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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16161/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Conseguentemente non ha provveduto sulle spese, in ragione dell’adesione alla rinuncia, e ha escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare avente ad oggetto un terreno. Il promissario acquirente aveva chiesto la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, deducendo che il bene promesso in vendita fosse, in realtà, radicalmente diverso da quello pattuito perché una parte del mappale sarebbe ricaduta in zona urbanistica F/6 di rispetto ospedaliero e quindi non integralmente edificabile; in subordine aveva chiesto l’annullamento per dolo o per errore. I promittenti venditori avevano resistito e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del prezzo residuo e per l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. Dopo il rigetto dell’appello principale e l’accoglimento dell’appello incidentale in secondo grado, i promittenti venditori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e sulla risoluzione, nonché della disciplina urbanistica, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto il terreno non edificabile e dunque configurabile un aliud pro alio; 2) ulteriore violazione delle stesse norme per erronea interpretazione del preliminare e della disciplina urbanistica, anche in relazione al comportamento successivo delle parti; 3) violazione dell’art. 2932 c.c. per avere respinto la domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica nonostante, secondo i ricorrenti, ne sussistessero i presupposti. Nel corso del giudizio di legittimità, però, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e il controricorrente ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per censurare l’interpretazione del contratto preliminare.

  • art. 1370 c.c.

    Invocato per censurare l’interpretazione del contratto preliminare.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato in relazione alla rilevanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione.

  • L. n. 765/1967

    Richiamata nella doglianza sulla disciplina urbanistica del terreno oggetto del preliminare.

  • L. n. 1150/1942

    Richiamata nella doglianza sulla disciplina urbanistica del terreno oggetto del preliminare.

  • d.m. 1° aprile 1968

    Richiamato nella doglianza sulla disciplina urbanistica del terreno oggetto del preliminare.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica del preliminare.

  • art. 390 c.p.c.

    Norma applicata per effetto della rinuncia al ricorso.

  • art. 391 c.p.c.

    Norma applicata per dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia e accettazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo per contributo unificato in caso di rinuncia accettata.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato nella domanda subordinata di annullamento per dolo.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato nella domanda ulteriormente subordinata di annullamento per errore essenziale e riconoscibile.

  • art. 1497 c.c.

    Evocato nella decisione di primo grado come norma relativa alla mancanza di qualità essenziali del bene.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di pronuncia sul merito delle censure.
  • In presenza di rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite, secondo il regime applicato dalla decisione.
  • L’adesione alla rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, le questioni prospettate nei motivi non vengono esaminate e non si forma alcun principio di merito sulla controversia sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiContrattiImmobiliareProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoNullitàAnnullabilità

Testo integrale

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