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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13862/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e sanzioni relative al 2011 emesso nei confronti di una società a socio unico, del soggetto indicato come amministratore di fatto della società in proprio e di un terzo. A seguito della definitività dell'accertamento fu emessa un'intimazione di pagamento per riscossione frazionata. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione deducendo, in sostanza, che l'avviso presupposto non gli fosse stato notificato personalmente e che l'atto fosse rivolto soltanto alla società, distinta dalla persona fisica. I giudici di merito avevano accolto tale impostazione. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e irriducibilmente contraddittoria; 2) violazione delle norme sull'impugnabilità dell'intimazione, sostenendo che essa può essere contestata solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'avviso di accertamento definitivo; 3) violazione della disciplina sulla responsabilità del soggetto che opera come amministratore di fatto e sulla responsabilità solidale per le sanzioni. Il contribuente ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente, ha accolto il primo motivo del ricorso ravvisando una motivazione solo apparente e contraddittoria nella sentenza impugnata, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per nuovo esame dei fatti e delle questioni di diritto nonché per le spese. La Corte ha precisato che il giudice di rinvio dovrà riesaminare il contenuto dell'avviso di accertamento e stabilire se la pretesa erariale fosse stata rivolta anche alla persona fisica in proprio, senza attribuire rilievo decisivo alla sola modalità di notifica.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità è stata respinta perché il ricorso consentiva di comprendere con precisione le doglianze e i passaggi della sentenza impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 4; primo comma, n. 3; primo comma, n. 5

    Il vizio di motivazione, nel testo applicabile, non consente più la censura per omessa o insufficiente motivazione ma solo per omesso esame di un fatto decisivo; resta deducibile, invece, la motivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria come nullità della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva; la sua violazione integra nullità quando la motivazione è solo apparente o contraddittoria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere intellegibile e non perplessa o contraddittoria.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012

    La Corte richiama la riforma dell'art. 360 c.p.c. per delimitare il vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • l. 134/2012

    Legge di conversione richiamata per l'entrata in vigore della nuova disciplina del vizio motivazionale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte osserva la disciplina della doppia conforme e i suoi limiti applicativi al vizio motivazionale.

  • art. 2909 c.c.

    Non vi era alcun giudicato sostanziale perché la decisione di merito era stata impugnata e non era definitiva.

  • art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. 546/1992

    L'intimazione di pagamento traeva origine dalla riscossione frazionata dopo la definitività della sentenza sull'accertamento.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo come norma sull'impugnabilità degli atti della riscossione, motivo poi assorbito.

  • art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel secondo motivo come disciplina della notificazione degli atti tributari, motivo poi assorbito.

  • art. 11 d.lgs. 472/1997

    Richiamato nel terzo motivo in tema di responsabilità/sanzioni, motivo assorbito.

  • art. 7 d.l. 269/2003

    Richiamato nel terzo motivo sulla riferibilità delle sanzioni, motivo assorbito.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando il giudice afferma una cosa e subito dopo il suo contrario su un punto decisivo, rendendo incomprensibile la ratio della decisione; tale vizio integra nullità della sentenza deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 4.
  • Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo della pretesa tributaria conta il contenuto sostanziale dell'avviso di accertamento al momento della sua formazione, non la sola modalità con cui esso è stato notificato.
  • La notificazione dell'atto amministrativo tributario è una condizione di efficacia e non un requisito di esistenza dell'atto: per stabilire a chi sia rivolta la pretesa occorre guardare al testo dell'atto e all'assetto della contestazione in esso contenuto.
  • In sede di legittimità non è consentito il sindacato sul merito del fatto quando la censura mira solo a una nuova valutazione delle prove; è però deducibile la contraddittorietà insanabile della motivazione come vizio di nullità.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità va respinta quando il ricorso ricostruisce il processo, individua i capi impugnati e consente di comprendere le ragioni di censura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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