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Cassazione Civile, Sentenza n. 26356/2026 del 07/10/2026

TFR non versato al Fondo di tesoreria: per le Sezioni Unite resta un credito del lavoratore verso il datore

Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026 le Sezioni Unite risolvono il contrasto sul Fondo di tesoreria INPS: il TFR resta retribuzione differita, il datore che non ha versato le quote ne risponde e il lavoratore può insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale.

Redazione Trovanorma10 min di letturaScarica PDF
In breve
  • Il TFR dell'art. 2120 c.c. resta retribuzione differita anche nel regime del Fondo di tesoreria dei commi 755-757 della legge n. 296/2006: lo affermano le Sezioni Unite con la sentenza n. 26356/2026, superando la tesi previdenziale della sentenza n. 25035/2023.
  • Le quote maturate dal 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo restano a carico del datore, che non è mero adiectus solutionis causa: il lavoratore può chiederne l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale (sentenza n. 26356/2026).
  • Il Fondo di tesoreria paga solo nei limiti dei versamenti effettuati: non opera l'automaticità delle prestazioni dell'art. 2116 c.c..
  • Per le quote non versate interviene il Fondo di garanzia dell'art. 2 della legge n. 297/1982, per la differenza fra il TFR ammesso al passivo e quanto risulta presso il Fondo di tesoreria.
  • Il principio pesa di più dal 2026, quando l'art. 1, comma 203, della legge n. 199/2025 ha allargato la platea dei datori obbligati ai versamenti; restano invece da decidere, davanti alla Sezione lavoro, gli altri motivi del ricorso.

La fonte · Giurisprudenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26356/2026 del 07/10/2026

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Le quote di TFR che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare al Fondo di tesoreria dell'INPS, e non ha versato, restano un credito del lavoratore verso il datore. Il lavoratore può chiederne l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale e, per quella parte, ottenere l'intervento del Fondo di garanzia. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 26356/2026, pubblicata il 7 ottobre 2026 (Pres. D'Ascola, Rel. Ponterio), decisa all'esito della pubblica udienza del 14 aprile 2026.

La pronuncia chiude il contrasto aperto nella Sezione lavoro sulla natura delle quote che, dal 1° gennaio 2007, i datori con almeno cinquanta dipendenti devono versare al Fondo istituito dall'art. 1, commi 755-757, della legge n. 296/2006. Per le Sezioni Unite il TFR resta retribuzione differita anche quando lo eroga il Fondo, e non diventa una prestazione previdenziale.

Il caso

Un lavoratore, dipendente di una cooperativa cessionaria di un ramo d'azienda, alla cessazione del rapporto era creditore di 10.061,11 euro fra TFR e differenze retributive, accertati con decreto ingiuntivo non opposto. L'esecuzione era rimasta infruttuosa ed era stata chiesta la dichiarazione di fallimento della cooperativa. Nel frattempo il lavoratore aveva ricevuto 4.113,94 euro dal consorzio cui la cooperativa aderiva e 4.178,10 euro dal Fondo di tesoreria, che gli aveva pagato soltanto le quote effettivamente versate. Restavano 1.769,06 euro, e l'INPS aveva respinto la domanda di pagamento al Fondo di garanzia.

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva condannato l'Istituto, quale gestore del Fondo di garanzia, a pagare il residuo, e la Corte d'appello (sentenza n. 39/2024) aveva confermato. Con il terzo motivo di ricorso l'INPS sosteneva che il TFR maturato dal 2007 fosse una prestazione previdenziale a carico esclusivo del Fondo di tesoreria e che il Fondo di garanzia coprisse soltanto il TFR accantonato in azienda. Su questo punto la Sezione lavoro ha rimesso la causa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria.

I due orientamenti

L'indirizzo più risalente, seguito dalla Prima Sezione (per tutte Cass. n. 12009/2018) e da numerose sentenze della Sezione lavoro, riconosceva la legittimazione del lavoratore all'insinuazione al passivo per le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo. Il datore non è un mero adiectus solutionis causa: conserva la titolarità passiva dell'obbligo, e il versamento al Fondo è un fatto estintivo che deve provare lui. Su questa linea si è posta, da ultimo, l'ordinanza n. 10082/2025.

La sentenza n. 25035/2023 della Sezione lavoro si era discostata consapevolmente da questo indirizzo. Valorizzando il termine «contributo», le «prestazioni» del Fondo, il finanziamento a ripartizione e l'applicazione delle regole sulla riscossione dei contributi, aveva qualificato come previdenziale la prestazione del Fondo di tesoreria: unico obbligato anche in mancanza dei versamenti, per il principio di automaticità dell'art. 2116 c.c., con la conseguenza che il lavoratore non poteva ritenersi creditore del datore fallito. L'orientamento era stato ripreso nelle sentenze nn. 25205, 25207 e 25208/2023 e nella n. 11569/2024.

Perché il TFR resta retribuzione

Le Sezioni Unite partono dall'art. 2120 c.c., che la legge n. 296/2006 non modifica e anzi richiama testualmente: la riforma disciplina il finanziamento del Fondo e il flusso degli accantonamenti, non la natura dell'istituto.

Il passaggio decisivo è l'assenza di automaticità. Il comma 756 dispone che la liquidazione sia effettuata dal Fondo «limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro». Per la Corte l'obbligazione del Fondo di tesoreria «si configura pertanto come un'obbligazione circoscritta al quantum concretamente versato dal datore di lavoro». Una prestazione previdenziale senza automaticità sarebbe una deroga totale all'art. 2116 c.c., in contrasto con l'art. 38 Cost.: la tesi previdenziale finirebbe per far ricadere sul lavoratore l'inadempimento contributivo del datore.

Gli altri argomenti:

  • Coordinamento con il Fondo di garanzia. L'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005 esonera il datore dal contributo al Fondo di garanzia «nella stessa percentuale di TFR maturando conferito» al Fondo di tesoreria. Per le quote non versate il contributo resta dovuto, e il Fondo di garanzia continua a coprirle.
  • La funzione del Fondo. È gestito dall'INPS «per conto dello Stato» su un conto della tesoreria statale e le sue risorse finanziano interventi estranei alla previdenza: la ripartizione è una regola contabile, non solidarietà fra generazioni.
  • Parità di trattamento. Con la tesi previdenziale lo stesso istituto cambierebbe natura a seconda che l'impresa abbia almeno cinquanta dipendenti oppure no.

La Corte esclude anche la tesi intermedia, secondo cui il credito diventerebbe previdenziale al momento dell'effettivo versamento. Il principio di diritto, enunciato ai sensi dell'art. 384 c.p.c., è questo:

Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest'ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.

Che cosa cambia

Quote di TFR maturate dal 2007Tesi della sentenza n. 25035/2023, sostenuta dall'INPSSezioni Unite n. 26356/2026
NaturaPrestazione previdenzialeRetribuzione differita
Quote non versate al Fondo di tesoreriaDovute solo dal Fondo di tesoreriaDovute dal datore di lavoro
Ammissione al passivo del lavoratoreEsclusa per quelle quoteAmmessa
Fondo di garanziaSolo TFR accantonato in aziendaAnche le quote non versate al Fondo di tesoreria
Fondo di tesoreriaPaga anche senza versamentiPaga nei limiti dei versamenti effettuati

Il rapporto fra i due fondi è di complementarità: il Fondo di garanzia interviene, alle condizioni dell'art. 2 della legge n. 297/1982, per la differenza fra il TFR ammesso al passivo e quanto risulta presso il conto di tesoreria. Nella procedura il lavoratore si colloca con il privilegio dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c.; l'INPS che paga attraverso il Fondo di garanzia è surrogato nella stessa posizione e conserva il privilegio.

La sentenza ricorda i rischi che la tesi opposta avrebbe portato con sé, secondo l'ordinanza n. 10082/2025: la prescrizione dei contributi opposta al lavoratore, nessuna legittimazione ad agire contro il datore o il committente solidale, l'INPS al passivo con il solo privilegio dell'art. 2754 c.c. Con la qualificazione retributiva il credito è esigibile alla cessazione del rapporto, da cui decorre la prescrizione. La sentenza non si sofferma sul termine; per le indennità di fine rapporto l'art. 2948, n. 5, c.c. prevede cinque anni.

Quello che la sentenza non decide

  • L'esito della causa. Le Sezioni Unite hanno rigettato soltanto il terzo motivo. I primi due, sulla qualificazione della cessione come trasferimento d'azienda e sull'obbligo di escutere prima il condebitore solidale, sono rimessi alla Sezione lavoro.
  • Il credito dell'INPS per gli stessi versamenti. Il contributo al Fondo di tesoreria resta soggetto alle regole di accertamento e riscossione dei contributi. La sentenza non dice come si coordini una domanda di ammissione dell'INPS per i versamenti omessi con quella del lavoratore per le stesse quote.
  • Le nuove soglie. Dal 1° gennaio 2026 l'art. 1, comma 203, della legge n. 199/2025 ha esteso l'obbligo di versamento ai datori che raggiungono la soglia negli anni successivi all'avvio dell'attività (per il 2026-2027 con una media di almeno sessanta addetti) e, dal 2032, a quelli con almeno quaranta addetti. La sentenza non ne parla, ma il principio riguarda tutte le quote dovute al Fondo, e la platea si allarga.

Cosa fare in studio

  • Per i lavoratori. Alla cessazione conviene verificare quanto risulta versato al Fondo di tesoreria. Per le quote mancanti il debitore è il datore: in caso di liquidazione giudiziale va presentata domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII) per il TFR rimasto a carico del datore, comprese le quote non versate al Fondo, in privilegio, e poi, reso esecutivo lo stato passivo, la domanda al Fondo di garanzia.
  • Per i curatori. Le domande dei lavoratori per le quote non versate vanno esaminate nel merito, non respinte per difetto di legittimazione. Vanno tenute distinte le quote effettivamente versate, che paga il Fondo di tesoreria, e vanno verificate eventuali domande dell'INPS per gli stessi importi.
  • Per le aziende e i consulenti del lavoro. Il versamento al Fondo è un fatto estintivo che il datore deve provare: conservare le denunce e le quietanze dei versamenti mensili. Per il 2026 va verificata la media annuale degli addetti alla luce delle nuove soglie.
  • Per i committenti. Nell'appalto la responsabilità solidale dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 comprende le quote di TFR: chi la eccepisce deve provare che le quote sono state versate al Fondo.
  • Per i contenziosi in corso. I rigetti dell'INPS sulle domande al Fondo di garanzia motivati con la sentenza n. 25035/2023 possono ora essere contestati sulla base del principio delle Sezioni Unite.

Ogni posizione va ricostruita sui documenti: data di cessazione, dimensione dell'impresa negli anni, versamenti mensili al Fondo di tesoreria, stato della procedura e domande già presentate.

Domande frequenti

Cosa hanno deciso le Sezioni Unite con la sentenza n. 26356/2026?

Che il TFR resta retribuzione differita anche nel regime del Fondo di tesoreria dei commi 755-757 della legge n. 296/2006. Le quote maturate dal 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo sono crediti retributivi del lavoratore verso il datore, esigibili alla cessazione del rapporto, e il lavoratore può chiederne l'ammissione al passivo (Cass. SU n. 26356/2026).

Il Fondo di tesoreria paga il TFR anche se il datore non ha versato le quote?

No. Il comma 756 limita la liquidazione del Fondo alla quota corrispondente ai versamenti effettuati; per il resto il TFR rimane a carico del datore. Le Sezioni Unite escludono che operi l'automaticità delle prestazioni prevista dall'art. 2116 c.c..

Il Fondo di garanzia INPS copre le quote di TFR non versate al Fondo di tesoreria?

Sì. Secondo la sentenza n. 26356/2026 per quelle quote il datore resta obbligato al contributo al Fondo di garanzia, perché l'esonero dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005 vale solo per il TFR effettivamente conferito, e il Fondo di garanzia interviene alle condizioni dell'art. 2 della legge n. 297/1982 per la differenza fra il TFR ammesso al passivo e quanto risulta presso il Fondo di tesoreria.

Con quale privilegio si insinua il lavoratore per il TFR non versato al Fondo?

Trattandosi di credito retributivo, con il privilegio generale sui mobili dell'art. 2751-bis, n. 1, c.c., che la sentenza richiama per i crediti di TFR fatti valere nella liquidazione giudiziale. L'INPS che paga tramite il Fondo di garanzia è surrogato nella stessa posizione.

Da quando decorre la prescrizione del credito?

Dalla cessazione del rapporto, momento in cui il credito diventa esigibile, come ricorda la sentenza n. 26356/2026. La sentenza non indica il termine: per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto l'art. 2948, n. 5, c.c. prevede la prescrizione in cinque anni.

Il giudizio deciso dalle Sezioni Unite è concluso?

No. La Corte ha rigettato il terzo motivo del ricorso dell'INPS e ha rimesso alla Sezione lavoro l'esame degli altri due, sulla qualificazione della cessione d'azienda e sull'obbligo di escutere prima il condebitore solidale (sentenza n. 26356/2026).

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