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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25467/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di addebito relativo a contributi eccedenti il minimale richiesti per l'anno 2017 a un socio al 50% e presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata. Il socio era iscritto alla gestione artigiani/commercianti in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, ma sosteneva di essersi occupato soltanto dell'attività amministrativa e non di quella materiale ed esecutiva. Egli contestava inoltre l'inclusione nella base imponibile contributiva degli utili societari non distribuiti e accantonati a riserva, in assenza di opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza. La Corte d'appello aveva escluso tali utili dalla base imponibile, ritenendo che, in mancanza dell'opzione prevista per le società di capitali, essi costituissero reddito della società e non reddito imputabile al socio ai fini IRPEF. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, dell'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1344 c.c. Secondo il ricorrente, nella base imponibile avrebbe dovuto essere incluso il reddito conseguibile in astratto, anche se non percepito, poiché la mancata distribuzione degli utili dipendeva dalla volontà del socio, titolare del 50% della partecipazione. L'ente invocava inoltre il principio solidaristico e sosteneva che la base imponibile non potesse essere rimessa alla scelta dell'obbligato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, per il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale, l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani/commercianti non era in discussione; la questione riguardava esclusivamente la base imponibile della contribuzione a percentuale. Ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, la contribuzione è commisurata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF. Per le società di capitali, il reddito prodotto dalla società è imputato al socio soltanto in caso di percezione degli utili oppure di opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza. In assenza di tali presupposti, gli utili accantonati a riserva restano reddito della società, soggetto a imposizione IRES, e non costituiscono reddito d'impresa denunciato dal socio ai fini IRPEF. Non è quindi sufficiente fare riferimento a un reddito astrattamente conseguibile o alla mera possibilità che il socio abbia influito sulla decisione di non distribuire gli utili. L'ente previdenziale deve provare l'imputazione del reddito al socio e, quindi, il presupposto della relativa dichiarazione ai fini IRPEF. La Corte ha compensato le spese del giudizio in ragione della novità e complessità delle questioni e ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992

    alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono

    La base imponibile della contribuzione degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti comprende i redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF e imputati all'obbligato, non redditi meramente astratti o riferibili alla società.

  • art. 1, comma 1, legge n. 233/1990

    l’ammontare del contributo annuo dovuto ... è rapportato ... al reddito annuo derivante dalla attività di impresa ... dichiarato ai fini Irpef

    La disciplina previgente conferma il collegamento tra contribuzione previdenziale e reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    i redditi ... sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili

    La regola dell'imputazione per trasparenza opera ordinariamente per le società di persone; la sentenza la distingue dal regime delle società di capitali.

  • artt. 115 e 116 d.P.R. n. 917/1986

    imputazione per trasparenza

    Per le società di capitali, l'imputazione fiscale del reddito ai soci può derivare dall'esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale

    La disposizione qualifica come redditi d'impresa i redditi delle società di persone indicate, con imputazione ai soci secondo il regime fiscale previsto.

  • art. 23 Cost.

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

    L'obbligo contributivo e la sua base imponibile devono avere un fondamento legale chiaro; non è consentito sostituire al reddito denunciato un reddito virtuale o astrattamente conseguibile.

  • art. 38, comma 2, Cost.

    I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita

    L'ampliamento della base pensionabile è coerente con la tutela previdenziale, ma non consente di oltrepassare i limiti della base imponibile stabilita dalla legge.

  • art. 1344 c.c.

    La censura relativa all'asserita finalità elusiva dell'accantonamento degli utili non giustifica un'interpretazione della disciplina contributiva difforme dal suo tenore letterale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale è tenuto alla contribuzione nella gestione artigiani/commercianti sulla quota di reddito d'impresa della società a lui attribuita in ragione della partecipazione societaria, ma soltanto se tale reddito è imputato al socio e da questi dichiarato ai fini IRPEF.
  • Gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata e accantonati a riserva non concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore quando non siano stati percepiti dal socio e la società non abbia optato per il regime di imputazione per trasparenza.
  • Ai fini della contribuzione a percentuale, il riferimento legislativo ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF non può essere trasformato in un riferimento a redditi virtualmente conseguibili o meramente accantonati presso la società.
  • L'ente previdenziale che pretenda contributi su redditi societari deve provare l'imputazione del reddito al socio, dimostrando la percezione degli utili oppure l'esercizio dell'opzione societaria per il regime di trasparenza fiscale.
  • La mera partecipazione al capitale di una società di capitali, in assenza di attività lavorativa abituale e prevalente, non giustifica l'inclusione degli utili societari nella base imponibile contributiva; quando invece l'attività lavorativa sussiste, l'inclusione resta comunque subordinata all'imputazione fiscale del reddito al socio.
  • Il principio solidaristico e l'esigenza di ampliare la base pensionabile non consentono di estendere l'obbligo contributivo oltre i redditi che la legge individua come imputati e denunciati ai fini IRPEF.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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