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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Normativa italiana096G0697Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto-legge del 1996 con numerose modifiche tributarie e civilistiche: IRPEF e TUIR, IVA, accise, riscossione, imposta di registro/ipotecaria/catastale e trascrizione dei contratti preliminari. Contiene molte norme transitorie con effetti dal 1° gennaio, 1° aprile o fino al 31 dicembre 1997/1998/1999. Parzialmente superato da successivi interventi, ma resta in parte rilevante solo per disposizioni residue e per gli effetti storici.

Misure fiscali urgenti su imposte dirette e indirette, IVA, accise, riscossione e trascrizione dei preliminari

Misure fiscali urgenti e interventi su imposte, riscossione e preliminari

Il provvedimento introduce un ampio pacchetto di modifiche tributarie e civilistiche, con finalità di contrasto all’evasione, riassetto di alcuni prelievi indiretti e disciplina di aspetti specifici della riscossione. Una parte rilevante delle disposizioni ha efficacia limitata nel tempo, soprattutto per l’anno 1997 o fino a fine 1998/1999.

Imposte sui redditi

Vengono modificate varie disposizioni del TUIR. Le detrazioni per oneri comprendono anche spese per sussidi tecnici e informatici destinati a favorire autosufficienza e integrazione dei soggetti con handicap. Per opere dell’ingegno e brevetti industriali, la deduzione forfetaria delle spese è elevata al 25%.

Per i beni gratuitamente devolvibili viene riscritto il regime dell’ammortamento finanziario: in luogo dell’ammortamento ordinario è ammessa la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario, con precisazioni sul calcolo delle frazioni di concessione e abrogazione di una precedente previsione.

Per le imprese concessionarie e sub-concessionarie di opere pubbliche sono disciplinati gli accantonamenti deducibili in apposito fondo per spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili e per altre spese richiamate dalla norma, con limite del 5% del costo del bene e con cessazione della deducibilità al raggiungimento del fondo rispetto alle spese degli ultimi due esercizi.

È inoltre prevista una disposizione sull’acconto per i redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta: il versamento è pari al 20%.

Agevolazione IRPEF per mutui su interventi edilizi

Per l’IRPEF è riconosciuta una detrazione del 22% sugli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 5 milioni di lire complessive, relativi a mutui contratti nel 1997 per interventi edilizi di manutenzione, restauro e ristrutturazione richiamati dalla legge n. 457/1978. Un decreto ministeriale deve fissare condizioni e modalità di fruizione.

Previdenza complementare e ritenute

Alcune norme sulla previdenza complementare vengono interpretate in senso restrittivo, limitandone l’applicazione ai soli destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993. Vengono anche modificate regole di ritenuta alla fonte per specifici redditi e disposizioni collegate.

Interpretazione autentica su ritenute bancarie

Si chiarisce che banche italiane e filiali italiane di banche estere non devono applicare ritenute sugli interessi, premi e altri frutti percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche estere o filiali estere di banche italiane.

IVA: prestazioni, territorialità, aliquote e regimi speciali

Il decreto amplia la nozione di prestazioni di servizi includendo cessioni, concessioni e licenze relative a diritti o beni similari. In materia di territorialità vengono introdotte regole specifiche per le prestazioni di telecomunicazione, comprese ipotesi in cui il servizio si considera effettuato nel territorio dello Stato quando utilizzato in Italia.

Viene abrogata una previsione sui servizi internazionali non imponibili, e si estende il meccanismo di rettifica/variazione anche ai casi di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o esecutive infruttuose. È inoltre innalzato da 10 a 20 milioni il limite di riferimento per una disciplina dell’IVA.

Sono introdotte o modificate diverse aliquote e regimi agevolativi, tra cui:

  • cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli, carta da macero, stracci e altri materiali similari senza pagamento dell’imposta, con specifiche regole sugli obblighi formali;
  • estensione a semilavorati di metalli non ferrosi;
  • aliquota del 10% fino al 31 dicembre 1997 per manutenzione straordinaria degli edifici;
  • aliquota del 10% fino al 31 dicembre 1997 per alcune cessioni di animali vivi e relative carni/preparazioni;
  • proroga al 31 dicembre 1999 dell’indetraibilità IVA per taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli;
  • soppressione di un’aliquota ridotta per il gas metano nel Mezzogiorno.

