, ma recuperano i beni solo nello stato in cui si trovano e possono chiedere il prezzo ancora dovuto o i beni acquistati con esso, salvi prescrizione e usucapione.
Parentela, affinità e promessa di matrimonio
La parentela è il vincolo tra persone discendenti da uno stesso stipite, qualunque sia la filiazione matrimoniale o non matrimoniale e incluso il figlio adottivo; non sorge per l’adozione di persone maggiorenni disciplinata dagli articoli 291 e seguenti. La linea è retta quando una persona discende dall’altra e collaterale quando le persone hanno uno stipite comune senza discendere l’una dall’altra. I gradi si calcolano contando le generazioni, escludendo lo stipite; in linea collaterale si sale fino allo stipite comune e si discende all’altro parente. La legge riconosce la parentela fino al sesto grado, salvo effetti specifici. L’affinità lega ciascun coniuge ai parenti dell’altro nei corrispondenti linea e grado; non cessa per la morte del coniuge, anche senza prole, salvo eccezioni legali, e cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, fatti salvi gli effetti richiamati dal testo.
La promessa di matrimonio non obbliga a celebrarlo né a eseguire pattuizioni previste per il caso di inadempimento. Se il matrimonio non viene celebrato, il promittente può chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa entro un anno dal rifiuto o dalla morte di uno dei promittenti. La promessa fatta reciprocamente per atto pubblico, scrittura privata da persona maggiorenne o minore ammesso al matrimonio, oppure risultante dalla richiesta di pubblicazione, obbliga al risarcimento delle spese e delle obbligazioni contratte a causa della promessa quando una parte rifiuti senza giusto motivo. È risarcibile anche il danno causato dal promittente che, con propria colpa, abbia dato all’altro giusto motivo di rifiuto; il risarcimento è limitato a quanto le spese e obbligazioni siano proporzionate alla condizione delle parti. La domanda va proposta entro un anno dal rifiuto.
Matrimonio: impedimenti e pubblicazione
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato dal Concordato e dalle leggi speciali; quello celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato segue le disposizioni del capo successivo, salvo la legge speciale. I minori non possono sposarsi, ma il tribunale può ammettere per gravi motivi chi abbia compiuto 16 anni, dopo averne accertato maturità psicofisica e fondatezza delle ragioni, sentiti pubblico ministero, genitori o tutore. Il decreto è reclamabile alla corte d’appello entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione; la corte decide con ordinanza non impugnabile e il decreto acquista efficacia se il termine decorre senza reclamo. Con il decreto può essere nominato, se necessario, un curatore speciale per assistere il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Non può sposarsi l’interdetto per infermità di mente. Se è stata promossa l’istanza d’interdizione, il pubblico ministero può chiedere la sospensione della celebrazione, che non può avvenire fino al passaggio in giudicato della decisione sull’istanza. È impedito il matrimonio a chi sia già vincolato da matrimonio o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Gli impedimenti per parentela, affinità e adozione comprendono, tra gli altri, ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli e sorelle, zio e nipote, affini in linea retta e in linea collaterale di secondo grado e le relazioni indicate tra adottante, adottato, rispettivi familiari e figli adottivi della stessa persona. Il tribunale può autorizzare, nei casi espressamente indicati dalla norma, alcuni matrimoni tra zio e nipote o tra affini in linea collaterale di secondo grado e, nei limiti previsti, tra affini in linea retta quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Non possono sposarsi tra loro le persone delle quali una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. Se vi è rinvio a giudizio o è stata ordinata la cattura, la celebrazione è sospesa fino alla sentenza di proscioglimento. La donna non può contrarre nuovo matrimonio prima di 300 giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente, salvo le eccezioni indicate per determinate pronunce di divorzio e per il matrimonio dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare. Il tribunale può autorizzare il matrimonio se è inequivocabilmente esclusa la gravidanza o se una sentenza passata in giudicato accerta che i coniugi non hanno convissuto nei 300 giorni precedenti. Il divieto cessa con la fine della gravidanza.
La celebrazione deve essere preceduta dalla pubblicazione curata dall’ufficiale dello stato civile. La richiesta è presentata da entrambi gli sposi o da persona munita di incarico speciale e, secondo il testo riportato, all’ufficiale del comune di residenza di uno degli sposi, con pubblicazione nei comuni di residenza. Se l’ufficiale rifiuta di procedere, rilascia un certificato che espone i motivi; contro il rifiuto è previsto ricorso al tribunale, ma l’estratto si interrompe prima di riportare il seguito della disciplina.
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