DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo unico disciplina le voci e le procedure delle spese nei processi penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, compresi anticipazioni, prenotazioni a debito, riscossione e patrocinio a spese dello Stato. Gli articoli riportati regolano inoltre il contributo unificato, le esenzioni e gli oneri di notificazione. Le modifiche del 2024 indicate si applicano, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
Testo unico delle spese di giustizia
Testo unico delle spese di giustizia
Il testo unico organizza le spese connesse ai processi, stabilendo chi le anticipa, come vengono annotate e riscosse e quali spese possono essere recuperate. Disciplina inoltre il contributo unificato, il patrocinio a spese dello Stato e le spese di notificazione ed esecuzione.
Ambito di applicazione e definizioni
Le disposizioni si applicano ai processi penali, civili, amministrativi, contabili e tributari, salvo le norme riferite espressamente a uno o più di essi. Per i processi amministrativi, contabili e tributari si applicano anche le norme speciali della parte VIII.
Il testo definisce, tra gli altri, magistrato, magistrato professionale e onorario, giudice popolare, esperto, ufficio giudiziario e ufficio finanziario, ufficiale giudiziario e ausiliario del magistrato. Per «prenotazione a debito» intende l’annotazione a futura memoria di una spesa non pagata, ai fini dell’eventuale recupero; l’«anticipazione» è invece un pagamento recuperabile quando ne ricorrono i presupposti di legge. Le sanzioni pecuniarie processuali sono recuperate nelle forme previste per le spese; la definizione di sanzione amministrativa pecuniaria riportata riguarda quelle dovute da enti e associazioni ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Anticipazione, onere e recuperabilità delle spese
Nel processo penale le spese sono in via generale anticipate dall’erario, tranne quelle relative agli atti richiesti dalle parti private e alla pubblicazione della sentenza, secondo i rinvii indicati al codice di procedura penale e al d.lgs. 231/2001. Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese degli atti richiesti dalla parte, secondo la parte III del testo unico.
Ciascuna parte sostiene le spese degli atti che compie o richiede e anticipa quelle degli atti necessari al processo quando la legge o il magistrato pone l’anticipazione a suo carico. Per le parti ammesse al patrocinio, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.
Sono ripetibili, tra le altre, le spese di notificazione e trasferta degli ufficiali giudiziari, quelle per gli atti fuori sede, le spese e indennità dei testimoni e degli ausiliari, le indennità di custodia, le spese di pubblicazione dei provvedimenti, quelle per demolizioni e ripristino dei luoghi, le spese straordinarie e di mantenimento dei detenuti, nonché le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del d.lgs. 259/2003. Per gli interpreti e traduttori nominati nei casi indicati dall’articolo 143 c.p.p. è prevista l’esclusione dalla categoria delle spese ripetibili degli ausiliari.
Non sono ripetibili le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti, le trasferte dei magistrati professionali di corte d’assise per dibattimenti fuori dalla sede ordinaria e, salvo quanto previsto dall’articolo 696 c.p.p., le spese per rogatorie ed estradizioni da e per l’estero.
Remissione del debito
Il debito per le spese processuali può essere rimesso a chi versi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto condotta regolare. Se non vi è stata detenzione o internamento, la remissione riguarda le spese del processo; se l’interessato è stato detenuto o internato, può riguardare anche le spese di mantenimento e la regolarità della condotta è valutata in istituto secondo il richiamo alla legge penitenziaria.
La domanda, corredata da idonea documentazione, può essere presentata dall’interessato o dai prossimi congiunti, oppure proposta dal consiglio di disciplina, al magistrato competente fino alla conclusione della procedura di recupero. Se questa è già in corso, viene sospesa.
Contributo unificato: ambito, esenzioni e pagamento
Il contributo unificato è dovuto per ciascun grado nei processi civili, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, amministrativi e tributari, secondo gli importi e le regole del testo unico. Nei processi di previdenza e assistenza obbligatorie, di lavoro individuale e relativi al pubblico impiego, il regime specifico indicato si applica alle parti con reddito imponibile superiore a tre volte la soglia prevista dall’articolo 76; per la Cassazione il contributo è dovuto nella misura stabilita per quel grado.
Sono esenti, tra gli altri, i processi già esenti per legge dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto senza limiti di competenza o valore; i processi di rettificazione dello stato civile, in materia tavolare e quelli indicati dalla legge Pinto; i ricorsi amministrativi per garantire il sostegno scolastico agli alunni con handicap fisici o sensoriali; i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di mantenimento della prole e i procedimenti specificamente richiamati dal codice di procedura civile. La parte deve dichiarare la ragione dell’esenzione nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
Nei procedimenti indicati dall’articolo 23 della legge 689/1981 gli atti sono soggetti al solo contributo unificato e alle spese forfetizzate dell’articolo 30. Nei casi regolati dalla legge 319/1958 il contributo è comunque dovuto, ferme le disposizioni specifiche riportate nel testo.
