DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo contiene soprattutto disposizioni ormai abrogate su imposte, accise e aliquote IVA, con alcune norme transitorie e definizioni ancora rilevanti sulle operazioni intracomunitarie. Molte previsioni sono inefficaci perché esplicitamente abrogate dal D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48 o da altri interventi successivi.
Disciplina IVA e accise su prodotti energetici e operazioni intracomunitarie
Disciplina storica di accise, IVA e operazioni intracomunitarie
Il provvedimento reca una normativa in gran parte storica su prodotti assoggettati ad accisa, impieghi agevolati, aliquote IVA e operazioni intracomunitarie. Molte disposizioni risultano oggi abrogate, ma alcune sezioni conservano interesse per la ricostruzione del regime transitorio e delle definizioni fiscali.
Stato di vigenza e norme abrogate
La maggior parte degli articoli richiamati è espressamente abrogata, in particolare dal D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, e in alcuni casi da ulteriori interventi successivi. Restano invece alcune disposizioni isolate su:
- deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa;
- impieghi agevolati di oli minerali;
- criteri generali di applicazione di taluni tributi;
- vendite a distanza e acquisti intracomunitari;
- regime transitorio di vecchi decreti ministeriali.
Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa
Per i depositi commerciali e industriali non sussiste l’obbligo di scorta, limitatamente ai serbatoi per i prodotti delle categorie a), b) e c) dell’articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. È inoltre richiamata una disciplina di favore con applicazione retroattiva di una disposizione del D.L. n. 16/1993, applicabile anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, in deroga alla regola generale dell’articolo 20 della legge n. 4/1929.
Impieghi agevolati
Per l’assegnazione di oli minerali agevolati destinati agli impieghi indicati nella tabella A, n. 6, quando le lavorazioni sono effettuate su terreni condotti in affitto, la conduzione del terreno può essere dimostrata anche con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della legge n. 15/1968.
Prodotti soggetti ad accisa e rivendita di valori bollati
È previsto che la rivendita al pubblico dei valori bollati e postali avvenga esclusivamente all’interno dell’esercizio o dell’ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio; la sola pubblicità ammessa è l’esposizione della targa regolamentare.
Criteri generali per taluni tributi
Per i tributi disciplinati dalla norma richiamata si applicano le disposizioni in materia di accertamento e sanzioni richiamate dagli articoli 14, 15 e 16. Per le violazioni dell’obbligo di pagamento dell’imposta su prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando nel testo unico doganale. Per il diritto erariale speciale sugli alcoli denaturati provenienti da altri Stati membri è prevista la dichiarazione mensile e il pagamento entro il mese successivo a quello di riferimento. Sono inoltre richiamate modalità applicative da definirsi con decreti ministeriali, anche per i prodotti acquistati all’estero da privati e da essi trasportati.
Compiti del Dipartimento delle dogane e controlli
I funzionari doganali possono svolgere visite, ispezioni e controlli, oltre che nei luoghi ordinari previsti dal testo unico doganale, anche nei luoghi indicati dall’articolo 20-bis del medesimo testo unico.
Disposizioni transitorie
Fino all’emanazione dei decreti ministeriali previsti dal titolo continuano ad applicarsi i decreti ministeriali emanati prima dell’entrata in vigore del decreto. Si tratta di una clausola di continuità regolamentare, oggi di rilievo solo storico.
Soppressione di imposte e credito d’imposta su prodotti audiovisivi
È prevista una disciplina transitoria di credito d’imposta per i prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale al 1° gennaio 1993, con istanza da presentare entro il 1° febbraio 1993. Il credito è commisurato all’imposta assolta o, per i prodotti acquistati da rivenditori, a percentuali predeterminate del prezzo di acquisto, con limite del 20% del valore complessivo degli acquisti del 1992. Le dichiarazioni infedeli sono sanzionate secondo le regole previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento e al pagamento dell’imposta.