Per il regime speciale agricolo vengono fissate per il 1997 percentuali di compensazione specifiche per bovini, suini, ovini, caprini e altri animali vivi. Sono inoltre disciplinate agevolazioni IVA per medicinali, ausili e sussidi tecnici/informatici per disabili, con applicazione dal 1° gennaio 1997 per le forniture e dal 1° aprile 1997 per alcune prestazioni di telecomunicazione.

Trascrizione dei contratti preliminari e tutela del promissario acquirente

Viene introdotto nel codice civile l’articolo 2645-bis sulla trascrizione dei contratti preliminari relativi ai contratti immobiliari indicati dall’articolo 2643. La trascrizione è ammessa per atti pubblici o scritture private autenticate o accertate giudizialmente, anche per edifici da costruire o in corso di costruzione.

Gli effetti della trascrizione del preliminare prevalgono sulle trascrizioni e iscrizioni successive contro il promittente alienante. Tuttavia cessano se entro un anno dalla data prevista per il definitivo, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non sia trascritto il definitivo o altro atto esecutivo o la domanda giudiziale.

Per i preliminari relativi a porzioni di edifici da costruire sono richieste indicazioni su superficie utile e quota millesimale; l’edificio si considera esistente quando è stato eseguito il rustico con mura perimetrali e copertura completata. È anche disciplinata la cancellazione della trascrizione.

Garanzie, privilegi e fallimento collegati ai preliminari

Si introduce un’ipoteca che, per specifici finanziamenti edilizi, prevale sulla trascrizione dei preliminari solo nei limiti della quota di debito accollata dal promissario acquirente. Inoltre, in caso di mancata esecuzione del preliminare trascritto, il promissario acquirente ottiene un privilegio speciale sul bene immobile, con limiti di opponibilità ai creditori ipotecari indicati dalla norma.

In caso di fallimento e scioglimento del contratto preliminare, il promissario acquirente può insinuarsi al passivo senza risarcimento del danno e con il privilegio speciale, se gli effetti della trascrizione non sono cessati prima della dichiarazione di fallimento.

Imposte indirette e tasse collegate ai preliminari

Sono adeguate le imposte ipotecaria e catastale prevedendo, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell’articolo 2645-bis, l’imposta in misura fissa. Vengono inoltre aggiornate norme su imposta di registro, bollo, tasse sui contratti di trasferimento di titoli o valori e alcuni regimi agevolativi per trasferimenti immobiliari destinati alla rivendita con obbligo di ritrasferimento entro tre anni.

Se l’agevolazione dell’1% per il ritrasferimento entro tre anni non si realizza, si applicano imposte ordinarie, soprattassa del 30% e interessi di mora.

Accise e consumi energetici

Sono riscritte varie regole del testo unico sulle accise: termini di pagamento, dichiarazioni annuali e rateazioni per gas metano, accertamento e versamento dell’imposta sull’energia elettrica, garanzie e cadenze di acconto. Per la benzina senza piombo è confermata fino al 31 dicembre 1998 l’aliquota specificata dalla norma richiamata.

Per gennaio 1997 è previsto che alcuni introiti siano versati interamente all’erario, con destinazione della quota regionale al Fondo sanitario nazionale; è inoltre stabilito che con provvedimenti ministeriali si conseguano maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato per il triennio 1997-1999.

Riscossione dei tributi

La disciplina della riscossione viene modificata in più punti: organizzazione del servizio, conservazione degli atti, compensi dei concessionari, dilazioni, comunicazioni e procedure di esecuzione. È introdotta una revisione dei compensi se la riduzione dei tributi riscossi supera il 10%, con facoltà di recesso del concessionario.

Si alza a 600.000 lire la soglia per la comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della cartella. Sono confermati i compensi per il 1997 e previsti nuovi criteri per il biennio 1998-1999.

Nel procedimento esecutivo si introducono, tra l’altro, nuovi limiti per l’esecuzione immobiliare, una disciplina del fermo amministrativo di veicoli e autoscafi, e la validità di certificati e atti telematici con asseverazione del concessionario.

Sospensione di pene pecuniarie tributarie degli eredi

In attesa dei decreti legislativi di revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto dell’intrasmissibilità dell’obbligazione tributaria per causa di morte. La sospensione si estende anche alle pene già iscritte a ruolo, con possibilità di disciplina operativa ministeriale.

Proroga della convenzione con il Consorzio nazionale dei concessionari

È prevista la facoltà per il Ministero delle finanze di prorogare al 31 dicembre 1998 la convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, per garantire la continuità delle attività di acquisizione, verifica, elaborazione e fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 e fino al 31 dicembre 1997.

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