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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 25382/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio lavoratore)

La controversia

Un socio, titolare del 33% e amministratore di una società a responsabilità limitata esercente attività artigiana, partecipava abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale ed era iscritto alla gestione artigiani e commercianti. L'ente previdenziale aveva preteso il versamento della contribuzione eccedente il minimale, calcolandola anche sulla quota degli utili prodotti dalla società negli anni 2015 e 2016 e accantonati, senza distribuzione, a riserva. Il socio aveva agito per accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo su tali utili. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto il gravame dell'ente previdenziale, ritenendo che gli utili non percepiti e accantonati dalla società non dovessero concorrere alla base imponibile contributiva. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, dell'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 1344 c.c. Secondo il ricorrente, il reddito rilevante avrebbe dovuto essere quello conseguibile in astratto e non quello effettivamente percepito, poiché gli utili derivavano dall'attività lavorativa svolta dal socio e la loro mancata distribuzione non avrebbe potuto rimettere alla volontà dei soci la determinazione della base imponibile contributiva. La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile ma infondato, chiarendo che, per il socio lavoratore di una società a responsabilità limitata, la contribuzione a percentuale è commisurata alla quota di reddito d'impresa dichiarato dalla società e attribuita al socio, ma solo se tale reddito è imputato al socio e da questi dichiarato ai fini IRPEF, in conseguenza della percezione degli utili o dell'opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente previdenziale e ha confermato la decisione d'appello. Ha affermato che la base imponibile contributiva degli utili riferibili al socio lavoratore di una società a responsabilità limitata presuppone che il reddito sia imputato al socio e dichiarato da quest'ultimo ai fini IRPEF. Gli utili accantonati a riserva, non distribuiti e non assoggettati al regime di imputazione per trasparenza, restano redditi della società, dichiarati ai fini IRES, e non possono essere inclusi nella base imponibile contributiva del socio. Spetta all'ente previdenziale provare l'imputazione del reddito al socio e quindi il presupposto dell'obbligo di dichiarazione ai fini IRPEF, derivante dalla percezione degli utili o dall'opzione per il regime di trasparenza. Le spese del giudizio sono state compensate per la novità e complessità delle questioni. È stato inoltre dichiarato sussistente l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla l. 14 novembre 1992, n. 438

    totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono

    La disposizione individua la base imponibile contributiva nei redditi d'impresa imputati all'obbligato e denunciati ai fini IRPEF; non consente di includere redditi meramente potenziali o rimasti redditi della società.

  • art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È stato invocato dall'ente previdenziale per sostenere la riconducibilità dei redditi della società alla contribuzione del socio; la Corte ha ritenuto prevalente il requisito dell'imputazione del reddito al socio ai fini IRPEF.

  • art. 1344 c.c.

    È stato richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prospettata natura elusiva dell'accantonamento degli utili, ma la Corte ha escluso che la mancata distribuzione degli utili integri di per sé un intento fraudolento o consenta di ampliare il contenuto dell'obbligo contributivo oltre i limiti legali.

  • art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I redditi delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice ... sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili

    La regola dell'imputazione per trasparenza caratterizza le società di persone e non si applica automaticamente alle società a responsabilità limitata.

  • art. 6, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale

    La norma qualifica come redditi d'impresa i redditi delle società di persone indicate, nel contesto della distinzione tra redditi imputati direttamente ai soci e redditi propri della società di capitali.

  • artt. 115 e 116 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'opzione della società a responsabilità limitata per il regime di imputazione per trasparenza costituisce, insieme alla percezione degli utili, il presupposto che consente l'imputazione del reddito al socio ai fini IRPEF e contributivi.

  • art. 23 Cost.

    La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte impone un fondamento legale chiaro e impedisce di estendere l'obbligo contributivo a redditi non imputati al soggetto obbligato.

  • art. 38, secondo comma, Cost.

    La simmetria tra base contributiva e base fiscale non compromette l'adeguatezza della tutela previdenziale, assicurata anche dal versamento dei contributi parametrati sul livello minimo imponibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali indicate nel ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il socio di una società a responsabilità limitata che partecipi abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale e sia iscritto alla gestione artigiani e commercianti deve versare la contribuzione a percentuale sulla quota di reddito d'impresa della società attribuita al socio e da questi dichiarata ai fini IRPEF.
  • Gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata concorrono alla base imponibile contributiva del socio lavoratore solo quando siano imputati al socio ai fini fiscali, per effetto della loro percezione o dell'opzione della società per il regime di imputazione per trasparenza.
  • Gli utili accantonati a riserva da una società a responsabilità limitata, non distribuiti e non assoggettati al regime di trasparenza, restano redditi della società e non possono essere inclusi nella base imponibile contributiva del socio lavoratore.
  • L'ente previdenziale che pretenda contributi sulla quota di reddito societario deve provare l'imputazione di tale reddito al socio e, quindi, il sorgere dell'obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF; non è sufficiente allegare che il reddito fosse astrattamente conseguibile o derivasse dall'attività lavorativa del socio.
  • Il riferimento legislativo ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF non può essere sostituito, in via interpretativa, dal riferimento a redditi virtuali, potenziali o meramente accantonati, poiché ciò amplierebbe l'obbligo contributivo in violazione della riserva di legge.
  • La finalità solidaristica e antielusiva della disciplina previdenziale non consente di includere nella base imponibile redditi che, secondo la disciplina fiscale richiamata dalla legge previdenziale, non siano imputati alla persona fisica obbligata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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