È tenuta al pagamento contestuale la parte che per prima si costituisce, deposita il ricorso introduttivo o, nell’esecuzione forzata, presenta istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati. L’obbligo riguarda anche chi presenta l’istanza prevista dall’articolo 492-bis, secondo comma, c.p.c. Nei procedimenti civili, salvo esenzione, la causa non può essere iscritta a ruolo senza il versamento del contributo minimo dovuto.
Il valore della causa, senza considerare gli interessi e secondo il codice di procedura civile, deve essere dichiarato nell’atto introduttivo anche in caso di prenotazione a debito. Se la domanda viene modificata, è proposta domanda riconvenzionale o viene chiamato in causa un terzo e aumenta il valore, la parte tenuta al pagamento deve dichiararlo e versare contestualmente l’integrazione. Le altre parti che propongono domande, chiamate in causa o interventi autonomi versano un contributo autonomo commisurato al valore della propria domanda. Nel processo tributario il valore della lite è dichiarato per ciascun atto impugnato, anche in appello, secondo il d.lgs. 546/1992.
Importi del contributo unificato
Per i processi civili ordinari, gli importi indicati sono:
- 43 euro per valore fino a 1.100 euro e per le controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salve le regole speciali; 98 euro per valore superiore a 1.100 e fino a 5.200 euro, per la volontaria giurisdizione e per i procedimenti specificamente richiamati;
- 237 euro per valore superiore a 5.200 e fino a 26.000 euro e per alcune controversie di valore indeterminabile del giudice di pace; 518 euro per valore superiore a 26.000 e fino a 52.000 euro e per le cause civili di valore indeterminabile;
- 759 euro per valore superiore a 52.000 e fino a 260.000 euro; 1.214 euro per valore superiore a 260.000 e fino a 520.000 euro; 1.686 euro oltre 520.000 euro.
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiato nei processi davanti alla Corte di cassazione. È inoltre raddoppiato per i processi delle sezioni specializzate indicate dal d.lgs. 168/2003, con applicazione delle maggiorazioni previste per le impugnazioni. Se l’impugnazione, anche incidentale, è integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo pari al contributo per la stessa impugnazione; il giudice ne dà atto nel provvedimento e l’obbligo sorge al suo deposito. Tale ulteriore importo non si applica al ricorso per cassazione dichiarato estinto nei casi richiamati dall’articolo 380-bis c.p.c.
Per le esecuzioni immobiliari il contributo è di 278 euro; per gli altri processi esecutivi è ridotto della metà, mentre per le esecuzioni mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro è di 43 euro. Per le opposizioni agli atti esecutivi è di 168 euro. Per le procedure speciali del libro IV, titolo I, c.p.c., comprese le opposizioni a decreto ingiuntivo e alla sentenza dichiarativa di fallimento, e per le controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego, il contributo è ridotto della metà, salvo il regime reddituale speciale. Per gli sfratti per morosità il valore corrisponde ai canoni non pagati alla data di notifica della citazione per convalida; per la finita locazione, al canone annuale.
Per l’istanza di ricerca telematica dei beni ai sensi dell’articolo 492-bis c.p.c. il contributo è di 43 euro e non si applica l’articolo 30. Per l’accertamento della cittadinanza italiana è di 600 euro per ciascun ricorrente, anche quando più parti agiscono congiuntamente. Nelle procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa alla chiusura, è indicato l’importo di 851 euro. Davanti alla Cassazione, fuori dai casi di esenzione richiamati, si aggiunge un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.
Nei ricorsi davanti ai TAR e al Consiglio di Stato, il contributo è di 300 euro per i ricorsi in materia di accesso ai documenti e di ottemperanza o esecuzione del giudicato, nonché per le controversie indicate in materia di cittadinanza, residenza, soggiorno e ingresso; non è dovuto per la specifica controversia sull’accesso alle informazioni ambientali indicata nel testo. Per il rito abbreviato comune a determinate materie è di 1.800 euro. Per i ricorsi relativi alle materie indicate dall’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice del processo amministrativo è di 2.000 euro fino a 200.000 euro di valore, 4.000 euro tra 200.000 e 1.000.000 euro e 6.000 euro oltre tale soglia; in mancanza della dichiarazione di valore è dovuto l’importo di 6.000 euro. Negli altri casi e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica indicato, è di 650 euro. Gli importi amministrativi sono aumentati della metà nei casi di omissione dei dati PEC e fax del difensore o del codice fiscale della parte. L’onere è posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese o di mancata costituzione; la soccombenza rileva con il passaggio in giudicato. Per ricorso si intendono quello principale, incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
Per i ricorsi principali e incidentali tributari, gli importi sono 30 euro fino a 2.582,28 euro; 60 euro oltre tale valore e fino a 5.000 euro; 120 euro oltre 5.000 e fino a 25.000 euro e per le liti di valore indeterminabile; 250 euro oltre 25.000 e fino a 75.000 euro; 500 euro oltre 75.000 e fino a 200.000 euro; 1.500 euro oltre 200.000 euro. L’omessa indicazione del codice fiscale o, nei casi previsti, dell’indirizzo PEC del difensore comporta l’aumento della metà del contributo. Per le controversie relative all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari si applicano gli importi individuati dal testo in relazione ai singoli procedimenti previsti dal regolamento UE 655/2014.
Controlli, riscossione e imposta di bollo
Il funzionario verifica la dichiarazione del valore, la ricevuta di pagamento e la corrispondenza tra importo versato e scaglione applicabile; effettua nuovamente il controllo quando viene introdotta una domanda che può modificare il valore della causa. Se manca la dichiarazione di valore, si presume lo scaglione massimo previsto per il processo cui si riferisce la regola; per i ricorsi amministrativi specificamente indicati, la mancanza della dichiarazione comporta il contributo di 6.000 euro.
L’omesso o insufficiente pagamento comporta la riscossione secondo la parte VII del testo unico e gli interessi al tasso legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione. Si applica inoltre la sanzione prevista dall’articolo 71 del testo unico dell’imposta di registro, senza la detrazione ivi contemplata. Il comma 1-ter dell’articolo 16 risulta abrogato.
Gli atti e i provvedimenti del processo penale, salvo i certificati penali, sono esenti dall’imposta di bollo. L’esenzione opera anche per gli atti e provvedimenti dei processi civili, concorsuali e di volontaria giurisdizione, amministrativi e tributari soggetti al contributo unificato, comprese le copie autentiche richieste dalle parti e gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo. Resta invariata la disciplina del bollo per le istanze presentate da terzi e per gli atti non giurisdizionali degli uffici, inclusi i certificati, quando non siano funzionali ai processi indicati. Le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni specificate nel testo, compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, restano soggette alla disciplina ordinaria del bollo.
Spese di pubblicazione e notificazione
Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo relativo a beni immobili o mobili registrati è dovuto un contributo di 100 euro a carico del creditore procedente; se la vendita è suddivisa in più lotti, il contributo è dovuto per ciascun lotto. Il pagamento avviene tramite la piattaforma tecnologica prevista dal codice dell’amministrazione digitale. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo è prenotato a debito; per beni diversi da immobili e mobili registrati non è dovuto. L’importo è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Le entrate sono riassegnate al Ministero della giustizia per il funzionamento degli uffici giudiziari e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
Per le notificazioni e gli atti esecutivi degli ufficiali giudiziari, l’indennità di trasferta spetta per gli atti compiuti fuori dall’edificio sede dell’ufficio e non è dovuta per la spedizione. Le distanze sono calcolate sulla base del percorso più breve e di tavole comunali fondate su parametri obiettivi e verificabili. Per più notificazioni dello stesso processo in luoghi distanti meno di 500 metri spetta una sola indennità; una sola indennità, ripartita tra gli atti, spetta anche per più atti richiesti dalla stessa parte e compiuti nello stesso viaggio nella medesima località, salvo che siano svolti per parti diverse, in Comuni diversi o a distanza superiore a 500 metri nello stesso Comune.
Gli importi dell’indennità di trasferta indicati negli articoli 26 e 35 sono adeguati annualmente sulla base della variazione ISTAT del triennio precedente. L’articolo 26 riporta importi di 0,33 euro per atto, 0,83 euro se la trasferta supera 10 km e 1,22 euro se supera 20 km, calcolati tra andata e ritorno; le spese di spedizione e l’indennità ivi indicate sono poste a carico dell’erario. Per gli atti richiesti dalle parti, queste anticipano diritti, indennità o spese di spedizione. Per le notificazioni a richiesta d’ufficio, l’erario corrisponde all’ufficiale giudiziario l’indennità prevista dall’articolo 35 e sostiene le spese di spedizione. Il testo prevede inoltre un’anticipazione forfetaria di 27 euro per le notificazioni richieste dal funzionario addetto all’ufficio, con le eccezioni indicate per i processi regolati dalla legge 319/1958.
Regimi temporali riportati
Le modifiche del d.lgs. 149/2022 richiamate nel testo si applicano, salvo diversa previsione, ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023; per i procedimenti pendenti a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori. Il d.lgs. 164/2024 stabilisce in via generale che le proprie disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. La specifica regola sull’esclusione dell’ulteriore contributo nei casi di estinzione del ricorso per cassazione si applica anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione al 1° gennaio 2023. Gli aggiornamenti riportati prevedono inoltre decorrenze specifiche per alcune modifiche del contributo unificato, legate alla data di instaurazione o notificazione dei singoli procedimenti.
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