Salta al contenuto
Decreto legislativo

Codice del processo tributario

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Normativa italiana093G0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina organi, competenza, parti, difesa, notifiche, prove e spese del processo tributario. Si applica ai giudizi introdotti nei termini previsti dalle modifiche successive; varie disposizioni operano solo per ricorsi notificati dal 1° luglio 2019, 1° gennaio 2023, 1° luglio 2023 o 1° settembre 2024, a seconda dei casi. Sono previsti limiti di valore e regole speciali per la giurisdizione e l’assistenza tecnica.

Processo tributario e giurisdizione delle corti di giustizia tributaria

Processo tributario e giurisdizione delle corti di giustizia tributaria

Il decreto disciplina l’assetto del processo tributario, individuando gli organi giudicanti, l’ambito della giurisdizione, le regole di competenza, le parti, la difesa tecnica, le notifiche, l’istruttoria e le spese di lite. La disciplina è stata più volte aggiornata, in particolare con la sostituzione delle commissioni tributarie con le corti di giustizia tributaria e con l’introduzione del processo telematico.

Organi della giurisdizione e fonti applicabili

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado. I giudici tributari applicano le norme del decreto e, per quanto non disposto e compatibile, le norme del codice di procedura civile.

Ambito della giurisdizione tributaria

Rientrano nella giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, inclusi tributi regionali, provinciali e comunali, contributo per il Servizio sanitario nazionale, sovrimposte, addizionali, sanzioni, interessi e ogni altro accessorio.

Sono inoltre comprese le controversie relative:

  • all’intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni;
  • alla ripartizione dell’estimo tra compossessori;
  • alla consistenza e al classamento delle unità immobiliari urbane;
  • all’attribuzione della rendita catastale.

L’articolo sull’oggetto della giurisdizione è stato però inciso da dichiarazioni di illegittimità costituzionale che hanno escluso specifiche materie, tra cui il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e alcune controversie su canoni idrici e su sanzioni non aventi natura tributaria.

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie sugli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso ex art. 50 del DPR n. 602/1973, per le quali continuano ad applicarsi le regole del medesimo DPR.

Questioni incidentali

Il giudice tributario decide incidenter tantum ogni questione da cui dipende la decisione della controversia, salvo le questioni di querela di falso e quelle sullo stato o capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

Difetto di giurisdizione e regolamento preventivo

Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dal codice di procedura civile.

Competenza territoriale

Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte contro:

  • enti impositori;
  • agenti della riscossione;
  • soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Se la controversia è proposta contro articolazioni dell’Agenzia delle entrate con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, è competente la corte nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni contro le decisioni delle corti di primo grado aventi sede nella loro circoscrizione.

Competenza del giudice monocratico

Le controversie di valore fino a 10.000 euro sono decise dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica; sono escluse quelle di valore indeterminabile. Il valore è determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, tenendo conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito di rettifiche di perdita.

La regola si applica ai ricorsi notificati secondo le decorrenze fissate dalle modifiche successive, in particolare dal 1° luglio 2023 e, per ulteriori modifiche, dal 2 maggio 2026.

Incompetenza e riassunzione

La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile. L’incompetenza è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

Se la corte dichiara la propria incompetenza, la relativa pronuncia rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della corte indicata, purché il processo sia riassunto nei termini. La riassunzione va effettuata su istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza; in difetto, il processo si estingue. Non si applicano i regolamenti di competenza del codice di procedura civile.

Astensione e ricusazione

Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria sono disciplinate, in quanto applicabili, dalle norme del codice di procedura civile. Il giudice tributario ha obbligo di astensione e può essere ricusato anche quando abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo o collaborazione con una delle parti, oltre ai casi previsti dall’art. 13, comma 3. La ricusazione è decisa dal collegio cui appartiene il componente ricusato, senza la sua partecipazione e con integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal presidente.

Poteri istruttori e prove

Le corti di giustizia tributaria, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, possono esercitare i poteri di accesso, richiesta di dati, informazioni e chiarimenti attribuiti agli uffici tributari e all’ente locale dalle singole leggi d’imposta. Possono inoltre richiedere relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, incluso il Corpo della Guardia di finanza, oppure disporre consulenza tecnica. I compensi dei consulenti tecnici non possono superare quelli previsti dalla legge n. 319/1980.

Il giuramento non è ammesso. È invece ammessa la prova testimoniale, anche senza accordo delle parti, con le forme del codice di procedura civile richiamate dal decreto. Se la pretesa tributaria si fonda su verbali o atti facenti fede fino a querela di falso, la prova testimoniale è limitata a circostanze diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

La notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale può avvenire anche telematicamente. Se il testimone possiede firma digitale, il difensore deposita telematicamente il modulo firmato digitalmente dal testimone.

Se il regolamento o l’atto generale rilevante ai fini della decisione è ritenuto illegittimo, la corte non lo applica nel giudizio, salvo l’eventuale impugnazione nella sede competente.

L’amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Se la prova della fondatezza manca, è contraddittoria o insufficiente, il giudice annulla l’atto impositivo. Per le richieste di rimborso non conseguenti a pagamenti di somme già oggetto di accertamento impugnato, grava invece sul contribuente l’onere di indicare le ragioni della domanda.

Errore sulla norma tributaria e sanzioni

Le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie non sono applicabili quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

Organi di assistenza della corte

Il personale di segreteria svolge le funzioni di assistenza alla corte secondo le regole del cancelliere nel processo civile. Le attività dell’ufficiale giudiziario in udienza sono svolte dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

Parti del processo e capacità di stare in giudizio

Sono parti del processo, oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo dell’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto.

Le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo possono stare in giudizio tramite procuratore generale o speciale. Le Agenzie e l’agente della riscossione stanno in giudizio direttamente o tramite la struttura territoriale sovraordinata; le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari stanno in giudizio direttamente per il contenzioso sul contributo unificato.

Gli enti locali possono stare in giudizio anche tramite il dirigente dell’ufficio tributi o, se privi di figura dirigenziale, tramite il titolare della posizione organizzativa corrispondente. Le Regioni possono stare in giudizio anche tramite i dirigenti degli uffici finanziari e tributari o altri funzionari individuati con provvedimento dell’ente.

Assistenza tecnica e patrocinio

Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, devono essere assistite da un difensore abilitato. Per le controversie di valore fino a 3.000 euro la difesa tecnica non è obbligatoria.

Il valore della lite è, di regola, l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni; se la controversia riguarda solo sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste.

Sono abilitati, se iscritti nei rispettivi albi o elenchi, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e altri soggetti espressamente indicati dalla norma, oltre a specifiche categorie tecniche per le controversie catastali e agli spedizionieri doganali per i tributi doganali.

Per alcuni soggetti in elenchi speciali la tenuta dell’elenco è affidata al Dipartimento della giustizia tributaria del MEF, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

La procura deve essere conferita con atto pubblico, scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine dell’atto processuale; all’udienza pubblica può essere conferita oralmente. La procura su supporto cartaceo deve essere depositata telematicamente in copia per immagine con attestazione di conformità.

Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli possono essere assistite dall’Avvocatura dello Stato. I soggetti abilitati possono stare in giudizio personalmente entro i limiti dell’oggetto della loro attività.

Litisconsorzio, intervento e vizi di notifica

Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, tutti devono essere parte del processo e la controversia non può essere decisa solo nei confronti di alcuni di essi. Se il contraddittorio non è integro, la corte ordina l’integrazione entro un termine perentorio.

Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. Le parti chiamate si costituiscono secondo le forme previste per la parte resistente; quelle chiamate o intervenute non possono impugnare autonomamente l’atto se al momento della costituzione è già decorso il termine decadenziale.

In caso di vizi della notificazione eccepiti rispetto a un atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

Spese del giudizio

La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese di lite, liquidate con sentenza. Le spese possono essere compensate in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni motivate, oppure quando la parte vittoriosa abbia prodotto solo in corso di giudizio documenti decisivi.

Si applicano le norme dell’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. Le spese comprendono contributo unificato, onorari e diritti del difensore, spese generali, esborsi, contributo previdenziale e IVA, se dovuti.

Nelle fasi cautelari la corte provvede sulle spese della relativa fase; tale pronuncia conserva efficacia anche dopo la decisione di merito, salvo diversa statuizione.

I compensi degli incaricati dell’assistenza tecnica sono liquidati secondo i parametri professionali; per gli iscritti negli elenchi speciali si applicano i parametri dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Per gli enti impositori e gli altri soggetti pubblici assistiti da propri funzionari, la liquidazione segue i parametri degli avvocati con riduzione del 20%. Se una proposta conciliativa non è accettata senza giustificato motivo e la pretesa riconosciuta è inferiore alla proposta, le spese restano a carico della parte che ha rifiutato maggiorate del 50%; se vi è conciliazione, le spese si intendono compensate salvo diverso accordo.

Nella liquidazione delle spese si tiene conto anche del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti.

Comunicazioni, notificazioni e domicilio

Le comunicazioni della segreteria avvengono mediante avviso consegnato alle parti con ricevuta o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Per enti impositori, agenti della riscossione e soggetti iscritti all’albo ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 possono essere effettuate anche mediante elenco in duplice esemplare restituito con ricevuta.

Le notificazioni seguono, in via generale, le norme del codice di procedura civile. Possono essere eseguite anche direttamente a mezzo posta con plico senza busta raccomandato A/R o mediante consegna all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale.

Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all’albo possono notificare anche tramite messo comunale o messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria.

La comunicazione o notificazione postale si considera effettuata alla data di spedizione; i termini decorrenti dalla notificazione o comunicazione iniziano invece dalla data di ricezione dell’atto.

Le comunicazioni sono effettuate via PEC. Il difensore deve indicare il proprio indirizzo PEC nel ricorso o nel primo atto difensivo e comunicare ogni variazione. Se non vi è indicazione o l’indirizzo non è reperibile o la PEC non viene consegnata per causa imputabile al destinatario, le comunicazioni avvengono mediante deposito in segreteria.

Le parti, i consulenti e gli organi tecnici depositano gli atti, i documenti e i provvedimenti notificati esclusivamente con le modalità telematiche del processo tributario telematico, salvo le ipotesi previste. L’indicazione della PEC equivale a domicilio eletto.

La violazione delle regole su comunicazioni, notifiche e depositi telematici non determina invalidità del deposito, ma impone la regolarizzazione nel termine perentorio fissato dal giudice. Gli atti, i verbali e i provvedimenti devono essere redatti in modo chiaro e sintetico e, salvo casi eccezionali, sottoscritti con firma digitale; la mancata firma digitale dei provvedimenti giudiziari ne comporta la nullità.

Le comunicazioni e notificazioni avvengono nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; le variazioni producono effetto dal decimo giorno successivo alla notificazione della variazione alla segreteria e alle parti costituite. In assenza di elezione di domicilio o dichiarazione di residenza/sede nel territorio dello Stato, o se vi è assoluta incertezza, la notifica avviene presso la segreteria.

Introduzione del giudizio e ricorso

Il processo si introduce con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve indicare:

  • la corte destinataria;
  • ricorrente, legale rappresentante, residenza o sede, eventuale domicilio eletto, codice fiscale e PEC;
  • ufficio contro cui è proposto;
  • atto impugnato e oggetto della domanda;
  • motivi.

Il ricorso va sottoscritto dal difensore e deve contenere l’indicazione della categoria professionale, dell’incarico e della PEC del difensore; è inammissibile se mancano o sono assolutamente incerte le indicazioni essenziali, salvo codice fiscale e PEC, o se non è sottoscritto correttamente.

Atti impugnabili

Possono essere impugnati:

  • avviso di accertamento;
  • avviso di liquidazione;
  • provvedimento sanzionatorio;
  • ruolo e cartella di pagamento;
  • avviso di mora;
  • iscrizione di ipoteca;
  • fermo di beni mobili registrati;
  • atti catastali indicati nell’art. 2, comma 2;
  • rifiuto espresso o tacito di rimborso;
  • rifiuto espresso o tacito sull’autotutela nei casi previsti dallo Statuto del contribuente;
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di definizione agevolata;
  • rigetto dell’istanza di procedura amichevole nelle ipotesi internazionali previste;
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda autonoma impugnabilità.

Gli atti espressi devono indicare termine, giudice competente e forme del ricorso. Gli altri atti non sono autonomamente impugnabili. Ogni atto autonomamente impugnabile può essere censurato solo per vizi propri; se non notificato, può essere impugnato insieme all’atto successivo notificato.

Proposizione del ricorso e termini

Il ricorso si propone mediante notifica secondo le regole sulle notificazioni. Se spedito per posta, deve essere inviato in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento e si considera proposto al momento della spedizione.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato; la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Disposizioni abrogate o non più applicabili

Risultano espressamente abrogati o soppressi alcuni commi e articoli, tra cui l’art. 13 e l’art. 17-bis, oltre a vari commi del testo originario sostituiti o abrogati da successive riforme.

Nel complesso, la disciplina resta attuale per il contenzioso tributario, ma molte disposizioni sono applicabili solo secondo le decorrenze fissate dalle riforme successive, soprattutto per i giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° luglio 2019, dal 1° gennaio 2023, dal 1° luglio 2023 o dal 1° settembre 2024, a seconda della singola norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 90 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.