DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto introduce varie misure straordinarie di definizione agevolata di accertamenti, liti, ruoli e irregolarità formali, oltre allo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010. Prevede termini precisi per adesioni, versamenti e rateazioni, con alcune esclusioni e deroghe. Alcune disposizioni hanno efficacia limitata a periodi d’imposta o carichi specifici.
Definizioni agevolate fiscali, riscossione e stralcio ruoli
Definizioni agevolate fiscali e stralcio ruoli
Il provvedimento introduce un insieme coordinato di misure temporanee di “pace fiscale” riferite a processi verbali, atti di accertamento, carichi affidati all’agente della riscossione, controversie tributarie e irregolarità formali. Le misure operano entro finestre temporali rigidamente delimitate e, in più punti, escludono specifiche categorie di debiti o prevedono regimi speciali per alcune fattispecie.
Interpello sui nuovi investimenti
La soglia minima per accedere all’interpello sui nuovi investimenti viene ridotta da 30 milioni a 20 milioni di euro. La nuova soglia si applica alle istanze presentate dal 1° gennaio 2019.
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Il contribuente può definire integralmente i processi verbali di constatazione già consegnati entro l’entrata in vigore del decreto, presentando la dichiarazione per regolarizzare le violazioni in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, imposte sostitutive, IVIE, IVAFE, contributi e ritenute.
- La definizione è possibile solo se, alla data di entrata in vigore, non è stato notificato un avviso di accertamento né ricevuto un invito al contraddittorio.
- La dichiarazione va presentata entro il 31 maggio 2019.
- Sono ammessi solo i periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini ordinari di accertamento, tenuto conto anche del raddoppio dei termini previsto dalla normativa richiamata.
- Non possono essere utilizzate in compensazione delle maggiori imposte le perdite fiscali.
- Nei casi di soggetti in trasparenza, la dichiarazione può essere presentata anche dai partecipanti per regolarizzare le imposte sui redditi a loro imputati.
- Le imposte autoliquidate vanno versate entro il 31 maggio 2019, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione o prima rata.
- È ammessa la rateazione fino a 20 rate trimestrali, con interessi legali sulle rate successive alla prima ed esclusione della compensazione.
- Il mancato perfezionamento fa venir meno gli effetti della definizione e l’ufficio procede agli atti ordinari.
- Per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 i termini di accertamento e riscossione sono prorogati di due anni.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Possono essere definiti, con pagamento delle sole imposte, gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e gli atti di recupero già notificati e non ancora impugnati o impugnabili alla data di entrata in vigore, nonché gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione sottoscritti entro tale data.
- Non si pagano sanzioni, interessi e accessori.
- Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dall’entrata in vigore, o entro il diverso termine residuo previsto dalla disciplina ordinaria richiamata.
- È ammessa la rateazione fino a 20 rate trimestrali.
- La compensazione è esclusa.
- I debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE scontano anche gli interessi di mora dal 1° maggio 2016, secondo la disciplina doganale richiamata.
- Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della collaborazione volontaria.
- La definizione perfezionata dal coobbligato produce effetti anche per gli altri obbligati.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
La misura consente l’estinzione dei debiti iscritti a ruolo affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, con esclusione di specifiche categorie, pagando capitale, interessi e aggi e senza sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive indicate dalla norma.
- La dichiarazione di adesione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019.
- L’agente della riscossione comunica gli importi dovuti entro il 30 giugno 2019.
- Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in massimo 18 rate trimestrali; alcune norme successive hanno differito la scadenza del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019 e hanno inciso anche sulle rate successive.
- In caso di rateazione, si applicano interessi del 2% annuo dal 1° agosto 2019.
- Sono sospesi prescrizione, decadenza, azioni esecutive, iscrizioni di fermi e ipoteche nuove, nonché gli effetti di inadempienza per alcuni controlli pubblici; è prevista tutela anche ai fini DURC.
- Il giudizio eventualmente pendente sui carichi indicati nella dichiarazione è sospeso e il debitore si impegna a rinunciarvi.
- In caso di mancato o tardivo versamento oltre cinque giorni, la definizione perde efficacia; i pagamenti restano acquisiti a titolo di acconto.
- Sono previste esclusioni per recupero aiuti di Stato, condanne Corte dei conti, sanzioni penali, e in generale per molte sanzioni non tributarie.
