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Circolare numero 107 del 20-10-2026

Pensione in cumulo con periodi esteri: prima del 1996 valgono per il misto e l'integrazione al minimo

Con la circolare n. 107 del 20 ottobre 2026 l'INPS riepiloga le regole del cumulo in regime internazionale e chiarisce che i periodi esteri anteriori al 1996 portano la pensione nel sistema misto, anche se in Italia si è versato solo dopo. Nuove indicazioni su importo soglia e domande dall'estero.

Redazione Trovanorma10 min di letturaScarica PDF
In breve
  • Nella pensione in cumulo liquidata in regime internazionale i periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996 contano per l'anzianità al 31 dicembre 1995 e quindi per il sistema, i requisiti di accesso e gli istituti applicabili (circolare INPS n. 107/2026).
  • L'integrazione al trattamento minimo (art. 6 d.l. 463/1983) spetta anche quando il sistema misto deriva solo da periodi esteri e tutta la contribuzione italiana è successiva al 1996; l'onere è delle gestioni italiane che la prevedono.
  • Per la vecchiaia in cumulo con ultima iscrizione alla Gestione separata, nel misto, l'importo soglia si verifica sommando il pro-rata estero e può essere raggiunto dopo: la pensione decorre dal mese successivo (comma 241 l. 228/2012).
  • L'ente istruttore si individua solo sull'ultima contribuzione italiana; per le domande presentate tramite un'istituzione estera l'INPS deve esaminare tutte le possibilità di pensione e informare l'interessato prima di liquidare.
  • La circolare non prevede il riesame d'ufficio delle domande respinte: le posizioni vanno riprese caso per caso.

La fonte · INPS

Circolare numero 107 del 20-10-2026

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Chi ha lavorato all'estero prima del 1996 e in Italia solo dopo, se chiede la pensione in cumulo, non va trattato come un «contributivo puro»: i periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996 portano la pensione nel sistema misto, con quello che ne segue per i requisiti di accesso e per l'integrazione al trattamento minimo. È il chiarimento più rilevante della circolare INPS n. 107 del 20 ottobre 2026 che raccoglie in un unico testo le istruzioni sulla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale e ne aggiunge alcune nuove.

La circolare non nasce da una sentenza né da una modifica di legge. L'Istituto la motiva con le «richieste di chiarimenti pervenute» dalle sedi che istruiscono le domande. La base resta l'art. 1, commi 239-249, della legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016, che dal 2017 ha esteso il cumulo alle Casse professionali e lo ha aperto anche a chi ha già i requisiti in una sola gestione.

Il cumulo con i periodi esteri: le condizioni

Il cumulo consente a chi è iscritto a due o più gestioni obbligatorie, e non è già pensionato in una di esse, di sommare i periodi non coincidenti per ottenere un'unica pensione: vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti. La circolare riepiloga le istruzioni del paragrafo 2 della circolare n. 60/2017 e dei messaggi n. 1094/2016, n. 2053/2020 e n. 2575/2021.

Per il diritto contano anche i periodi maturati nei Paesi UE, SEE, in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati legati all'Italia da convenzioni bilaterali che prevedono la totalizzazione internazionale. Valgono anche se hanno già dato luogo a una pensione estera, e la titolarità di una pensione estera non impedisce il cumulo. I periodi sovrapposti a quelli italiani si contano una sola volta.

La totalizzazione estera è possibile a tre condizioni:

  1. in Italia deve esserci il minimo di contribuzione richiesto per la totalizzazione internazionale: cinquantadue settimane o un anno per i regolamenti europei, o la soglia della singola convenzione. Vale tutta la contribuzione italiana non coincidente, a qualsiasi titolo versata o accreditata;
  2. tra le gestioni coinvolte nel cumulo ce ne deve essere almeno una che, secondo le regole della totalizzazione internazionale, può riconoscere i periodi esteri da valorizzare;
  3. i periodi esteri devono essere necessari per il diritto o dare un trattamento più favorevole rispetto al cumulo solo nazionale: è il cosiddetto doppio calcolo.

Per la maggior parte delle convenzioni bilaterali, se il diritto si raggiunge con i soli periodi italiani, anche in cumulo, la totalizzazione con l'estero non serve. Fanno eccezione le convenzioni con Jersey e le Isole del Canale, con gli Stati nati dalla ex Jugoslavia e con l'Uruguay.

Prima del 1996: i periodi esteri decidono il sistema

I periodi esteri non sovrapposti contano «secondo la misura e la collocazione temporale certificate dalle Istituzioni estere» e si considerano per accertare l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Da quell'accertamento dipendono, secondo la circolare, i requisiti di accesso, gli istituti applicabili e il sistema di calcolo dei pro-quota INPS. È lo stesso principio che il comma 246 fissa per i periodi italiani cumulati, esteso ai periodi esteri in base all'art. 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, che impone di considerarli come se fossero maturati sotto la legislazione nazionale.

La misura invece resta italiana. La pensione si calcola sui soli periodi italiani; se il cumulo coinvolge più gestioni del regime convenzionale, i periodi esteri si valorizzano nella gestione che dà il trattamento più favorevole (paragrafo 2 della circolare n. 117/2019).

L'integrazione al trattamento minimo

Le circolari n. 120/2013 e n. 140/2017 riconoscono l'integrazione al minimo dell'art. 6 del d.l. n. 463/1983 alle pensioni in cumulo liquidate nel sistema misto, purché almeno una quota sia a carico di una gestione che prevede il beneficio. La circolare 107 chiarisce che il sistema misto può derivare anche dai soli periodi esteri:

In presenza di una pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale nel sistema misto sulla base di periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, è possibile riconoscere l'integrazione al trattamento minimo della pensione in regime di cumulo. L'onere resta a carico delle Gestioni previdenziali italiane che riconoscono tale istituto. Ciò vale anche quando il sistema di calcolo applicato per determinare i singoli pro-quota a carico di ciascuna Gestione previdenziale sia contributivo.

L'esempio della circolare: 15 anni di contribuzione all'estero prima del 1996, poi iscrizione in Italia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alla Gestione esclusiva dell'AGO. La pensione in cumulo è integrabile al minimo, alle condizioni di legge, anche se tutta la contribuzione italiana è successiva al 1° gennaio 1996. È l'unico esempio del testo.

Per i limiti di reddito si tiene conto anche delle pensioni e dei pro-rata esteri e dei redditi conseguiti all'estero.

L'importo soglia per chi chiude nella Gestione separata

Per la vecchiaia in cumulo il comma 241 richiede, oltre ai requisiti di età e contribuzione più elevati, gli «ulteriori requisiti» della gestione di ultima iscrizione. Per questo l'importo soglia va verificato quando la pensione è liquidata nel sistema misto e il richiedente, con meno di 71 anni, risulta iscritto da ultimo alla Gestione separata. La soglia è quella dell'art. 24, comma 7, del d.l. n. 201/2011, che oggi la fissa in misura non inferiore all'assegno sociale; il limite di età, ricorda la circolare, sarà adeguato alla speranza di vita dal 1° gennaio 2027.

In regime internazionale alla pensione italiana si somma la pensione o il pro-rata estero, come già previsto dalle circolari n. 95/2012 e n. 126/2012. La novità riguarda i tempi:

il requisito dell'importo soglia può essere perfezionato anche successivamente, per effetto della liquidazione della pensione e/o del pro-rata estero. In tali casi, la decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tale requisito.

La circolare aggiunge un caso in cui la verifica non serve: se dopo l'ultimo contributo nella Gestione separata ci sono periodi esteri valorizzabili in una gestione che non conosce la soglia. Se però il cumulo riguarda solo un Fondo speciale e la Gestione separata, i periodi esteri entrano nel Fondo solo se maturati in un fondo estero della stessa categoria o, in mancanza, per un'attività che in Italia avrebbe comportato l'iscrizione al Fondo (circolare n. 88/2010, par. 4, lett. e). Altrimenti la soglia si verifica. Resta fermo che alla decorrenza va cessato il lavoro dipendente, anche all'estero (circolare n. 89/2009 e n. 119/2012).

TemaCosa dice la circolare 107/2026Prima
Periodi esteri prima del 1996Determinano l'anzianità al 31 dicembre 1995, quindi requisiti, istituti e sistema di calcoloPrincipio generale (circ. 123/1996, 88/2010, 119/2012), non ripreso dalla circ. 60/2017
Integrazione al minimoSpetta anche se il misto deriva solo da periodi esteri e i pro-quota italiani sono contributiviRiconosciuta alle pensioni in cumulo nel misto (circ. 120/2013 e 140/2017)
Importo sogliaSi somma il pro-rata estero e può essere raggiunto dopo, con decorrenza dal mese successivoPro-rata estero già computato (circ. 95/2012 e 126/2012)
Periodi esteri dopo la Gestione separataEscludono la verifica della soglia se valorizzabili in una gestione senza sogliaNon trattato
Ente istruttoreConta solo la gestione dell'ultima contribuzione italianaNon trattato

Ente istruttore e domande presentate dall'estero

Per individuare l'ente che istruisce la domanda si guarda esclusivamente alla gestione in cui risulta versata l'ultima contribuzione italiana: i contributi esteri successivi sono irrilevanti.

Chi risiede in Italia presenta la domanda online e sceglie il prodotto pensionistico; chi risiede in un Paese UE o convenzionato la presenta di regola all'istituzione del proprio Stato, che trasmette alla sede Polo INPS i formulari di collegamento, a volte senza indicare il tipo di pensione richiesto. La circolare stabilisce che la sede non deve fermarsi alla prestazione indicata in modo generico come vecchiaia o anticipata, ma deve esaminare l'intera posizione, verificare tutte le possibilità di accesso per garantire il trattamento più favorevole e la decorrenza, e informare l'interessato prima di liquidare, così che possa scegliere.

Cosa la circolare non dice

  • Riesame. Non prevede il riesame d'ufficio delle domande già respinte o delle pensioni già liquidate, né una data di efficacia. Trattandosi di istruzioni interpretative, è ragionevole ritenerle applicabili alle istruttorie in corso.
  • Importo della soglia e calcoli. Non indica la cifra della soglia né offre esempi numerici sulla misura della pensione.
  • Messaggi richiamati. Non dichiara superati i messaggi n. 1094/2016, 2053/2020 e 2575/2021: li riepiloga e precisa il terzo sul perfezionamento successivo della soglia.

Cosa fare in studio

  • Ricostruire l'estero prima del 1996. Per i clienti che hanno lavorato all'estero prima del 1996, i periodi vanno documentati con le certificazioni delle istituzioni estere: possono cambiare il sistema, i requisiti di accesso e il diritto all'integrazione al minimo anche quando la contribuzione italiana è tutta successiva.
  • Rileggere i dinieghi. Domande di cumulo respinte per mancanza dell'importo soglia, o liquidate come contributive senza integrazione nonostante periodi esteri anteriori al 1996, vanno riesaminate alla luce della circolare: valutare, nei termini di ricorso e di decadenza, il ricorso amministrativo o una nuova domanda.
  • Seguire il pro-rata estero. Se la soglia non è raggiunta alla domanda, la liquidazione della pensione estera può farla scattare: conviene monitorarla e chiedere la decorrenza dal mese successivo.
  • Verificare l'ultima gestione. Per chi chiude nella Gestione separata e ha poi lavorato all'estero, va accertata la natura dei periodi esteri e la gestione in cui sono valorizzabili.
  • Indicare la prestazione nelle domande dall'estero. Per i clienti residenti all'estero va scritto il tipo di pensione richiesto nella domanda all'istituzione estera e, se possibile, segnalato alla sede Polo INPS.
  • Dichiarare i redditi esteri. Per l'integrazione al minimo contano anche pensioni e redditi esteri.

Ogni posizione va valutata sull'estratto contributivo italiano, sulle certificazioni estere e sulla convenzione applicabile al Paese in cui si è lavorato.

Domande frequenti

Cosa cambia con la circolare INPS 107/2026 per chi ha lavorato all'estero?

La circolare n. 107/2026 riepiloga le istruzioni sul cumulo in regime internazionale e chiarisce che i periodi esteri anteriori al 1° gennaio 1996 determinano il sistema misto, con effetti su requisiti di accesso e integrazione al minimo. Aggiunge indicazioni su importo soglia, ente istruttore e domande presentate dall'estero.

Spetta l'integrazione al minimo se in Italia ho contributi solo dopo il 1996?

Sì, se la pensione in cumulo è liquidata nel sistema misto grazie a periodi esteri anteriori al 1996, almeno una quota è a carico di una gestione che prevede il beneficio e ricorrono le condizioni di reddito, nelle quali contano anche pensioni e redditi esteri (circolare INPS n. 107/2026, par. 4).

Il pro-rata estero conta per l'importo soglia?

Sì. Per la vecchiaia in cumulo nel misto con ultima iscrizione alla Gestione separata, la pensione italiana si somma alla pensione o al pro-rata estero, come già indicato dalla circolare n. 95/2012. La circolare n. 107/2026 precisa che la soglia può essere raggiunta anche dopo, con la liquidazione della prestazione estera: la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

Serve un minimo di contributi in Italia per usare i periodi esteri nel cumulo?

Sì: cinquantadue settimane o un anno per i regolamenti europei, o il minimo previsto dalla singola convenzione bilaterale. Vale tutta la contribuzione italiana non coincidente, in qualsiasi gestione interessata dal cumulo (circolare n. 107/2026 e circolare n. 60/2017).

L'INPS riesamina d'ufficio le domande già respinte?

La circolare n. 107/2026 non lo prevede e non fissa una data di efficacia. Per le domande respinte o le pensioni liquidate senza tener conto di questi criteri occorre attivarsi, valutando ricorso amministrativo o nuova domanda nei termini.

Chi ha la pensione estera può chiedere il cumulo in Italia?

Sì. La titolarità di una pensione estera non preclude il cumulo, e i periodi esteri che l'hanno generata contano comunque per il diritto (circolare n. 107/2026, par. 1). Il cumulo resta invece escluso per chi è già titolare di pensione in una delle gestioni italiane (comma 239 l. 228/2012).

Fonti citate

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