Modifiche alle aliquote IVA e regole di applicazione
Il testo contiene un vasto elenco di modifiche alle tabelle IVA e a diverse disposizioni del DPR n. 633/1972, con aliquote ridotte o specifiche per molte categorie di beni e servizi, tra cui:
- prodotti agricoli e alimentari;
- beni per l’edilizia e il recupero edilizio;
- energia, gas e combustibili;
- servizi di mensa, distributori automatici e prestazioni socio-sanitarie;
- spettacoli, telefonia e servizi di trasporto aereo;
- alcuni beni culturali e da collezione. Sono inoltre previste regole particolari per le operazioni verso lo Stato e taluni enti, nonché contributi o agevolazioni transitorie per eventi sismici e ricostruzioni, limitati a specifiche finestre temporali già concluse.
Operazioni intracomunitarie
Fino all’entrata in vigore del regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri, l’IVA si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le regole del titolo.
Acquisti intracomunitari
Sono imponibili gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato da soggetti passivi IVA, imprese, professionisti, enti e associazioni indicati dalla norma. Rientrano nel concetto anche l’introduzione di beni da altro Stato membro e l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi, anche quando il cedente non sia soggetto passivo. Sono definiti i requisiti dimensionali e temporali per qualificare un mezzo di trasporto come “nuovo”.
Sono inoltre disciplinate:
- esclusioni per talune movimentazioni temporanee, installazioni, montaggi e beni soggetti ad accisa;
- soglia di 10.000 euro per taluni soggetti non ordinari, con possibilità di opzione per l’imposizione;
- modalità di revoca dell’opzione e relativa efficacia;
- casi di non applicazione dell’imposta per cessioni con designazione del cessionario al pagamento.
Regime call-off stock
È previsto un regime speciale per i trasferimenti di beni da uno Stato membro al territorio dello Stato in base ad accordo preesistente, purché:
- il soggetto cedente non abbia sede né stabile organizzazione nello Stato;
- il cessionario sia già identificato ai fini IVA;
- la cessione avvenga entro dodici mesi dall’arrivo dei beni. La norma disciplina anche i casi in cui l’acquisto intracomunitario si considera effettuato, quando scatta l’imposizione per mancata cessione entro il termine, sostituzione del cessionario, distruzione, furto, perdita o rispedizione nello Stato membro di partenza.
Vendite a distanza
Sono definite le vendite a distanza intracomunitarie e quelle di beni importati da territori o paesi terzi, quando i beni sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto verso consumatori finali o soggetti assimilati. Sono esclusi i mezzi di trasporto nuovi e i beni da installare, montare o assiemare nel luogo di arrivo. È inoltre prevista l’imputazione del trasporto alle cessioni facilitate tramite interfacce elettroniche nelle ipotesi previste dalla disciplina richiamata.
Disposizioni con limiti temporali specifici ormai esauriti
Il testo contiene molte previsioni con termini ormai scaduti, tra cui:
- agevolazioni e contributi legati alle fatturazioni entro il 31 dicembre 1993 o 31 dicembre 1994;
- contributi per ricostruzioni post-sisma con termine al 31 dicembre 1995 o 31 dicembre 1996;
- deroghe per contratti conclusi entro date predeterminate del 1992 o 1993;
- applicazioni differite di alcune modifiche a decorrere dal 1° luglio 2021, dal 1° luglio 2022 o da altre date indicate nelle note di aggiornamento. Queste previsioni hanno oggi rilievo soltanto ricostruttivo e non operativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 51 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legge · 30 ago 1993DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 330
- Decreto legge · 1 set 1993DECRETO-LEGGE 1 settembre 1993, n. 342
- Decreto legge · 27 ago 1993DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 326
- Decreto legge · 27 ago 1993DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 324
- Decreto legge · 27 ago 1993DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 323
- Decreto legge · 8 set 1993DECRETO-LEGGE 8 settembre 1993, n. 347
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →