DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa norma disciplina modalità, termini e effetti della riscossione delle imposte sui redditi tramite ritenuta diretta, versamenti diretti e iscrizione a ruolo, con regole su cartella di pagamento, dilazione e interessi. Molte disposizioni risultano abrogate o superate; per alcune regole transitorie valgono solo per richieste/dilazioni o ruoli presentati in date specifiche, fino al 31 dicembre 2024 o dal 1° gennaio 2025 a seconda dei casi.
Riscossione delle imposte sui redditi e pagamento a ruolo
Riscossione delle imposte sui redditi
Il decreto disciplina il sistema di riscossione delle imposte sui redditi, distinguendo tra prelievo alla fonte, versamento diretto e riscossione tramite ruoli. La materia riguarda sia la fase fisiologica del pagamento sia gli effetti dell’iscrizione a ruolo, della cartella di pagamento e della dilazione.
Modalità di riscossione
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
- ritenuta diretta;
- versamento diretto del contribuente all’esattoria o alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
- iscrizione nei ruoli.
La ritenuta diretta opera solo nei casi previsti dalla legge e secondo le regole di contabilità generale dello Stato.
Versamenti diretti e soggetti interessati
Il versamento diretto riguarda diverse tipologie di imposte e ritenute, tra cui:
- ritenute alla fonte effettuate da soggetti diversi da quelli espressamente individuati dalla disciplina di riferimento;
- imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;
- imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;
- imposta locale sui redditi nei casi previsti;
- ritenute su dividendi, premi e altri redditi indicati dalla norma;
- ritenute operate da amministrazioni di organi costituzionali e da enti pubblici indicati;
- ritenute operate da aziende e istituti di credito.
Per il versamento dell’IRPEF è prevista una delega irrevocabile a un’azienda di credito, con possibilità di delega anche a una cassa rurale e artigiana dotata del patrimonio minimo richiesto. L’istituto delegato deve rilasciare attestazione dell’ordine di versamento e impegnarsi a eseguire il pagamento in tesoreria entro il quinto giorno successivo. Non si procede al versamento se l’importo non supera lire 1.000.
Modalità operative dei versamenti diretti
Il versamento diretto all’esattoria avviene sulla base di una distinta contenente i dati del contribuente, il domicilio fiscale, l’imposta e il periodo di riferimento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche va indicata la denominazione o ragione sociale. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata una distinta separata.
L’esattoria rilascia quietanza di pagamento e annota sulla distinta il numero della quietanza. Distinte e quietanze devono conformarsi ai modelli ministeriali approvati.
È inoltre previsto il versamento tramite conto corrente postale intestato all’esattore, con stampati conformi al modello ministeriale. Le relative ricevute devono contenere le indicazioni richieste per le distinte di versamento.
Il versamento effettuato presso un ufficio incompetente resta valido sia se eseguito presso una sezione di tesoreria invece che presso l’esattoria, sia viceversa; in tali casi si salvaguarda il diritto all’aggio dell’esattore competente, mentre all’esattore che ha ricevuto il versamento non spetta alcun aggio a carico dello Stato.
Termini per il versamento diretto
I versamenti devono essere eseguiti entro termini differenziati a seconda del tributo:
- entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello della ritenuta o del maturare dei premi, per alcune ritenute specificamente indicate;
- nel termine di presentazione della dichiarazione per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi nei casi previsti;
- entro il 31 maggio per l’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione annuale;
- entro il 16° giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per specifiche ritenute;
- entro i primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza delle cedole o di ciascuna scadenza periodica per ritenute su interessi, premi e altri frutti;
- entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio per determinate ritenute e importi versati dai soci;
- entro il termine di versamento del saldo della dichiarazione dei redditi per una specifica ritenuta.
Ruoli: definizioni, contenuto e formazione
Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione tramite concessionario. Nei ruoli sono iscritte imposte, sanzioni e interessi; i ruoli possono essere ordinari o straordinari, con questi ultimi formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.
I ruoli sono formati per ambiti territoriali e devono contenere almeno:
- codice fiscale del contribuente;
- specie del ruolo;
- data di esecutività;
- riferimento all’atto di accertamento precedente o, in mancanza, motivazione della pretesa.
Il ruolo è sottoscritto, anche con firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato; con la sottoscrizione diviene esecutivo. L’estratto di ruolo non è impugnabile.
Impugnazione diretta di ruolo e cartella non validamente notificata
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere impugnati direttamente solo se il debitore dimostra che dall’iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio in specifiche situazioni, tra cui rapporti con la pubblica amministrazione, procedure di crisi d’impresa, finanziamenti, cessione d’azienda e profili connessi al codice dei contratti pubblici.
