Cassazione Civile, Ordinanza n. 16154/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, che aveva patrocinato una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una controversia civile, ha impugnato il provvedimento con cui il Tribunale aveva confermato la revoca dell’ammissione al beneficio, revoca fondata sul rilievo che la parte fosse proprietaria di un immobile di valore elevato o, in alternativa, della somma ricavata dalla sua vendita. Il Tribunale aveva però dichiarato inammissibile/opposto il ricorso per difetto di legittimazione attiva del difensore, ritenendo che l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 spettasse solo alla parte beneficiaria e non anche al difensore; aveva inoltre osservato che la parte assistita era intervenuta nel procedimento, ma non aveva proposto una propria opposizione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 170 d.P.R. 115/2002, sostenendo che il difensore sarebbe legittimato a reagire alla revoca anche per ragioni deontologiche connesse all’obbligo di accettare il patrocinio dei soggetti ammessi; (2) violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 170 d.P.R. 115/2002, deducendo che la revoca del beneficio inciderebbe su un diritto soggettivo dell’avvocato alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, diritto che resterebbe privo di tutela se non fosse consentita l’opposizione; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1363 c.c., censurando la lettura dell’atto introduttivo da parte del Tribunale, che avrebbe escluso una domanda sostanzialmente diretta anche alla caducazione della revoca; (4) nullità dell’ordinanza per difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese, asseritamente superiore ai parametri medi senza giustificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il rigetto dell’ammissione o la revoca del beneficio spetta solo alla parte che intendeva avvalersene o che ha subito la revoca, perché è l’unica titolare del diritto al patrocinio; il difensore, invece, può agire soltanto per la liquidazione del compenso, se e finché il beneficio permane. Perciò i primi due motivi sono stati ritenuti contrari a giurisprudenza pacifica e privi di argomenti idonei a mutarla, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, esclusa la legittimazione del difensore, la questione sull’interpretazione della domanda non era decisiva. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella liquidazione delle spese ex d.m. n. 55/2014, il giudice non è vincolato ai valori medi, dovendo collocarsi tra minimo e massimo e motivare solo se si discosta ulteriormente, aumentandoli o diminuendoli oltre tale fascia. È stata disposta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell’Amministrazione; è stato inoltre posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
L’opposizione contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato spetta alla sola parte beneficiaria o già ammessa al beneficio, non al difensore.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che, nel caso di specie, vi sia un diniego assoluto di tutela giurisdizionale, perché la legittimazione al rimedio appartiene alla parte titolare del diritto al patrocinio.
Il motivo che denuncia omessa pronuncia o errata ricostruzione della domanda è irrilevante se il ricorrente non è legittimato ad agire.
Invocato per l’interpretazione complessiva dell’atto introduttivo, ma la questione è stata ritenuta non decisiva per difetto di legittimazione.
Richiamato dal ricorrente per dedurre nullità per difetto di motivazione; la censura è stata respinta perché la liquidazione delle spese non richiedeva motivazione sui valori medi in sé.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento; la Corte non ha ravvisato la denunciata nullità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per i primi tre motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità del provvedimento per difetto di motivazione.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi contrastavano con un orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
In tema di spese processuali, il giudice non è vincolato ai valori medi; deve collocarsi tra minimo e massimo, motivando solo gli scostamenti ulteriori.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il provvedimento di rigetto dell’ammissione o di revoca del beneficio spetta esclusivamente alla parte che del beneficio intendeva avvalersi o che lo ha perso, poiché è la sola titolare del relativo diritto.
- Il difensore della parte ammessa al patrocinio non è legittimato a proporre opposizione avverso la revoca del beneficio per far valere un proprio interesse alla futura liquidazione dei compensi, essendo il suo potere di azione limitato alle ipotesi in cui il beneficio sia ancora efficace e la domanda riguardi la liquidazione del compenso.
- Una censura sulla ricostruzione della domanda o sull’omessa considerazione del contenuto complessivo dell’atto è inammissibile quando la parte ricorrente difetti della legittimazione sostanziale o processuale a proporre l’opposizione.
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il giudice non è tenuto a commisurare il compenso ai valori medi tabellari; è sufficiente che si mantenga entro i limiti minimi e massimi, dovendo motivare soltanto quando effettui ulteriori variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a tali limiti.
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