Cassazione Civile, Ordinanza n. 01626/2026 del 25/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
Un ente proprietario di un magazzino ad uso commerciale ha agito ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo l'accertamento dell'occupazione senza titolo dell'immobile da parte di un soggetto, il rilascio del bene e il pagamento di una somma a titolo di risarcimento/indennità di occupazione, con importi anche per il periodo successivo fino alla riconsegna. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo provata l'illegittimità dell'occupazione e quantificando la pretesa economica. In appello il convenuto ha dedotto, tra l'altro, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza che aveva rigettato una domanda identica o sovrapponibile proposta dallo stesso ente per difetto di prova dell'occupazione abusiva; ha inoltre sostenuto che l'azione andasse qualificata come rivendicazione, con conseguente mancato assolvimento della probatio diabolica da parte dell'attore, e ha censurato la liquidazione del danno, ritenuta operata mediante criteri fiscali non utilizzabili ai fini risarcitori. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione, escludendo l'efficacia preclusiva della precedente decisione e confermando la prova della proprietà e del danno. In cassazione il soccombente ha riproposto tre motivi: violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per mancato rilievo del giudicato esterno; violazione degli artt. 99, 948, 2697, 1350 n. 1, 1325 n. 4, 1418, comma 2, c.c. e 112, 115 c.p.c. per errata qualificazione dell'azione come non rivendicatoria; violazione degli artt. 2697, 1226 e 2056 c.c. per la liquidazione del danno su base ritenuta impropria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo vincolante il giudicato esterno formatosi sulla sentenza precedente che aveva rigettato, per difetto di prova, la medesima domanda di accertamento dell'occupazione abusiva dell'immobile. Ha qualificato quel precedente come decisione di merito idonea al giudicato sostanziale, perché il rigetto per mancato assolvimento dell'onere probatorio integra una pronuncia sull'infondatezza della domanda e non una decisione di rito. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando l'inammissibilità della domanda proposta dall'ente attore, per preclusione da giudicato esterno. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Quanto alle spese, sono state compensate integralmente quelle del primo grado per il fatto che il giudicato non era stato tempestivamente dedotto in quella sede; le spese di appello e di legittimità sono state poste a carico dell'ente resistente, con liquidazione specificata nel dispositivo.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale preclude la riproposizione della medesima domanda tra le stesse parti quando il precedente provvedimento abbia deciso il merito del bene della vita controverso.
La formazione del giudicato interno/esterno impedisce di rimettere in discussione quanto già coperto da una decisione definitiva.
È il rito sommario introduttivo utilizzato dall'ente per ottenere rilascio e indennità di occupazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'azione fosse di rivendicazione e dovesse soggiacere alla relativa prova rigorosa.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla domanda giudiziale e alla sua qualificazione.
Richiamato sia per la prova della rivendicazione sia per la contestazione della liquidazione del danno; la Corte, sul primo motivo, ribadisce che il rigetto per difetto di prova è comunque decisione di merito idonea al giudicato.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza esame per assorbimento.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza esame per assorbimento.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza esame per assorbimento.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza esame per assorbimento.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza esame per assorbimento.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la liquidazione equitativa del danno, motivo poi assorbito.
Richiamato nel terzo motivo per contestare i criteri di liquidazione del danno, motivo poi assorbito.
La fondatezza del primo motivo ha determinato l'effetto espansivo interno, assorbendo i motivi ulteriori.
La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando l'inammissibilità della domanda per giudicato esterno.
Massime di principio
- L'eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche se sollevata per la prima volta in appello, poiché non è soggetta a preclusioni analoghe a quelle delle eccezioni in senso stretto e risponde a un rilievo pubblicistico.
- Una sentenza che rigetta la domanda per difetto di prova del fatto costitutivo non è una decisione di rito, ma una pronuncia di merito sull'infondatezza della pretesa, idonea a formare giudicato sostanziale se non impugnata.
- Il giudicato esterno preclude la riproposizione della stessa domanda quando vi siano identità di soggetti e di oggetto sostanziale della controversia; il giudice successivo deve rilevarne l'efficacia preclusiva e dichiarare l'inammissibilità della domanda se il precedente decide il bene della vita controverso.
- Quando l'accoglimento di un motivo elimina il presupposto logico-giuridico degli altri, questi ultimi restano assorbiti per effetto espansivo interno.
- Se la causa può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e pronunciare direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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