Importo minimo e ruoli a titolo definitivo o provvisorio
Non si procede all’iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire 20.000, salvo eventuale innalzamento regolamentare.
Sono iscritti a titolo definitivo i debiti derivanti da liquidazioni e controlli formali, da accertamenti definitivi e da redditi catastali determinati dall’ufficio, oltre agli interessi e alle sanzioni correlate. Sono iscritti a titolo provvisorio, dopo notifica dell’atto di accertamento, i debiti ancora non definitivi per un terzo degli importi accertati; la disciplina si estende anche alle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d’imposta in base ad accertamenti non definitivi.
Inadempimenti nella riscossione da controlli dell’Agenzia delle entrate
Per le somme dovute a seguito di controlli dell’Agenzia delle entrate, la decadenza dalla rateazione scatta in caso di mancato pagamento delle rate secondo le regole indicate, ma non opera per lievi inadempimenti entro limiti di importo o di ritardo stabiliti. In tali casi può comunque essere iscritta a ruolo la sola parte non versata, con sanzione e interessi, salvo tempestivo ravvedimento.
Dilazione del pagamento dei ruoli
L’Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo a chi dichiari o documenti una temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Per richieste presentate:
- negli anni 2025 e 2026, fino a 84 rate mensili se l’importo è pari o inferiore a 120.000 euro;
- negli anni 2027 e 2028, fino a 96 rate mensili;
- dal 1° gennaio 2029, fino a 108 rate mensili.
Se la difficoltà è documentata, la rateazione può arrivare fino a 120 rate mensili, con soglie differenti a seconda dell’importo e del periodo di presentazione. La valutazione si basa su ISEE per persone fisiche e ditte individuali in contabilità semplificata, oppure su indice di liquidità e rapporto debito/valore della produzione per gli altri soggetti.
La presentazione della domanda sospende prescrizione e decadenza e impedisce nuovi fermi, nuove ipoteche e nuove procedure esecutive fino all’eventuale rigetto o decadenza. La prima rata estingue talune procedure esecutive già avviate, salvo stati avanzati della procedura espropriativa.
La decadenza dalla rateazione si verifica, in generale, dopo il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. In tal caso l’intero residuo diventa immediatamente esigibile e non può essere nuovamente rateizzato. Restano regole speciali in caso di sospensione giudiziale o amministrativa della riscossione e per la possibilità di ottenere la rateazione di carichi diversi da quelli decaduti.
Sospensione eccezionale della riscossione
In presenza di situazioni eccezionali di carattere generale o relative a un’area significativa del territorio, che alterino gravemente il rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa con decreto ministeriale per non più di dodici mesi.
Interessi
Sulle imposte dovute in base a liquidazione, controllo formale o accertamento d’ufficio si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla consegna dei ruoli al concessionario. La misura indicata nel testo consolidato è pari al 4% annuo per i ruoli resi esecutivi dalla data prevista dalla disciplina richiamata.
Sulle somme rateizzate o sospese ai sensi della disciplina sulla dilazione si applicano interessi per dilazione del pagamento, con misura indicata nel testo consolidato al 4,5% annuo per le dilazioni concesse dalla data prevista. Gli interessi seguono le regole contenute nel provvedimento di rateazione e sono riscossi insieme al capitale.
Gli interessi spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
Cartella di pagamento e termini di notifica
La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro termini diversi a seconda della tipologia del debito:
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione per somme da liquidazione automatizzata;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione del sostituto d’imposta per specifiche somme;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per somme da controllo formale;
- entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per somme da accertamento;
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza dell’ultima rata per somme dovute a seguito di alcuni inadempimenti sulla rateazione.
Sono previste regole speciali per crediti coinvolti in procedure concorsuali, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, transazione fiscale e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. In caso di fallimento successivo alla chiusura di alcune di tali procedure, il concessionario procede all’insinuazione al passivo senza necessità di notificare la cartella.
Regime transitorio e abrogazioni rilevanti
Molte disposizioni originarie del decreto risultano abrogate o soppresse nel tempo, tra cui diversi articoli relativi al vecchio sistema di riscossione e a istituti non più vigenti. Per la rateazione, il testo vigente applica regole transitorie importanti:
- alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni nella versione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo richiamato;
- alcune modifiche si applicano solo alle richieste presentate dal 30 novembre 2020 o, per altre disposizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione o del decreto richiamato.
Le norme esplicitamente abrogate o superate sono da considerarsi non operative nella pratica attuale.
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