- Sono richiamati regimi speciali per procedure concorsuali e crisi d’impresa, nonché per carichi oggetto di precedenti definizioni non perfezionate.
Stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro
I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
- L’annullamento è effettuato al 31 dicembre 2018 per ragioni tecniche e contabili.
- Gli enti creditori adeguano le scritture contabili entro il 31 dicembre 2019.
- Le somme già versate restano definitivamente acquisite.
- I versamenti successivi sono imputati ad altri debiti o, in mancanza, rimborsati.
- È disciplinato anche il rimborso delle spese esecutive, con richiesta al MEF per i carichi erariali e, in parte, comunali, e rimborso in venti rate annuali dal 30 giugno 2020.
- Lo stralcio non si applica ad alcuni debiti esclusi, tra cui risorse proprie UE e IVA all’importazione.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi e pendenti alla data prevista, possono essere definite con pagamento di una quota del valore della lite, variabile in base all’esito dei precedenti gradi di giudizio.
- In linea generale è dovuto il valore della controversia; in primo grado pendente il 90%.
- Se l’Agenzia è soccombente nell’ultima pronuncia non cautelare, si applicano aliquote ridotte: 40% in primo grado, 15% in secondo grado, 5% in Cassazione nei casi espressamente previsti.
- Per le sole sanzioni non collegate al tributo si applicano percentuali autonome; per le sanzioni collegate al tributo non è dovuto importo se il rapporto tributario è già definito anche con altri strumenti.
- Sono escluse le controversie su risorse proprie tradizionali UE, IVA all’importazione e aiuti di Stato.
- La domanda e il pagamento vanno presentati entro il 31 maggio 2019; è ammessa rateazione fino a 20 rate trimestrali per importi superiori a 1.000 euro.
- La definizione può sospendere il processo e i termini di impugnazione; il giudizio si estingue in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.
- La definizione del coobbligato giova anche agli altri obbligati.
- Gli enti territoriali possono estendere la disciplina alle controversie in cui siano parte, con atto da adottare entro il 31 marzo 2019.
Regolarizzazione per società e associazioni sportive dilettantistiche
Le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI al 31 dicembre 2017 possono accedere a regimi agevolati specifici.
- Per gli atti di accertamento possono versare il 50% delle maggiori imposte accertate, con IVA dovuta per intero, oltre al 5% delle sanzioni e degli interessi.
- Per le liti pendenti possono definire la controversia con percentuali ridotte, differenziate in base allo stato del giudizio e alla soccombenza.
- La disciplina non si applica se le sole imposte accertate o contestate per periodo d’imposta superano 30.000 euro per ciascuna imposta IRES o IRAP.
Definizione delle imposte di consumo sui prodotti da inalazione
È ammessa la definizione agevolata dei debiti per imposta di consumo maturati fino al 31 dicembre 2018, se non è intervenuta sentenza passata in giudicato.
- Il contribuente paga il 5% degli importi dovuti, senza interessi e sanzioni.
- La volontà di aderire va comunicata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 aprile 2019, con modulistica e modalità stabilite dall’Agenzia.
- La presentazione della dichiarazione sospende per 90 giorni i termini di impugnazione e può sospendere il processo tributario su richiesta.
- L’Agenzia comunica gli importi dovuti entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione.
- Il pagamento avviene entro 60 giorni dalla comunicazione; è possibile la rateazione mensile fino a 120 rate, con garanzia per sei mensilità.
- La decadenza dal piano rateale si verifica al mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive.
Regolarizzazione delle irregolarità formali
Possono essere regolarizzate le violazioni formali commesse fino al 24 ottobre 2018 che non incidono su base imponibile, IVA, IRAP e pagamento dei tributi.
- La regolarizzazione avviene mediante versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
- Il pagamento è dovuto in due rate di pari importo, entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
- La procedura si perfeziona con il pagamento e la rimozione delle irregolarità.
- Sono escluse le violazioni emerse nell’ambito della collaborazione volontaria e le fattispecie di emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere.
Regime transitorio e aggiornamenti successivi
La disciplina contiene numerosi termini speciali e rinvii operativi per versamenti differiti, comunicazioni dell’agente della riscossione e scadenze di rate già in corso. Sono inoltre richiamati successivi interventi normativi che hanno modificato alcune scadenze, in particolare differendo taluni pagamenti del 31 luglio 2019 e del 28 febbraio 2020.
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