Cassazione Civile, Ordinanza n. 13999/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2008: uno alla società, per maggior reddito d'impresa da imputare per trasparenza ai soci ex art. 5 TUIR, e uno al contribuente in proprio, per maggiore IRPEF in proporzione alla quota di partecipazione. Il contribuente aveva impugnato gli atti, deducendo, nei vari gradi di merito, che l'avviso societario fosse stato notificato a un ente già estinto, con conseguente invalidità anche dell'avviso ai soci; che la notifica agli ex soci fosse inesistente perché costoro non avevano più poteri rappresentativi; che vi fosse extrapetizione e comunque invalidità dell'accertamento unitario società-soci; che mancasse il verbale dell'ultimo incontro del contraddittorio endoprocedimentale; e che l'avviso fosse nullo per violazione delle garanzie partecipative e del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi su omessa pronuncia, violazione di norme sulla notifica, extrapetizione e violazione del contraddittorio procedimentale. Nelle more, egli chiedeva però di estinguere il giudizio per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla legge n. 197/2022, documentando domanda, ammissione, pagamento della prima rata e delle rate successive fino al 28/02/2026; anche l'Agenzia aderiva alla richiesta di definizione del contenzioso.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente l'istanza collegata alla definizione agevolata dei carichi ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022. Richiamando la disciplina applicabile e l'interpretazione autentica data dalle Sezioni Unite, ha ritenuto provato l'effettivo perfezionamento della definizione per l'avviso di accertamento ricompreso nei carichi oggetto di rottamazione, poiché risultavano la domanda di adesione, l'ammissione dell'Agente della riscossione e il pagamento della prima rata e di quelle successive già eseguite. Ha tuttavia precisato che, in presenza di un piano rateale ancora in corso fino al 2027, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, bensì l'estinzione del giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato solo come base dell'imputazione per trasparenza del reddito societario ai soci
invocato per lamentare omessa pronuncia ed extrapetizione nei motivi di ricorso
richiamato dal ricorrente in tema di validità della notificazione
richiamato dal ricorrente per sostenere gli effetti dell'estinzione della società sui rapporti e sugli atti notificati
art. 32, comma 1, n. 2, ultimo periodo, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per l'asserita omessa redazione del verbale dell'ultimo incontro in contraddittorio
art. 12, commi 4 e 7, L. n. 212/2000
richiamato per sostenere la nullità dell'avviso notificato prima del termine dilatorio di 60 giorni
art. 21-septies L. n. 241/1990
richiamato quale parametro di nullità dell'atto impositivo
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato insieme alle altre norme sulle garanzie del contribuente
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973
richiamato in tema di motivazione e validità dell'accertamento
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure di invalidità dell'atto
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
disciplinano la definizione agevolata dei carichi pendenti; la Corte ne applica la disciplina per dichiarare l'estinzione del giudizio
richiamato per il deposito della memoria prima dell'adunanza camerale
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
applicato per porre le spese a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la norma si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, comma 235, L. n. 197/2022
richiamato quale base della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
prevede l'impegno alla rinuncia ai giudizi e la sospensione in pendenza di pagamento; la Corte ne ricava il meccanismo processuale della definizione
art. 1, comma 241, L. n. 197/2022
richiamato quale documento da produrre ai fini dell'estinzione del giudizio
art. 12-bis d.l. n. 84/2025 conv. L. n. 108/2025
norma di interpretazione autentica richiamata dalle Sezioni Unite per stabilire quando si perfeziona la definizione ai fini dell'estinzione del giudizio
art. 3-bis d.l. n. 202/2024 conv. L. n. 15/2025
richiamato dalle Sezioni Unite come disciplina analoga della definizione agevolata e dei documenti da produrre
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 2480/2026?
null
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata dei carichi che comprende l'atto impugnato e documenta l'avvenuto pagamento della prima rata, il giudice deve verificare il perfezionamento della procedura ai fini dell'effetto estintivo del giudizio.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata non è necessario che sia stato integralmente eseguito il piano rateale, se la disciplina applicabile e la relativa interpretazione autentica individuano il perfezionamento nel pagamento della prima o unica rata.
- La cessazione della materia del contendere richiede l'integrale soddisfazione della pretesa o comunque un assetto definitivo incompatibile con la prosecuzione del giudizio; in presenza di un piano di pagamento ancora in corso, può invece farsi luogo alla sola estinzione del giudizio secondo la disciplina speciale.
- La disciplina delle spese nel giudizio tributario estinto per definizione agevolata segue la regola speciale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, con imputazione delle spese alla parte che le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio non riconducibili ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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