Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25381/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio lavoratore)

La controversia

Un socio, amministratore unico e titolare del 60% del capitale di una società a responsabilità limitata esercente attività commerciale partecipava abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale ed era iscritto alla gestione commercianti. L'ente previdenziale gli aveva richiesto, mediante avviso di addebito, contributi eccedenti il minimale, calcolati anche sulla quota degli utili prodotti dalla società nell'anno 2015, benché tali utili fossero stati accantonati a riserva e non distribuiti ai soci. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del socio, dichiarando non dovute le somme richieste; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che gli utili non effettivamente percepiti non confluissero nella base imponibile contributiva. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, dell'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 1344 c.c. Secondo il ricorrente, la base imponibile avrebbe dovuto comprendere il reddito d'impresa riferibile alla quota societaria del socio, anche se non materialmente percepito, poiché derivante dall'attività lavorativa svolta nell'impresa. L'ente ha inoltre sostenuto che la mancata distribuzione degli utili non potesse rimettere alla volontà del socio o dell'assemblea la determinazione dell'obbligazione contributiva e avrebbe potuto consentire un'indebita elusione del principio solidaristico previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che, per il socio di società a responsabilità limitata iscritto alla gestione artigiani e commercianti in ragione della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, la contribuzione deve essere commisurata alla quota del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali e attribuito al socio, in ragione della partecipazione agli utili, nonché dichiarato dal socio ai fini IRPEF. L'ente previdenziale deve provare l'imputazione del reddito al socio e, quindi, il presupposto del suo obbligo di dichiarazione ai fini IRPEF, derivante dalla percezione degli utili oppure dall'opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza previsto dagli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917/1986. Gli utili accantonati a riserva, non distribuiti e non assoggettati al regime di trasparenza, restano reddito della società e non possono essere inclusi nella base imponibile contributiva del socio. La Corte ha ritenuto che l'interpretazione sostenuta dall'ente, fondata sul reddito astrattamente conseguibile, fosse incompatibile con il dato letterale della legge, con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e con il coordinamento tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni. È stato inoltre dichiarato sussistente l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 438

    alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono

    La base imponibile della contribuzione degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti comprende i redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF dall'obbligato; per il socio lavoratore di una s.r.l. occorre che il reddito sia fiscalmente imputato al socio e da questi dichiarabile ai fini IRPEF.

  • art. 5, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili

    La regola dell'imputazione per trasparenza caratterizza le società di persone e consente l'imputazione fiscale del reddito al socio indipendentemente dalla percezione; essa non si applica automaticamente alle società di capitali.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa

    La qualificazione tributaria dei redditi delle società di persone e il relativo regime di imputazione sostengono l'inclusione di tali redditi nella base contributiva del socio, quando fiscalmente imputati a quest'ultimo.

  • artt. 115 e 116 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    imputazione dei redditi per trasparenza

    Nelle società di capitali che optano per il regime di trasparenza, il reddito può essere imputato ai soci e, in presenza degli ulteriori presupposti, concorrere alla base imponibile contributiva personale del socio.

  • art. 1, comma 1, L. 2 agosto 1990, n. 233

    12 per cento del reddito annuo derivante dall'attività d'impresa dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente

    La disciplina previgente già collegava la contribuzione degli iscritti alle gestioni speciali al reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF.

  • art. 23 Cost.

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

    L'obbligo contributivo e il suo contenuto devono trovare un fondamento legale chiaro; non è consentito estendere la base imponibile a redditi meramente astratti o non imputati fiscalmente all'obbligato.

  • art. 38, comma 2, Cost.

    I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di ... vecchiaia

    L'ampliamento della base contributiva può riflettersi positivamente sulla prestazione previdenziale, ma tale finalità non consente di superare i limiti legali dell'obbligazione contributiva.

  • art. 1344 c.c.

    La censura fondata sul carattere elusivo dell'accantonamento degli utili non giustifica un'interpretazione della disciplina contributiva incompatibile con il dato letterale; la mancata distribuzione degli utili non è di per sé fraudolenta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale e sia perciò iscritto alla gestione artigiani e commercianti deve versare i contributi sulla quota del reddito d'impresa dichiarato dalla società e fiscalmente attribuito al socio in ragione della partecipazione agli utili, purché tale reddito sia dichiarato o dichiarabile dal socio ai fini IRPEF.
  • Gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata e accantonati a riserva, senza distribuzione ai soci e senza opzione per il regime di imputazione per trasparenza, restano reddito della società e non concorrono alla base imponibile contributiva personale del socio lavoratore.
  • Ai fini dell'obbligo contributivo del socio lavoratore di una società di capitali, non è sufficiente che il reddito sia astrattamente conseguibile o riferibile alla quota di partecipazione: deve essere provata la sua imputazione fiscale al socio e il conseguente presupposto della dichiarazione ai fini IRPEF.
  • L'onere di provare l'imputazione del reddito al socio e, quindi, il sorgere dell'obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF grava sull'ente previdenziale che pretende i contributi.
  • Il richiamo legislativo ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF costituisce un criterio selettivo della base imponibile contributiva e non può essere sostituito dall'inclusione di redditi meramente potenziali o denunciati esclusivamente dalla società ai fini IRES.
  • L'esigenza di evitare condotte elusive, il principio solidaristico e il possibile incremento delle future prestazioni previdenziali non consentono di estendere l'obbligo contributivo oltre i presupposti individuati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.