Cassazione Civile, Ordinanza n. 01624/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da una precedente decisione passata in giudicato che aveva riconosciuto a un coerede il diritto di prelazione e riscatto ex art. 732 c.c. su una quota di beni ereditari venduti ad una società da altri coeredi. Dopo tale accertamento, il coerede ha convenuto in giudizio la società acquirente e i soci chiedendo il rilascio dei beni e il risarcimento del danno per il mancato godimento degli immobili occupati sine titulo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato una somma mensile a titolo di indennità di occupazione dal 10.5.1999; la Corte d’appello, invece, aveva spostato la decorrenza al 24.11.2015, data del passaggio in giudicato della sentenza sul retratto, ritenendo applicabili i principi sul possesso di buona fede e sul retratto agrario. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 8, L. 590/1965 e degli artt. 1147 e 1148 c.c., sostenendo che tali norme non erano pertinenti, perché la fattispecie riguardava un’azione risarcitoria da occupazione senza titolo conseguente al retratto successorio, il quale ha effetto retroattivo dalla data della vendita illegittima, e non dal giudicato della sentenza che lo accerta. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ha sostenuto la correttezza della decorrenza fissata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che la Corte d’appello aveva erroneamente trasposto alla controversia regole proprie della rivendica o del retratto agrario, trattando l’occupazione come se si fosse in presenza di un possesso di buona fede da parte dell’acquirente. Ha invece qualificato la domanda come azione risarcitoria per occupazione sine titulo, osservando che, una volta accolto il retratto successorio, il coerede retrattante deve considerarsi proprietario dei beni sin dalla data del rogito di vendita, per effetto retroattivo della sentenza costitutiva. Ne deriva che il danno da mancato godimento decorre dal 10.5.1999 e non dal passaggio in giudicato della precedente sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha deciso nel merito, dichiarando la decorrenza del risarcimento dalla data del rogito fino all’effettivo rilascio. Ha compensato integralmente le spese del primo grado e ha condannato i controricorrenti, in solido, alle spese del giudizio d’appello e di legittimità.
Norme richiamate
Il retratto successorio produce un effetto costitutivo con efficacia retroattiva rispetto alla vendita illegittima dei beni ereditari, sicché il coerede retrattante è considerato titolare dei beni sin dalla data del contratto.
La norma sulla buona fede del possessore non è applicabile alla fattispecie di occupazione sine titulo conseguente a retratto successorio, perché qui non viene in rilievo un possesso in buona fede da tutelare fino al giudicato.
La disciplina dei frutti dovuti dal possessore di buona o mala fede non governa il risarcimento del danno da occupazione senza titolo nel caso di retratto successorio.
Le questioni su addizioni o migliorie, che possono rilevare ai fini della buona o mala fede dell'occupante, non risultavano dedotte nel giudizio.
La Corte, esaurito il controllo di diritto e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione.
È stata dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto come vizio di legittimità.
art. 8, comma 8, L. 26 maggio 1965 n. 590
La norma sul retratto agrario è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la non pertinenza del parallelo operato dalla Corte d'appello, ma la Cassazione ha ritenuto corretta tale censura.
Massime di principio
- L'azione risarcitoria proposta dal coerede che abbia ottenuto il retratto successorio va distinta dalle azioni fondate sul possesso di buona fede: la decorrenza del risarcimento per occupazione senza titolo si collega alla data della vendita illegittima, non al passaggio in giudicato della sentenza che accerta il retratto.
- La sentenza che accoglie il retratto successorio ex art. 732 c.c. ha natura costitutiva ma effetti retroattivi: il retrattante è considerato proprietario dei beni dal momento dell'originario trasferimento, con conseguente irrilevanza del titolo dell'acquirente ai fini del mancato godimento successivo.
- Quando la questione riguarda il danno da occupazione sine titulo e non i frutti del possesso di buona fede, non è corretto applicare analogicamente gli artt. 1147 e 1148 c.c. né il regime del retratto agrario.
- Se la controversia è già completa quanto a prova del danno e quantificazione, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01625/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01626/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01627/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01638/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01642/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01643/2026 del 25/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →