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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16177/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali maturati nella difesa di un condominio in un giudizio civile. Il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione ex art. 645 c.p.c., ma il Tribunale di Napoli confermò la declaratoria di improcedibilità ritenendo tardiva l'opposizione: il decreto era stato notificato il 28 agosto 2014 e la citazione in opposizione era stata notificata il 27 ottobre 2014, oltre il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c. Il ricorrente per cassazione dedusse tre censure: 1) violazione degli artt. 155, commi 4 e 5, c.p.c., perché il termine sarebbe spirato il 25 ottobre 2014, cadendo tale giorno di sabato e dovendosi quindi prorogare al primo giorno feriale successivo; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla circostanza che l'ultimo giorno utile cadeva di sabato e la notifica era stata richiesta/spedita il 27 ottobre 2014; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere il Tribunale esaminato gli elementi probatori indicati in appello a dimostrazione della tempestività dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo errata la valutazione di tardività dell'opposizione. Ha rilevato che il termine finale cadeva di sabato e, ai sensi dell'art. 155, comma 5, c.p.c., era prorogato al lunedì successivo; inoltre, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con citazione anziché con ricorso, la tempestività va verificata con riferimento alla notificazione della citazione secondo il rito concretamente seguito. La Corte ha anche richiamato la scissione degli effetti della notificazione, per cui rileva la data di spedizione dell'atto e non quella di ricezione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    regola l'opposizione a decreto ingiuntivo; la vicenda riguarda la tempestività dell'opposizione proposta contro un decreto monitorio

  • art. 641 c.p.c.

    il termine di quaranta giorni per proporre opposizione va rispettato; nel caso concreto il suo computo è stato corretto alla luce della proroga del termine finale cadente di sabato

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    il termine che scade di sabato è prorogato al primo giorno feriale successivo; la Corte applica tale regola per ritenere tempestiva la notifica

  • art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011

    se l'opposizione è introdotta con atto non conforme al rito previsto, occorre verificare comunque il rispetto del termine decadenziale secondo il rito concretamente prescelto

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    richiamato come disciplina del rito dell'opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto come violato per l'omesso esame degli elementi probatori sulla tempestività; il motivo resta assorbito

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    il termine ultimo, cadendo di sabato, slitta al giorno feriale successivo

  • art. 155, commi quarto e quinto, c.p.c.

    norme invocate a sostegno della proroga del termine di notificazione

  • Cass. 24069/2019

    richiamata per affermare che il rispetto del termine ex art. 641 c.p.c. va valutato secondo il rito prescelto

  • Cass. 8045/2023

    richiamata per il principio secondo cui, nell'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con citazione, rileva la notificazione della citazione ai fini della tempestività

  • Cass. S.U. 758/2022

    richiamata a sostegno del medesimo principio sulla rilevanza della notificazione della citazione

  • Cass. 7696/2021

    richiamata a sostegno del medesimo principio sulla verifica della tempestività secondo il rito effettivamente adottato

  • Cass. S.U. 10216/2006

    richiamata per il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario

Massime di principio

  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta con citazione anziché con ricorso, la tempestività va verificata con riferimento alla notificazione dell'atto effettivamente utilizzato, secondo il rito concretamente prescelto.
  • Se il termine per proporre opposizione scade in giorno di sabato, esso è prorogato al primo giorno feriale successivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c.
  • Ai fini del rispetto del termine di notifica, rileva la data di spedizione dell'atto e non quella di ricezione, in applicazione della scissione degli effetti della notificazione.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare una proroga legale del termine o la data rilevante della notificazione, la statuizione sulla tardività è censurabile in cassazione.
  • L'accoglimento dei motivi che investono la questione preliminare della tempestività rende assorbite le ulteriori censure non esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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