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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Normativa italiana19G00043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge del 2019 introduce agevolazioni fiscali per investimenti, lavoratori rientrati, immobili e contribuenti forfetari, oltre a semplificazioni dichiarative e procedurali. Diverse misure hanno efficacia limitata o decorrenze specifiche: il superammortamento riguarda investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, prorogabili al 31 dicembre 2020 alle condizioni previste; l’incentivo edilizio vale per trasferimenti fino al 31 dicembre 2021. La mini-IRES è stata abrogata e il regime impatriati del 2019 è stato abrogato per i nuovi ingressi dal 2024, restando salvaguardati i soggetti già ammessi entro il 2023.

Misure fiscali per la crescita, gli investimenti e la semplificazione degli adempimenti tributari

Misure fiscali per investimenti, redditi e semplificazione

Il decreto-legge introduce interventi in materia di imposte sui redditi, fiscalità immobiliare, agevolazioni per il rientro in Italia e adempimenti tributari. Il testo disponibile comprende disposizioni successivamente abrogate o modificate: per ciascuna misura sono indicate le decorrenze e i limiti temporali risultanti dal testo.

Investimenti in beni strumentali nuovi

Per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, è prevista, ai soli fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, una maggiorazione del 30% del costo di acquisizione. Sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati dall’articolo 164, comma 1, del TUIR. La maggiorazione non opera sulla parte degli investimenti complessivi eccedente 2,5 milioni di euro.

L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019; è ammessa anche la consegna entro il 30 giugno 2020 se, entro il 31 dicembre 2019, l’ordine era stato accettato dal venditore e risultava versato un acconto almeno pari al 20% del costo. Il termine del 30 giugno 2020 è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2020. Restano ferme le disposizioni richiamate della legge n. 208/2015.

IRES, IMU e fiscalità immobiliare

La disciplina della revisione della mini-IRES contenuta nei commi da 1 a 8 dell’articolo 2 è stata abrogata dalla legge n. 160/2019, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. È stata inoltre disposta l’abrogazione dei commi da 28 a 34 della legge n. 145/2018.

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 50% dal reddito d’impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni. La legge n. 160/2019 ha esteso la disciplina anche all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Per gli immobili concessi in comodato sono state eliminate specifiche attestazioni dei requisiti tramite il modello di dichiarazione previsto dalla normativa IMU. In particolare, il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione prevista per le agevolazioni richiamate e da qualsiasi altro onere dichiarativo o comunicativo ai fini del comma 6-bis dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011.

Per i redditi fondiari, la mancata percezione dei canoni può essere comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, senza dover attendere la conclusione del procedimento giudiziale di convalida dello sfratto. I canoni non riscossi nel periodo d’imposta di competenza e percepiti in un periodo successivo sono assoggettati alla disciplina dell’articolo 21 del TUIR per i redditi indicati dall’articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Il comma 2 dell’articolo 3-quinquies è stato abrogato nel 2021.

Agevolazione per la valorizzazione edilizia ed esenzione TASI

Per i trasferimenti di interi fabbricati effettuati sino al 31 dicembre 2021 a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, se l’impresa, entro dieci anni dall’acquisto:

  • demolisce e ricostruisce il fabbricato, anche con variazione volumetrica se consentita dalla normativa urbanistica, oppure realizza gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del DPR n. 380/2001;
  • rispetta la normativa antisismica e consegue la classe energetica NZEB, A o B;
  • aliena successivamente gli immobili, anche frazionati, purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Se le condizioni non sono rispettate nel termine decennale, sono dovute le imposte ordinarie, una sanzione del 30% delle imposte e gli interessi di mora dalla data di acquisto. Per i fabbricati interessati restano inoltre ferme le imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni e annotazioni previste dall’articolo 333 del codice delle assicurazioni private; la norma modifica anche i poteri di vigilanza dell’IVASS in materia di stabilità finanziaria e rischi sistemici.

Dal 1° gennaio 2022 il testo prevede l’esenzione dalla TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e gli immobili non sono locati. La disposizione indicata nel testo quantifica in 15 milioni di euro annui, dal 2022, gli oneri finanziari.

Adempimenti dichiarativi e rapporti con l’amministrazione finanziaria

È stato soppresso l’obbligo di comunicare la proroga del regime della cedolare secca, intervenendo sul decreto legislativo n. 23/2011. Sono stati inoltre soppressi alcuni periodi dell’articolo 1 del DPR n. 322/1998 relativi alla distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni.

I termini per presentare le dichiarazioni IMU e TASI sono stati spostati dal 30 giugno al 31 dicembre.

Nel controllo formale delle dichiarazioni, gli uffici non devono chiedere documenti relativi a informazioni già presenti nell’anagrafe tributaria o trasmesse da terzi in adempimento di obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. La richiesta è ammessa se occorre verificare requisiti soggettivi non risultanti dall’anagrafe o se i dati in possesso dell’amministrazione non coincidono con quelli dichiarati; le richieste di documenti per dati già disponibili sono inefficaci.

Per le dichiarazioni dei redditi, il termine ordinario indicato nel DPR n. 322/1998 è stato spostato dal 30 settembre al 30 novembre; per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine passa dal nono all’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo.

I soggetti abilitati alla trasmissione telematica che ricevono l’incarico di predisporre più dichiarazioni o comunicazioni rilasciano, anche senza richiesta, un impegno cumulativo alla trasmissione. L’impegno può essere inserito nel mandato professionale, deve identificare gli adempimenti interessati e vale per la durata indicata, comunque non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo al rilascio, salvo revoca espressa. L’omissione ripetuta della trasmissione degli adempimenti compresi nell’impegno costituisce grave irregolarità.

L’amministrazione finanziaria deve rendere disponibili modelli, istruzioni, servizi telematici, modulistica e documenti di prassi almeno 60 giorni prima del termine dell’adempimento cui si riferiscono. Modelli e istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti privi di conoscenze tributarie e gli adempimenti devono essere organizzati in modo da ridurne numero, costo e difficoltà.

Per gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i modelli non devono richiedere dati già presenti negli altri quadri delle dichiarazioni dei redditi, pur restando utilizzabili tutti i dati individuati per l’applicazione degli indici. L’Agenzia delle entrate rende disponibili nell’area riservata i dati in suo possesso utili alla comunicazione. La disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Per il regime forfetario, gli obblighi informativi sono individuati escludendo dati e informazioni già presenti nelle banche dati dell’Agenzia o che devono essere comunicati entro la presentazione della dichiarazione.

Contraddittorio preventivo e ravvedimento

Prima di emettere un avviso di accertamento, l’ufficio deve notificare l’invito a comparire per avviare il procedimento di accertamento con adesione, salvo i casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. L’obbligo non riguarda gli accertamenti parziali ai fini delle imposte sui redditi e le rettifiche parziali IVA specificamente richiamati dalla norma.

In caso di mancata adesione, l’avviso deve motivare specificamente rispetto ai chiarimenti e ai documenti prodotti dal contribuente. L’invito può essere omesso in caso di particolare urgenza, da motivare specificamente, o di fondato pericolo per la riscossione. Fuori da tali ipotesi, l’omissione rende invalido l’avviso se, a seguito dell’impugnazione, il contribuente dimostra concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio. La disciplina si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020. Se tra la data di comparizione e la decadenza dal potere di notificazione intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza è prorogato automaticamente di 120 giorni.

Il ravvedimento operoso è ammesso anche in caso di pagamento frazionato, se effettuato entro i termini previsti per le relative riduzioni. Se l’imposta è pagata tardivamente e sanzioni e interessi sono regolarizzati in seguito, la sanzione è commisurata all’integrale tardivo versamento, gli interessi coprono tutto il ritardo e la riduzione dipende dal momento in cui si perfeziona il ravvedimento. In caso di versamenti frazionati con scadenze diverse, il contribuente può ravvedere separatamente ciascun versamento oppure regolarizzare l’importo complessivo applicando la riduzione relativa alla data di regolarizzazione della sanzione. La norma si applica soltanto ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

È inoltre precisato che la regola sulla rappresentanza processuale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione opera quando l’Agenzia decide di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi riservati a quest’ultima in base a convenzione; non opera quando l’Avvocatura non è disponibile ad assumere il patrocinio.

Versamenti tributari e addizionale comunale IRPEF

Il sistema del versamento unitario previsto dal decreto legislativo n. 241/1997 è esteso alle tasse sulle concessioni governative e alle tasse scolastiche. Le nuove disposizioni diventano efficaci dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e comunque non prima del 1° gennaio 2020.

Per alcuni pagamenti disciplinati dal regolamento ministeriale n. 421/1998, il versamento unitario può essere utilizzato quando non sia possibile impiegare il modello F24 Enti pubblici. Il versamento dell’addizionale comunale IRPEF è effettuato cumulativamente dai sostituti d’imposta per tutti i comuni interessati. Un decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, deve stabilire le modalità attuative, la ripartizione giornaliera delle somme ai comuni e la data di decorrenza delle nuove modalità.

Regime forfetario e ritenute

Le disposizioni relative al regime forfetario sono modificate per coordinare l’esonero dagli obblighi di sostituzione d’imposta con le ritenute previste dagli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973, che restano dovute. La modifica ha effetto dal 1° gennaio 2019. Le ritenute riferite a somme già corrisposte prima dell’entrata in vigore del decreto sono trattenute sulle retribuzioni a partire dal terzo mese successivo, in tre rate mensili uguali, e versate nei termini stabiliti. È inoltre estesa ai casi anteriori all’entrata in vigore della legge la disposizione richiamata dall’articolo 1, comma 935, della legge n. 205/2017.

Regimi per lavoratori, ricercatori e pensionati che trasferiscono la residenza in Italia

L’articolo 5 ha ampliato il regime per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015. Per i soggetti ammessi, i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito complessivo nella misura del 30%, se il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti, si impegna a risiedervi almeno due anni e svolge prevalentemente in Italia l’attività lavorativa. Il regime è stato esteso anche ai redditi d’impresa per le attività avviate in Italia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Per ulteriori cinque periodi d’imposta, l’imponibile agevolato è pari al 50% in presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure in caso di acquisto di un’unità immobiliare residenziale in Italia nei termini previsti. L’immobile può essere acquistato dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Se i figli minorenni o a carico sono almeno tre, la quota imponibile nei cinque periodi aggiuntivi è ridotta al 10%. Per chi trasferisce la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, la quota imponibile ordinaria è ridotta al 10%.

Sono state previste condizioni specifiche per cittadini italiani non iscritti all’AIRE, purché la residenza all’estero sia riconosciuta in base a una convenzione contro le doppie imposizioni. Per i rientri entro il 31 dicembre 2019, il testo riconosce, in determinate situazioni ancora accertabili o controverse, i benefici nella versione vigente al 31 dicembre 2018; non è previsto il rimborso delle imposte versate spontaneamente. Per i rapporti di cui alla legge n. 91/1981, i redditi concorrono nella misura del 50%, con esclusione di alcune estensioni del regime; l’opzione comporta un contributo dello 0,5% della base imponibile destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Il regime dell’articolo 16 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 209/2023, con effetto dal 29 dicembre 2023, ma continua ad applicarsi a chi aveva trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 e, per i rapporti di lavoro sportivo, a chi aveva stipulato il relativo contratto entro tale data. Le disposizioni transitorie del decreto legislativo n. 209/2023 salvaguardano pertanto i soggetti già rientrati entro il limite previsto.

Per docenti e ricercatori, le modifiche al decreto-legge n. 78/2010 hanno esteso da tre a cinque periodi d’imposta successivi la durata indicata per il regime e previsto periodi più lunghi in presenza di figli o acquisto di un’abitazione, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia: sette periodi successivi con almeno un figlio o con il requisito immobiliare; dieci con almeno due figli; dodici con almeno tre figli. Sono previste disposizioni per i cittadini italiani non iscritti all’AIRE, con esclusione del rimborso delle imposte spontaneamente versate. Il testo disciplina anche un’opzione per alcuni docenti e ricercatori già beneficiari al 31 dicembre 2019: il versamento è pari al 10% dei redditi agevolati dell’anno precedente in presenza di almeno un figlio o del requisito immobiliare, oppure al 5% in presenza di almeno tre figli e del requisito immobiliare. In caso di acquisto dell’immobile entro 18 mesi dall’opzione, il mancato rispetto comporta la restituzione del beneficio aggiuntivo senza sanzioni. Le modalità dell’opzione sono demandate a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Il regime per docenti e ricercatori e le relative disposizioni transitorie sono richiamati dal testo fornito senza indicazione di una successiva abrogazione. È inoltre modificata la legge n. 240/2010, consentendo ai contratti universitari indicati di prevedere il regime a tempo pieno o a tempo definito. I benefici per impatriati, docenti e ricercatori devono rispettare i limiti dei regolamenti UE sugli aiuti de minimis indicati dalla norma.

Per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno, l’articolo 24-ter del TUIR è modificato eliminando dal comma 1 il riferimento ai redditi percepiti da fonte estera o, portando da cinque a nove il numero dei periodi d’imposta e disciplinando revoca, cessazione e decadenza dall’opzione. La revoca o la decadenza impediscono una nuova opzione. In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva, gli effetti cessano, salvo pagamento entro la scadenza del saldo del periodo d’imposta successivo; restano dovuti sanzioni e interessi. Le modalità applicative sono demandate a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Altre disposizioni agevolative

Sono esenti dall’IRPEF i contributi in natura ricevuti per progetti di innovazione sociale individuati dalla disposizione, finalizzati alla promozione dell’occupazione giovanile e dei processi di innovazione sociale. Per il 2019 sono quantificate minori entrate pari a 0,55 milioni di euro.

Disposizioni non più operative e limiti del testo disponibile

L’articolo 4 è stato abrogato dal decreto-legge n. 146/2021. I commi da 1 a 8 dell’articolo 2 sulla mini-IRES sono stati abrogati, mentre l’articolo 5 e il regime impatriati da esso modificato sono soggetti all’abrogazione e alle salvaguardie transitorie descritte sopra. L’estratto si interrompe nel corso dell’articolo 7-bis, per cui non riporta il completamento della disposizione finanziaria relativa all’esenzione TASI né eventuali articoli successivi.

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