Cassazione Civile, Ordinanza n. 16245/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, contestando un maggior reddito d'impresa e recuperando a tassazione maggiori importi a titolo di IRES, IVA e IRAP. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento fondato sulla palese antieconomicità della gestione e sulla mancata prova contraria da parte del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle censure relative a contraddittorio endoprocedimentale, degrado indiziario dello studio di settore e inapplicabilità dello strumento inferenziale per la multifunzionalità dell'attività; (2) violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova nei giudizi fondati su presunzioni, con riferimento alle norme sull'accertamento e sulle presunzioni; (3) violazione della disciplina del contraddittorio preventivo e delle norme sulla rettifica da studi di settore, oltre a dedotte violazioni costituzionali. Nel corso del giudizio è emerso che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata delle cartelle emesse a seguito dell'iscrizione a ruolo in pendenza del processo, e l'Agenzia ha rappresentato che una cartella risultava definita e l'altra ancora in corso di pagamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, prendendo atto dell'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata ex decreto-legge n. 119 del 2018 e dell'assenza di un provvedimento di diniego, nonché della mancata istanza di trattazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Ha quindi chiuso il processo senza esaminare nel merito i tre motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi della disciplina speciale richiamata, ed è stata esclusa la condanna al raddoppio del contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa dell'accertamento del maggior reddito d'impresa
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazione di legge in tema di presunzioni e contraddittorio
richiamati per la ripartizione dell'onere della prova e il regime delle presunzioni
art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993
richiamato in relazione agli accertamenti fondati su studi di settore
artt. 5, 6, 7, 10 e 12 della L. n. 212 del 2000
invocati dal ricorrente a tutela del contraddittorio endoprocedimentale e dei diritti del contribuente
art. 25 Cost.
richiamato dal ricorrente nel motivo relativo al contraddittorio preventivo
art. 37, comma 2, lett. b), d.l. n. 223 del 2006
richiamato in tema di disciplina degli accertamenti da studi di settore
art. 10, comma 3-bis, L. n. 146 del 1998
richiamato dal ricorrente quale norma sulla vincolatività del contraddittorio preventivo
art. 10, comma 4-bis, L. n. 146 del 1998
richiamato dal ricorrente in tema di applicazione degli studi di settore
art. 3 del D.M. 11 febbraio 2008
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina tecnica degli studi di settore
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale della capacità contributiva
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa
disciplinava la definizione agevolata delle controversie e la sospensione/estinzione del processo in caso di adesione
richiamato per la rottamazione-ter dei carichi affidati agli agenti della riscossione
richiamato come base della rottamazione-bis relativa a una delle cartelle
legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata in sentenza
decreto modificativo e aggiornativo della disciplina della definizione agevolata richiamata in sentenza
art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel definire gli interessi di mora esclusi dalla definizione agevolata
art. 27, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999
richiamato nel definire sanzioni e somme aggiuntive escluse dalla definizione agevolata
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la regolazione delle spese nel processo estinto per definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di adesione alla definizione agevolata
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata dei carichi o della controversia e non risulta un provvedimento di diniego, il processo tributario deve essere dichiarato estinto se manca una tempestiva istanza di trattazione della parte interessata.
- L'adesione alla procedura di definizione agevolata, ove riferita ai carichi oggetto del giudizio, assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce la decisione nel merito della pretesa fiscale.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale richiamata dalla normativa tributaria e non opera il raddoppio del contributo unificato.
- Le censure sul merito dell'accertamento fondato su presunzioni, studi di settore e antieconomicità restano assorbite se il giudizio si estingue per sopravvenuta definizione della controversia.
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