Cassazione Civile, Ordinanza n. 01627/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dalla richiesta del Comune di ottenere da una privato il pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione per fondi agricoli di sua proprietà, utilizzati in forza di una delibera comunale che prevedeva la futura stipula di un contratto di affitto agrario in deroga, mai poi stipulato. Il Comune aveva già agito per annualità pregresse; con la nuova causa chiedeva le indennità relative ad annualità successive. In primo grado la domanda fu accolta. In appello la parte privata contestò solo il quantum, sostenendo che la quantificazione fosse arbitraria, che occorresse fare riferimento al valore di mercato del canone o alle utilità economiche ricavabili dai terreni, e che fosse necessaria una consulenza tecnica d'ufficio; il Comune resistette. La Corte d'appello confermò la decisione, reputando attendibile la CTU svolta in secondo grado e irrilevanti le contestazioni sulla sua nullità. In cassazione la ricorrente articolò due motivi: 1) violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. per avere la Corte territoriale determinato il danno in via presuntiva senza prova adeguata del danno; 2) violazione dell'art. 195, comma 3, e dell'art. 196 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost., per non avere dichiarato la nullità della CTU, assumendo che le osservazioni dei consulenti di parte fossero state trasmesse al consulente d'ufficio e che questi le avesse omesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare, che il ricorso fosse redatto in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché carente di un'adeguata esposizione dei fatti processuali e della vicenda di merito, al punto da non consentire la piena comprensione delle censure. Ha inoltre osservato che il primo motivo era comunque inammissibile perché la ricorrente, in appello, aveva contestato solo la quantificazione del danno e non l'an debeatur, con conseguente formazione di giudicato interno su tale profilo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva negato, in fatto, l'esistenza di prova dell'inoltro delle osservazioni dei consulenti di parte al CTU; inoltre, le valutazioni di pertinenza e rilevanza delle note erano apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione, se non nei limiti del vizio motivazionale, non dedotto in modo idoneo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
testo applicabile ratione temporis
Il ricorso è inammissibile se privo di un'esposizione sufficiente dei fatti processuali tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda e le censure.
Invocato come norma sulla risarcibilità del danno; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo e per la preclusione derivante dal giudicato interno.
Richiamato quale criterio di liquidazione del danno aquiliano; la censura è stata reputata inammissibile.
Invocato per contestare la regolarità della consulenza tecnica; la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato in relazione alla CTU; la Corte ha escluso la nullità denunciata.
art. 111 Cost.
Invocato come parametro del giusto processo, ma non ritenuto violato nei termini prospettati.
Richiamato dal resistente in appello per eccepire l'inammissibilità del gravame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario esporre in modo compiuto e autosufficiente i fatti processuali rilevanti; una narrazione eccessivamente sintetica o incompleta può determinare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni che non siano state devolute al giudice di appello, quando sul punto si sia formato giudicato interno.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che attacca un profilo diverso da quello decisivo è inammissibile.
- Le valutazioni del giudice di merito sulla pertinenza, rilevanza e attendibilità delle risultanze istruttorie, incluse quelle della consulenza tecnica, non sono sindacabili in cassazione come riesame del fatto, salvo specifiche censure nei limiti consentiti dal vizio di motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01624/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01625/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01626/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01638/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01642/2026 del 25/01/2026
- ordinanza_civile · 25 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01643/2026 del 25/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →