Cassazione Civile, Ordinanza n. 13866/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina da una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania che, definendo un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di numerose cartelle esattoriali di rilevante valore economico, ha rigettato il ricorso e liquidato le spese di lite in via forfettaria in euro 250,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario. La parte soccombente ha proposto un primo ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione dei parametri forensi e del principio dell'equo compenso, deducendo la violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi professionali e delle spese processuali. Ha inoltre presentato un secondo ricorso identico, per errore informatico, contro la stessa sentenza. Nel ricorso ritenuto ammissibile, la censura verteva sul fatto che la liquidazione era stata effettuata in misura inferiore ai minimi tariffari previsti dallo scaglione di valore applicabile, senza adeguata motivazione dello scostamento, in contrasto con la disciplina dei parametri forensi vigente alla data del deposito della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché diretti contro la stessa sentenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso, perché non risultava notificato alla controparte e la stessa ricorrente aveva riconosciuto che si trattava di una duplicazione del primo ricorso per errore materiale. Quanto al primo ricorso, lo ha accolto ritenendo fondata la doglianza sulla liquidazione delle spese: ha affermato che, nel caso di specie, il giudice di merito aveva liquidato le spese in modo forfettario e immotivato, al di sotto dei valori minimi del d.m. n. 55/2014 applicabili ratione temporis, pur a fronte di un valore della lite indicato in euro 192.032,00. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania in diversa composizione, che dovrà procedere a una nuova liquidazione delle spese di lite e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base per la riunione di due ricorsi avverso la medesima pronuncia, per ragioni di connessione e identità dell'oggetto
art. 375, secondo comma, c.p.c.
indicato tra le norme che consentono la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la fissazione del procedimento in camera di consiglio
menzionato in relazione alla rinuncia ai termini per consentire la trattazione unitaria dei due procedimenti
richiamato tra le norme poste a fondamento della censura sulla liquidazione dei compensi professionali
richiamato a sostegno del principio dell'equo compenso e dei parametri forensi
richiamato come norma sui parametri per la liquidazione dei compensi, ritenuti inderogabili nei limiti minimi
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
citato tra le norme richiamate nel motivo di ricorso sulla liquidazione delle spese
richiamato come norma sulla soccombenza e sulla condanna alle spese
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il profilo della motivazione della sentenza sulle spese
indicato come parametro dei vizi dedotti in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato insieme al comma 1-quater quale base del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, quando il giudice applica i parametri forensi deve rispettare i valori minimi previsti dalla tabella vigente ratione temporis, se la statuizione non è divenuta definitiva.
- La liquidazione delle spese può essere sindacata in cassazione quando il giudice si discosti dai parametri in modo non giustificato o riduca le voci esposte in nota spese senza adeguata motivazione.
- La liquidazione forfettaria e immotivata delle spese è illegittima se non consente di comprendere le ragioni della riduzione rispetto al valore della controversia e allo scaglione tariffario applicabile.
- Se vengono proposti due ricorsi contro la medesima sentenza, il giudice può riunirli; tuttavia il ricorso non notificato alla controparte è inammissibile.
- La violazione dei minimi tariffari e dell'obbligo di motivazione sulla liquidazione delle spese giustifica la cassazione con rinvio per nuova statuizione sulle spese.
- rami
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