Cassazione Civile, Ordinanza n. 16153/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda il compenso di un dottore commercialista per attività professionale svolta nel periodo 2001-2008. In appello era stato riconosciuto al professionista un credito di euro 4.390,00 oltre accessori, sulla base di una scrittura del 10.11.2008 con cui il cliente aveva riconosciuto il debito e indicato le competenze maturate anno per anno, nonché di una quietanza riferita alle competenze fino al 31.12.2007. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 1988 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo: ha sostenuto che la parcella e la scrittura ricognitiva provavano al più l’esistenza del rapporto fondamentale, ma non esoneravano il professionista dalla prova delle singole prestazioni svolte e dell’effettivo ammontare del compenso esigibile; inoltre ha contestato l’utilizzo della dichiarazione ricognitiva come prova delle somme dovute per l’intera attività 2001-2008 e l’imputazione degli acconti al saldo finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha respinto il ricorso. Ha affermato che la scrittura del 10.11.2008 conteneva un riconoscimento del debito con indicazione specifica della somma complessivamente dovuta e delle competenze maturate anno per anno, con effetti di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.; di conseguenza il professionista non era onerato di provare ulteriormente l’ammontare del credito. La Corte ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di fatti decisivi, rilevando che il fatto storico relativo alla spettanza e al mancato pagamento del saldo era stato esaminato. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della denunciata violazione nella valutazione delle prove; la Corte non ravvisa alcuna violazione decisiva.
È richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che, in presenza di ricognizione di debito/promessa di pagamento, il creditore è dispensato dalla prova del rapporto fondamentale e anche dell’ammontare se la somma è specificamente indicata.
La ricognizione di debito/promessa di pagamento non è autonoma fonte di obbligazione, ma produce un'astrazione processuale della causa debendi e un'inversione dell'onere della prova, dispensando il destinatario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è escluso perché il fatto storico relativo alla spettanza del compenso e al mancato pagamento del saldo era stato specificamente esaminato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La promessa di pagamento o ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. non crea un'obbligazione nuova, ma determina una presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale e un'inversione dell'onere della prova a carico del debitore che voglia opporsi all'adempimento.
- Quando la dichiarazione ricognitiva indica specificamente la somma dovuta, il creditore è dispensato non solo dalla prova del titolo sottostante, ma anche dalla prova dell'esatto ammontare del credito, salvo contestazione del debitore con prova contraria.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico rilevante risulta comunque esaminato dal giudice di merito, anche se la parte ne contesti la valutazione o la conclusione tratta dal giudice.
- In presenza di un riconoscimento del debito riferito a competenze professionali maturate per annualità, gli acconti già versati incidono solo sulla quantificazione del residuo, non sulla prova del credito riconosciuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16154/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16158/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16161/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16176/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16177/2023 del 08/06/2023
- ordinanza_civile · 8 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16178/2023 del 08/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →