Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16176/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di Euro 6.773,60, somma riferita sia al mancato guadagno conseguente alla risoluzione anticipata del contratto di appalto, sia al corrispettivo di lavori eseguiti. Il condominio proponeva opposizione deducendo gravi difetti di funzionamento dell’ascensore, asseritamente derivati da cattiva esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatrice, e aveva inviato diffida ad adempiere prima di dichiarare la risoluzione del contratto. In primo grado l’opposizione era stata accolta con revoca del decreto ingiuntivo, dichiarazione di risoluzione del contratto ex artt. 1662 e 1454 c.c. e rigetto della domanda dell’appaltatrice; la decisione veniva confermata in appello. In cassazione l’appaltatrice articolava quattro motivi: 1) contestava che la Corte d’appello avesse rimesso in discussione la corretta esecuzione dei lavori, invocando il verbale dell’ente di verifica e controllo e denunciando violazione degli artt. 1460 c.c., 13 e 14 d.P.R. 162/1999; 2) deduceva omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di pagamento del corrispettivo per i lavori già eseguiti; 3) lamentava la declaratoria di risoluzione del contratto pur in assenza di una verifica ex art. 1662 c.c. richiesta dal committente, con violazione degli artt. 1662 e 1454 c.c.; 4) censurava la decisione nel merito in assenza del fascicolo di primo grado della controparte, deducendo violazione degli artt. 76 disp. att. c.p.c. e 101 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi, ritenendo infondate le censure. Quanto al primo motivo, ha affermato che il verbale richiamato si limitava a constatare l’esecuzione dei lavori e che la ricorrente pretendeva di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito; inoltre, in tema di eccezione di inadempimento, ha richiamato l’orientamento costante sulla ripartizione dell’onere della prova. Quanto al secondo motivo, ha escluso l’omessa pronuncia, osservando che la domanda di pagamento era stata respinta in modo simmetrico rispetto all’accoglimento della richiesta del condominio di ridurre il corrispettivo in misura pari alle spese necessarie al ripristino della funzionalità dell’ascensore. Sul terzo motivo, ha precisato che la verifica ex art. 1662 c.c. è un’attività che il committente può compiere senza necessità di un previo atto formale di richiesta, trattandosi di un potere di controllo sullo svolgimento dei lavori. Sul quarto motivo, ha rilevato che l’art. 76 disp. att. c.p.c. regola il potere delle parti sui fascicoli, ma non impone un obbligo di produzione del fascicolo nel grado successivo; in mancanza, il giudice decide sugli atti disponibili, senza che la ricorrente avesse dedotto un concreto pregiudizio al contraddittorio. Il ricorso è stato quindi rigettato; non vi è stata pronuncia sulle spese, essendo il resistente rimasto intimato, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento non sovverte la regola consolidata di riparto dell’onere della prova richiamata dalla giurisprudenza di legittimità; la censura della ricorrente era incompatibile con tale orientamento.

  • art. 1662 c.c.

    La verifica dello stato dei lavori da parte del committente è un potere di controllo che non richiede un atto formale di previa richiesta; il committente può controllare e verificare lo svolgimento dell’appalto.

  • art. 1454 c.c.

    La risoluzione del contratto intimata dal committente è stata ritenuta legittima nel contesto dell’inadempimento lamentato e dei difetti dell’opera contestati.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata omessa pronuncia, perché la domanda di pagamento del corrispettivo è stata implicitamente rigettata in correlazione con l’accoglimento della riduzione del corrispettivo per i costi di ripristino.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    La norma disciplina il potere delle parti sui fascicoli di causa, ma non introduce un obbligo di produzione del fascicolo della controparte nel grado successivo; in mancanza, il giudice decide sugli atti disponibili.

  • art. 101 c.p.c.

    La mancata produzione del fascicolo altrui non determina di per sé violazione del contraddittorio, se non sia allegato un concreto e specifico pregiudizio processuale.

  • artt. 13 e 14 d.P.R. 162/1999

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al verbale dell’ente di verifica e controllo dell’ascensore; la Corte ha ritenuto il richiamo non idoneo a scardinare la valutazione del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito un diverso apprezzamento dei documenti e delle risultanze istruttorie, salvo vizio argomentativo rilevante nei limiti del controllo di legittimità.
  • Nell’eccezione di inadempimento, la ripartizione dell’onere della prova segue la regola ordinaria elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: chi eccepisce deve allegare e provare i fatti impeditivi o estintivi nei limiti del caso concreto, non potendo dedursi una inversione automatica della prova.
  • La domanda di pagamento del corrispettivo e la controdomanda o eccezione di riduzione del prezzo/corrispettivo per difetti dell’opera possono essere decise in modo coordinato e simmetrico, senza necessità di una pronuncia espressa su ogni singola formulazione se la decisione complessiva ne assorbe il contenuto.
  • Nel contratto di appalto, il committente ha un potere di controllo e verifica sullo stato di esecuzione dei lavori che può essere esercitato senza particolari formalità preliminari.
  • La mancata produzione del fascicolo di primo grado della controparte nel giudizio di appello non comporta automaticamente nullità o violazione del contraddittorio: il giudice deve decidere sulla base degli atti disponibili, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio processuale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.