DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina gli obblighi di dichiarazione dei redditi, conservazione documentale, tenuta delle scritture contabili e applicazione delle ritenute sui redditi. Il testo fornito contiene numerose disposizioni abrogate o superate, ma alcune norme, in particolare sull’accertamento, la contabilità e le ritenute, risultano tuttora rilevanti nella versione vigente; la disciplina va applicata tenendo conto delle successive modifiche e dei regimi transitori indicati.
Dichiarazioni fiscali, scritture contabili e ritenute d’acconto
Dichiarazioni dei redditi e soggetti obbligati
Il provvedimento disciplina gli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e, originariamente, dell’imposta locale sui redditi. I soggetti passivi devono dichiarare annualmente i redditi posseduti anche quando non risulti un debito d’imposta; i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in assenza di redditi.
La dichiarazione è unica per le imposte sui redditi e deve contenere gli elementi attivi e passivi necessari alla determinazione degli imponibili. I redditi privi di indicazione sono considerati non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni. Per le persone fisiche, la dichiarazione comprende i redditi propri e quelli imputabili secondo la disciplina del reddito complessivo, inclusi, nei casi previsti, i redditi soggetti a tassazione separata.
Sono previste ipotesi di esonero per persone fisiche prive di redditi, titolari esclusivamente di redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta e, alle condizioni indicate, di redditi fondiari di modesto importo o dell’abitazione principale. Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione. Per gli incapaci legalmente l’obbligo grava sul rappresentante legale.
La disciplina storica relativa al cumulo dei redditi dei coniugi e all’imputazione dei redditi della moglie al marito è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; pertanto non è applicabile.
Contenuto e documentazione delle dichiarazioni
Le dichiarazioni delle persone fisiche devono riportare i dati identificativi del contribuente, gli elementi necessari per determinare redditi e imposte, nonché le informazioni utili ai controlli richieste dai modelli dichiarativi, salvo quelle acquisibili direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Analogo obbligo vale per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, con indicazione anche di almeno un rappresentante.
Le persone fisiche esercenti attività d’impresa devono redigere e conservare il bilancio, salvo che siano ammesse alla contabilità semplificata e non abbiano optato per quella ordinaria. Gli elementi necessari alla determinazione del reddito d’impresa devono risultare dal bilancio o da un apposito prospetto.
Devono essere conservati:
- certificazioni dei sostituti d’imposta;
- documenti relativi a crediti d’imposta e versamenti;
- documentazione degli oneri deducibili o detraibili;
- ogni ulteriore documento previsto dalla disciplina dichiarativa.
La documentazione deve essere esibita o trasmessa all’ufficio competente su richiesta.
Società, enti e soggetti trasparenti
Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e i soggetti equiparati presentano la dichiarazione sia per i propri obblighi fiscali sia per le imposte dovute dai soci o associati. Devono indicare gli elementi necessari alla determinazione degli imponibili e conservare la documentazione contabile e fiscale prescritta.
Le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare il bilancio o il rendiconto, i verbali e le relazioni obbligatorie. Gli enti non commerciali devono conservare il bilancio relativo alle eventuali attività commerciali esercitate. I soggetti non residenti devono documentare separatamente i risultati delle attività svolte in Italia mediante stabili organizzazioni.
Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili
Sono obbligati alla tenuta delle scritture, ai fini dell’accertamento, tra gli altri:
- società soggette alle imposte sui redditi;
- enti pubblici e privati, inclusi i trust, che esercitano attività commerciale in via esclusiva o principale;
- società di persone e soggetti equiparati;
- persone fisiche esercenti imprese commerciali;
- esercenti arti e professioni e relative società o associazioni;
- enti non commerciali e trust, per le attività e secondo gli obblighi previsti dalla norma;
- sostituti d’imposta, per le scritture relative ai compensi assoggettati a ritenuta;
- soggetti esercenti attività di allevamento, secondo la disciplina specifica.
Scritture delle imprese commerciali
Le imprese commerciali, le società e gli enti devono tenere, ove applicabili, il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA e scritture ausiliarie idonee a evidenziare distintamente i componenti positivi e negativi di reddito.
È prevista anche la contabilità ausiliaria di magazzino, con registrazione dei movimenti delle merci, dei semilavorati, dei prodotti finiti, delle materie prime, degli imballaggi e dei beni incorporati nei prodotti o utilizzati per servizi. Le rilevazioni possono essere riepilogative con periodicità non superiore al mese. Sono previste esclusioni per beni o categorie di trascurabile rilevanza, entro i limiti stabiliti dalla norma.
Devono inoltre essere tenuti, quando ricorrono i presupposti:
- il registro dei beni ammortizzabili;
- il registro riepilogativo di magazzino;
- i libri sociali obbligatori.
Le stabili organizzazioni devono rilevare distintamente i fatti di gestione e determinare separatamente i risultati dell’esercizio.
Inventario, bilancio e beni ammortizzabili
Le imprese, società ed enti obbligati devono redigere inventario e bilancio secondo le disposizioni civilistiche, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L’inventario deve indicare i beni raggruppati per categorie omogenee e il valore attribuito a ciascun gruppo; per gli imprenditori individuali devono essere separate attività e passività dell’impresa.
Il registro dei beni ammortizzabili deve essere compilato entro il termine previsto per la dichiarazione e deve riportare, secondo la tipologia del bene, dati quali anno di acquisizione, costo, rivalutazioni, svalutazioni, fondo ammortamento, coefficiente applicato, quota annuale ed eventuale eliminazione dal processo produttivo. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non immediatamente deducibili devono essere registrate separatamente.
Contabilità semplificata delle imprese minori
Le imprese individuali e le società di persone possono accedere alla contabilità semplificata quando i ricavi dell’anno precedente non superano:
- 500.000 euro per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Per attività miste si considera l’attività prevalente; in assenza di distinta annotazione dei ricavi prevalgono le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Il regime si estende di anno in anno se i limiti non vengono superati.
I soggetti in regime semplificato devono annotare cronologicamente incassi e spese, indicando importi, dati del soggetto pagatore o beneficiario ed estremi del documento contabile. Gli altri componenti positivi e negativi devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione.
I registri IVA possono sostituire quelli previsti per incassi e pagamenti, purché contengano le annotazioni richieste. È possibile optare per la tenuta dei soli registri IVA senza annotazione analitica di incassi e pagamenti; l’opzione vincola per almeno tre anni e comporta la presunzione che la data di registrazione coincida con quella dell’incasso o del pagamento.
L’opzione per la contabilità ordinaria produce effetto dal periodo d’imposta in cui è esercitata e vincola per tale periodo e per i due successivi. Chi inizia l’attività può adottare la contabilità semplificata se presume di non superare i limiti ragguagliati ad anno.
Attività agricole, allevamento e professioni
Gli esercenti attività di allevamento devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali, distinto per specie e ciclo di allevamento, con indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi nel periodo d’imposta.
I soggetti che applicano determinati regimi fiscali per altre attività agricole possono assolvere gli obblighi contabili mediante i registri previsti ai fini IVA.
Gli esercenti arti e professioni devono annotare cronologicamente somme percepite, ritenute subite, dati del pagatore ed estremi delle fatture o parcelle. Devono inoltre registrare le spese deducibili e i beni ammortizzabili secondo le modalità previste.
La norma prevede l’utilizzo di conti correnti bancari o postali per le somme riscosse e i pagamenti delle spese, nonché la riscossione dei compensi mediante strumenti bancari, postali o elettronici, salvo gli importi unitari inferiori a 100 euro. Il testo riporta regimi transitori storici relativi a tale soglia, ormai superati.
Enti non commerciali e ONLUS
Per gli enti non commerciali, gli obblighi contabili si applicano alle attività commerciali eventualmente esercitate. Gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto separato e trasparente delle entrate e delle spese relative a ciascuna raccolta.
La disciplina specifica delle ONLUS è stata abrogata dal decreto legislativo n. 117/2017 con decorrenza dal termine previsto dalla relativa disciplina transitoria; pertanto non costituisce, in via ordinaria, una fonte autonoma attuale per gli enti del Terzo settore.
Tenuta e conservazione delle scritture
Le scritture devono essere tenute secondo criteri di regolarità contabile e numerate progressivamente, in esenzione dall’imposta di bollo nei casi previsti. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nella contabilità di magazzino devono essere effettuate entro sessanta giorni.
Le scritture obbligatorie devono essere conservate fino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo d’imposta, anche oltre i termini ordinari civilistici o tributari. Devono essere conservati anche i supporti elettronici fino alla stampa dei dati sui libri e registri prescritti, nonché la documentazione commerciale ricevuta ed emessa relativa ai singoli affari.
Ritenute sui redditi di lavoro dipendente
I datori di lavoro, gli enti, le società, i professionisti, i condomìni e gli altri soggetti qualificati come sostituti d’imposta devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto IRPEF sulle somme e sui valori corrisposti ai lavoratori dipendenti, con obbligo di rivalsa.
La ritenuta è determinata applicando le aliquote IRPEF agli emolumenti imponibili e tenendo conto, secondo le regole applicabili, delle detrazioni spettanti. Sono disciplinate modalità specifiche per:
- retribuzioni periodiche;
- mensilità aggiuntive;
- emolumenti arretrati;
- trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti;
- somme corrisposte agli eredi del lavoratore.
I sostituti devono effettuare il conguaglio tra ritenute operate e imposta dovuta entro il 28 febbraio dell’anno successivo o, in caso di cessazione del rapporto, alla data di cessazione. Il testo fornito si interrompe nel prosieguo della disciplina, impedendo di ricostruire ulteriori regole operative oltre tale punto.
Attualità della disciplina
Il provvedimento è formalmente ancora una fonte di riferimento per numerose disposizioni in materia di accertamento, contabilità e sostituzione d’imposta, ma il testo originario è profondamente modificato. Molti articoli sono stati abrogati, diverse terminologie sono riferite a imposte e testi unici non più vigenti e alcune soglie o procedure sono state sostituite da discipline successive. Deve quindi essere consultato esclusivamente nella versione coordinata vigente, verificando le norme sopravvenute applicabili al singolo adempimento.
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