Cassazione Civile, Ordinanza n. 16158/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva proposto domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura concorsuale iniziata con sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Ancona. La Corte d'appello di Ancona aveva accolto la domanda e poi, investita dell'opposizione del Ministero della giustizia, aveva confermato il decreto di condanna al pagamento dell'indennizzo. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 89/2001, 58, comma 1, della legge n. 69/2009 e 327 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare la procedura fallimentare nella sua globalità: secondo il ricorrente, il sub-procedimento endofallimentare relativo alla chiusura del fallimento sarebbe autonomo e, poiché il provvedimento di chiusura era intervenuto dopo la modifica dell'art. 327 c.p.c., avrebbe dovuto applicarsi il termine semestrale e non quello annuale. La controricorrente ha inoltre eccepito la tardività del ricorso per cassazione, negando l'applicabilità della sospensione feriale ai procedimenti fallimentari; il Ministero ha resistito a tale eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, affermando che nel procedimento ex legge n. 89/2001, ancorché relativo all'indennizzo per l'eccessiva durata di una procedura concorsuale, si applica la sospensione feriale dei termini. Nel merito ha rigettato il ricorso, richiamando il principio per cui, ai fini della domanda di equa riparazione per la durata del fallimento, il termine per impugnare il decreto di chiusura va individuato avendo riguardo alla data di apertura della procedura fallimentare, quale giudizio presupposto di cui si lamenta la durata irragionevole, e non alla data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura, che non è autonomo ma endofallimentare. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato e il Ministero condannato alle spese.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3
costituisce il fondamento della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo presupposto.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4
è richiamato nel motivo di ricorso quale norma violata in relazione ai termini per proporre la domanda/impugnazione.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1
è richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina transitoria applicabile ai termini processuali.
art. 327 c.p.c.
la Corte ribadisce che, per il giudizio presupposto individuato nella procedura fallimentare considerata nella sua globalità, va applicato il termine lungo riferibile alla data di apertura della procedura; il sub-procedimento di chiusura non assume autonomia tale da far decorrere un diverso termine.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
nel procedimento ex legge Pinto trova applicazione la sospensione feriale dei termini.
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92
non si applica al procedimento ex legge n. 89/2001, sicché non opera l'esclusione della sospensione feriale prevista per il procedimento di fallimento richiamato dalla normativa sulla sospensione dei termini.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex legge Pinto relativo alla durata di una procedura concorsuale, la verifica del termine di impugnazione va compiuta avendo riguardo alla data di apertura della procedura fallimentare, che è il giudizio presupposto, e non alla data di avvio del sub-procedimento endofallimentare di chiusura.
- Il sub-procedimento di chiusura del fallimento non ha autonomia tale da essere trattato come procedimento distinto ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sui termini di impugnazione; esso resta soggetto alla regolazione riferita alla procedura concorsuale complessivamente considerata.
- Nel giudizio ex legge n. 89/2001 non opera l'esclusione della sospensione feriale dei termini prevista per il procedimento fallimentare, poiché viene in rilievo un distinto procedimento di natura indennitaria.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su un'erronea ricostruzione del dies a quo del termine di impugnazione nel contesto della legge Pinto, la Corte deve verificare se il giudizio presupposto sia unitariamente identificabile nella procedura concorsuale e non nei singoli segmenti endoprocedimentali.
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