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Legge

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Normativa italiana090G0294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina i principi generali dell’azione amministrativa, i termini e le modalità del procedimento, la motivazione e la partecipazione degli interessati, nonché conferenza di servizi, pareri, valutazioni tecniche e accordi tra pubbliche amministrazioni. Molte disposizioni richiamano termini specifici e regole transitorie; alcune norme risultano modificate o abrogate nel tempo.

Principi e procedimento amministrativo

Principi generali del procedimento amministrativo

La legge detta i principi cardine dell’attività amministrativa e la struttura del procedimento. L’azione della pubblica amministrazione deve perseguire i fini stabiliti dalla legge ed essere improntata a economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, collaborazione e buona fede. Nei rapporti di natura non autoritativa, l’amministrazione opera secondo il diritto privato, salvo diversa previsione.

Ambito soggettivo e organizzazione interna

Le regole si applicano anche ai soggetti privati incaricati di attività amministrative, che devono garantire un livello di tutela non inferiore a quello delle pubbliche amministrazioni. Ogni amministrazione deve individuare per ciascun procedimento l’unità organizzativa responsabile, il responsabile del procedimento e, se necessario, il potere sostitutivo in caso di inerzia, con obblighi di pubblicazione e comunicazione agli interessati.

Conclusione del procedimento e termini

L’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, anche in forma semplificata quando la domanda sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In via generale, i procedimenti statali e degli enti pubblici nazionali si concludono entro 30 giorni, salvo termini diversi previsti da legge o da provvedimenti attuativi; per specifici procedimenti possono essere fissati termini fino a 90 giorni e, in casi di particolare complessità, fino a 180 giorni, con eccezioni per cittadinanza e immigrazione.

I termini decorrono dall’avvio d’ufficio o dal ricevimento dell’istanza e possono essere sospesi una sola volta, per massimo 30 giorni, per acquisire informazioni o certificazioni non già disponibili. È prevista la pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto, confrontati con i termini di legge.

Ritardo, silenzio e potere sostitutivo

Il ritardo o l’omissione del provvedimento rileva ai fini della performance e può comportare responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile. È disciplinata anche la tutela contro il silenzio amministrativo dal codice del processo amministrativo. Decorso inutilmente il termine, il soggetto o l’ufficio titolare del potere sostitutivo deve concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originario.

La legge prevede inoltre il risarcimento del danno ingiusto per ritardo doloso o colposo e, nei casi ammessi, un indennizzo per il mero ritardo nelle istanze di parte, con esclusioni per silenzio qualificato e concorsi pubblici.

Partecipazione, comunicazioni e motivazione

Sono previsti l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, i contenuti minimi della comunicazione, il diritto di intervento dei controinteressati e dei portatori di interessi diffusi, l’accesso agli atti e la presentazione di memorie e documenti. Nei procedimenti a istanza di parte, prima del diniego deve essere comunicato l’eventuale motivo ostativo, con possibilità per l’istante di presentare osservazioni entro 10 giorni.

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche; gli atti normativi e generali sono esclusi. Negli atti notificati devono essere indicati termine e autorità per il ricorso.

Conferenza di servizi

La disciplina della conferenza di servizi regola il coordinamento tra amministrazioni quando occorrono più pareri, assensi o intese. Sono previste conferenze istruttorie, decisorie, preliminari, semplificate asincrone e simultanee sincrone, con termini stringenti per richieste di integrazione, determinazioni delle amministrazioni e conclusione del procedimento. La determinazione finale sostituisce tutti gli atti di assenso necessari e può essere sospesa o impugnata nei casi di dissenso qualificato, con rimedi specifici per amministrazioni ambientali, paesaggistiche, culturali, sanitarie e per regioni o province autonome.

Pareri, valutazioni tecniche e accordi

Gli organi consultivi devono rendere i pareri obbligatori entro 20 giorni; per i pareri facoltativi devono indicare subito il termine, comunque non superiore a 20 giorni. Se l’organo consultivo richiede integrazioni istruttorie, il termine può essere interrotto una sola volta e il parere reso entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi richiesti. Le valutazioni tecniche sono regolate da un termine ordinario di 90 giorni, con meccanismi sostitutivi in caso di inerzia.

La legge disciplina inoltre gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento e gli accordi tra pubbliche amministrazioni, che devono essere motivati, stipulati per iscritto e, per gli accordi tra amministrazioni, dal 30 giugno 2014, sottoscritti con firma digitale o equivalente, salvo specifiche deroghe temporanee previste da norme successive.

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