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Legge

LEGGE 8 maggio 1998, n. 146

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario.

Normativa italiana098G0197Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce modifiche e chiarimenti in materia di imposte dirette, IVA, bollo, ICI, tasse automobilistiche, studi di settore, contenzioso tributario e demanio, con diverse norme transitorie e retroattive. Molte disposizioni hanno portata limitata a specifici anni d’imposta o sono già superate da successive riforme; alcune sono espressamente abrogate.

Interventi fiscali, tributari e di finanza pubblica vari

Interventi fiscali, tributari e di finanza pubblica vari

La legge contiene una pluralità di disposizioni eterogenee in materia tributaria, catastale, demaniale e di organizzazione amministrativa. Gran parte delle norme ha carattere transitorio, interpretativo o di coordinamento con discipline allora vigenti.

Imposte dirette e dividendi da società non residenti

Viene previsto che, in caso di ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, l’elenco delle imposte rilevanti per il regime dei dividendi distribuiti da società non residenti sia integrato con decreto del Ministro delle finanze. La misura ha natura di coordinamento con il TUIR.

Cessioni di beni e prestazioni di servizi agevolate

Per le attestazioni rilasciate senza i presupposti richiesti dalla disciplina del decreto-legge n. 648 del 1976, non si applicano sanzioni né interessi: resta solo il recupero dell’imposta dovuta sulle operazioni agevolate, ferme le eventuali responsabilità penali. I soggetti che hanno effettuato le operazioni pagano l’imposta soltanto quando questa è corrisposta dal committente. La disciplina si applica anche alle controversie già instaurate prima dell’entrata in vigore della legge, ma non dà diritto al rimborso di somme già definitivamente versate in contenzioso.

Imposta comunale sugli immobili per il 1993

Per l’ICI dovuta per il 1993, liquidazione, rettifica, accertamento, riscossione, sanzioni e interessi sono attribuiti ai comuni secondo il decreto legislativo n. 504 del 1992, mentre per i termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le regole previste per le imposte sui redditi. Per alcuni fabbricati catastalmente identificabili, gli adempimenti previsti dalla disciplina ICI per il 1993 restano in capo all’Amministrazione finanziaria, con modalità di trasmissione dei dati ai comuni da stabilire con decreto ministeriale. Le somme riscosse dai comuni spettano agli stessi per la parte eccedente l’aliquota del 3 per mille; i rimborsi ai contribuenti sono effettuati dai comuni, con diritto di restituzione a carico dello Stato della quota corrispondente al 4 per mille.

IVA: operazioni creditizie, fatturazione di autotrasportatori e CAF

La legge estende retroattivamente il regime IVA previsto per alcune operazioni creditizie, qualificando i contratti “pronti contro termine” con obbligo di rivendita come prestazioni di servizi di finanziamento, con imponibile pari alla differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti; resta fermo il trattamento già applicato, senza rimborsi o variazioni ex art. 26 del DPR n. 633 del 1972. Per gli autotrasportatori, è consentita l’emissione di un’unica fattura trimestrale per più operazioni rese al medesimo committente e l’annotazione delle fatture entro il trimestre successivo. Inoltre, dal 1° gennaio 1998, le prestazioni analoghe a quelle rese dai CAF sono considerate rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA anche se svolte da associazioni sindacali o di categoria, con salvezza dei comportamenti pregressi e senza rimborsi.

Imposta di bollo

Sono introdotte modifiche alla tariffa dell’imposta di bollo: per alcune quietanze relative a titoli di spesa dello Stato l’imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell’emissione; sono esclusi dal bollo alcuni estratti di conti correnti postali con saldo negativo per tre mesi consecutivi e chiusi d’ufficio. Si precisa inoltre che, ai fini degli estratti conto bancari, si considerano depositati anche i titoli emessi in forma non cartolare e non materialmente detenuti dalla banca. Viene ampliato il novero degli atti esenti, includendo taluni documenti relativi ai conti correnti postali e gli estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato.

Agevolazioni e imposte sostitutive su operazioni di credito e gas metano

È abrogata, per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge, una specifica agevolazione tributaria in materia di credito. In materia di gas metano, si chiarisce che l’imposta regionale sostitutiva non si applica ai consumi impiegati negli usi di cantiere, nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi e nella produzione di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 kW; non è previsto rimborso di quanto già pagato.

Tasse automobilistiche

A decorrere dal periodo d’imposta successivo all’immatricolazione all’estero, non sono dovute le tasse automobilistiche per i soggetti che provino l’esportazione definitiva di veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all’estero della residenza.

Studi di settore

La disciplina degli studi di settore viene regolata in modo organico per gli accertamenti quando i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori a quelli stimabili. L’ufficio deve invitare il contribuente a comparire prima dell’avviso di accertamento. In caso di mancato adeguamento, il contribuente può farsi rilasciare attestazioni sulle cause della non congruità o incoerenza da soggetti abilitati. Sono previste esclusioni per chi supera il limite di ricavi/compensi stabilito per ciascuno studio, per chi ha iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta e per i casi di non normale svolgimento dell’attività, con eccezioni per cessazione e riavvio entro sei mesi o per mera prosecuzione di attività altrui. Sono inoltre disciplinati i criteri IVA sui maggiori ricavi, la non rilevanza penale dei maggiori ricavi/compensi emergenti, la commissione di esperti, l’annotazione separata per più attività e, per il periodo d’imposta 1998, specifiche regole di adeguamento senza sanzioni né interessi. Le modifiche successive richiamate nel testo incidono su decorrenze, abrogazioni e funzioni della commissione, poi trasfuse nella disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Disposizioni su norme tributarie pregresse e procedure pendenti

La legge interviene su vari regimi già esistenti: interpreta la disciplina del regime fiscale estero privilegiato, chiarisce il trattamento delle definizioni dei rapporti tributari pendenti ex legge n. 413 del 1991, e disciplina l’efficacia di talune regolarizzazioni anche ai fini IVA. Sono anche prorogati termini per la soppressione della commissione tributaria centrale e per altri adempimenti connessi al sistema tributario.

Notifiche, demanio e immobili pubblici

Vengono modificate le regole di notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria a mezzo posta, prevedendo l’uso del plico sigillato e, ove possibile, la notifica diretta dagli uffici finanziari. Sul demanio e sul patrimonio immobiliare dello Stato sono introdotte integrazioni e precisazioni in tema di alienazione, permuta, amministrazione e canoni di utilizzo; alcune parti risultano successivamente abrogate. Per gli immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad abitazione dei dipendenti pubblici, dal 1° gennaio 1994 il rapporto di locazione è disciplinato dalla legge sull’equo canone.

Disposizioni organizzative e di spesa pubblica

Sono previste norme sul mantenimento in bilancio di fondi, sulla selezione del personale a tempo determinato, sull’idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale, sul personale delle commissioni tributarie e sulla proroga della convenzione con il consorzio nazionale dei concessionari della riscossione. Talune disposizioni hanno durata limitata o sono superate da riforme successive.

Obsolescenza complessiva

La legge è in larga parte di carattere transitorio, riferita a periodi d’imposta e scadenze ormai lontani, oppure contiene rinvii a discipline successivamente abrogate o sostituite. Per questo, pur non essendo integralmente abrogata, è oggi prevalentemente di interesse storico e ricostruttivo.

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