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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01665/2026 del 25/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2010, contestando anche gli atti presupposti (cartella di pagamento e ruoli esattoriali relativi a tributi per anni precedenti). Dopo un primo giudizio sfavorevole, un appello aveva rilevato un vizio del contraddittorio e disposto la rimessione al primo giudice; riassunta la causa con integrazione del contraddittorio, i giudici di merito avevano nuovamente rigettato il ricorso del contribuente. In cassazione sono stati proposti undici motivi: i primi riguardavano, in sintesi, la prova dei titoli esecutivi e la corretta costituzione dell'ente impositore, la possibilità di rimettere al primo giudice la causa in ipotesi di litisconsorzio solo facoltativo, gli effetti della mancata chiamata in causa dell'ente impositore sulla validità della pretesa; altri motivi contestavano la motivazione e il computo degli interessi di mora e, più in generale, la ritualità di notifiche, produzione documentale e legittimazione processuale dell'agente della riscossione. Prima dell'udienza il ricorrente ha rinunciato ai motivi dal quinto all'undicesimo, con dichiarazione non accettata dalla controparte. Inoltre, la Corte ha rilevato che uno dei ruoli impugnati era di importo inferiore a 1.000 euro ed era quindi annullato ope legis per ius superveniens.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di rinuncia non notificata e non accettata, i motivi dal quinto all'undicesimo. Ha poi rigettato il primo, il terzo e il quarto motivo; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro una precedente sentenza di appello estranea al giudizio di legittimità. Nel merito ha anche preso atto dell'annullamento ope legis di uno dei ruoli di importo inferiore a 1.000 euro, riducendo in conseguenza la pretesa erariale. Il ricorso è stato dunque respinto per la parte residua, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, richiamato per qualificare le varie censure dedotte dal ricorrente.

  • art. 39 d.lgs. 112/1999

    la mancata chiamata in causa dell'ente impositore non esclude la prova dell'atto presupposto e non incide sulla sua esistenza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai motivi di ricorso in tema di prova dei titoli e degli atti; la Corte esclude che la mancata costituzione dell'ente impositore trasferisca o escluda il relativo onere probatorio nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 59, lett. b), d.lgs. 546/1992

    la censura sulla rimessione al primo giudice è stata ritenuta inammissibile perché rivolta contro una precedente decisione di appello non impugnata nel presente giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato più volte nei motivi; la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione di pronuncia nelle statuizioni impugnate.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere l'impugnabilità degli atti presupposti; la Corte osserva che la censura muove da un presupposto fattuale errato, perché la cartella risultava notificata.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione ai termini di impugnazione degli atti tributari; la Corte rileva la decadenza sull'impugnazione dell'atto presupposto ritualmente notificato.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    richiamato tra le norme sulla riscossione, senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione autonoma diversa dal quadro generale della controversia.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    richiamato tra le norme sulla cartella/ruolo, senza un autonomo principio decisorio distinto.

  • art. 3 l. 241/1990

    l'obbligo di motivazione è soddisfatto, per gli interessi di mora, dal richiamo all'atto precedente e dalla quantificazione dell'importo maturato.

  • art. 7 l. 212/2000

    l'atto della riscossione è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere presupposti, ragioni e criteri di calcolo degli accessori, anche per relationem.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla notificazione, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla notificazione, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato in tema di notificazione degli atti della riscossione; la Corte non accoglie le doglianze sul punto.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato in tema di notifiche degli atti tributari; la Corte non accoglie le doglianze sul punto.

  • art. 5, comma 5, d.l. 669/1996

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifico accoglimento.

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    richiamato dal ricorrente in tema di documentazione/prova, ma la Corte non ne fa applicazione favorevole alla censura.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sull'individuazione della parte processuale legittimata, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 4, comma 1, d.l. 119/2018

    ha determinato l'annullamento ope legis del ruolo di importo inferiore a 1.000 euro, con conseguente riduzione della pretesa tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fa sorgere l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di ricorso per cassazione, se non notificata alla controparte costituita e non accettata, non estingue il giudizio ma determina l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi rinunciati per carenza di interesse.
  • La mancata chiamata in causa dell'ente impositore nel giudizio sulla riscossione non elimina, di per sé, l'esistenza o la prova dell'atto presupposto; può incidere sulla responsabilità processuale dell'agente della riscossione, ma non rende invalido automaticamente il titolo o la pretesa.
  • Le censure di legittimità devono investire la decisione impugnata nel giudizio pendente: non è ammissibile contestare in cassazione una precedente sentenza non impugnata, anche se collegata alla stessa vicenda processuale.
  • Quando la cartella o l'atto della riscossione segue un atto impositivo già notificato e idoneo a determinare base e quantum del debito, la motivazione sugli interessi maturati è sufficiente se richiama l'atto precedente e indica l'importo degli accessori; non è necessaria l'esposizione analitica di ogni operazione di calcolo.
  • L'intimazione di pagamento, non avendo natura di atto impositivo sostanziale autonomo, può essere sorretta da motivazione per relationem alla cartella o all'atto presupposto, purché il contribuente sia posto in grado di conoscere presupposti, ragioni e criteri legali della pretesa, restando a suo carico l'allegazione di eventuali errori di calcolo.
  • L'impugnazione di atti conseguenti non può essere utilizzata per recuperare la decadenza maturata sull'impugnazione dell'atto presupposto ritualmente notificato; il vizio dedotto deve colpire il corretto oggetto dell'impugnazione e nei termini di legge.
  • La riduzione automatica per ius superveniens di un carico iscritto a ruolo di importo inferiore alla soglia legale opera indipendentemente dall'esito delle ulteriori censure e comporta l'espunzione della relativa pretesa dal giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenzaNullità

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