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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16245/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, contestando un maggior reddito d'impresa e recuperando a tassazione maggiori importi a titolo di IRES, IVA e IRAP. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento fondato sulla palese antieconomicità della gestione e sulla mancata prova contraria da parte del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle censure relative a contraddittorio endoprocedimentale, degrado indiziario dello studio di settore e inapplicabilità dello strumento inferenziale per la multifunzionalità dell'attività; (2) violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova nei giudizi fondati su presunzioni, con riferimento alle norme sull'accertamento e sulle presunzioni; (3) violazione della disciplina del contraddittorio preventivo e delle norme sulla rettifica da studi di settore, oltre a dedotte violazioni costituzionali. Nel corso del giudizio è emerso che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata delle cartelle emesse a seguito dell'iscrizione a ruolo in pendenza del processo, e l'Agenzia ha rappresentato che una cartella risultava definita e l'altra ancora in corso di pagamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, prendendo atto dell'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata ex decreto-legge n. 119 del 2018 e dell'assenza di un provvedimento di diniego, nonché della mancata istanza di trattazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Ha quindi chiuso il processo senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi della disciplina speciale richiamata, ed è stata esclusa la condanna al raddoppio del contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene la definizione agevolata dei carichi o della controversia e non risulta un provvedimento di diniego, il processo tributario deve essere dichiarato estinto se manca una tempestiva istanza di trattazione della parte interessata.
  • L'adesione alla procedura di definizione agevolata, ove riferita ai carichi oggetto del giudizio, assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce la decisione nel merito della pretesa fiscale.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale richiamata dalla normativa tributaria e non opera il raddoppio del contributo unificato.
  • Le censure sul merito dell'accertamento fondato su presunzioni, studi di settore e antieconomicità restano assorbite se il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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