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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Normativa italiana072U0633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il D.P.R. n. 633/1972 disciplina l’IVA, individuando operazioni imponibili, cessioni di beni e prestazioni di servizi, soggetti esercenti imprese, arti e professioni, momento di effettuazione ed esigibilità, buoni-corrispettivo e territorialità. Il testo fornito comprende le disposizioni aggiornate fino al 2025 e alcune decorrenze specifiche, tra cui le regole sulle interfacce elettroniche applicabili dal 1° luglio 2021.

Disciplina generale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Disciplina generale dell’imposta sul valore aggiunto

Il provvedimento costituisce la disciplina generale dell’IVA. Il contenuto fornito definisce il presupposto oggettivo e soggettivo dell’imposta, le principali categorie di operazioni, il momento di effettuazione e l’esigibilità, nonché alcune regole sulla territorialità e sui buoni-corrispettivo.

Operazioni soggette a IVA

L’imposta si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti o professioni, nonché alle importazioni effettuate da chiunque.

Cessioni di beni

Sono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di qualsiasi genere. Sono equiparate alle cessioni, tra l’altro:

  • le vendite con riserva di proprietà;
  • le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti;
  • i passaggi di beni tra committente e commissionario;
  • determinate cessioni gratuite di beni;
  • la destinazione di beni al consumo personale o familiare o a finalità estranee all’attività;
  • le assegnazioni ai soci effettuate da società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni.

Le cessioni gratuite sono escluse quando riguardano beni estranei all’attività propria dell’impresa, di costo unitario non superiore a 50 euro, oppure beni per i quali non sia stata detratta l’IVA all’acquisto o all’importazione.

Non costituiscono cessioni di beni, tra le altre, le operazioni aventi a oggetto denaro o crediti in denaro, le cessioni o i conferimenti di aziende o rami d’azienda, le cessioni di terreni non edificabili, i campioni gratuiti di modico valore, i passaggi derivanti da fusioni, scissioni o trasformazioni societarie — alle condizioni previste —, i valori bollati e postali e determinate cessioni di prodotti alimentari e di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio. Alcune lettere dell’elenco risultano soppresse.

Cessioni facilitate da interfacce elettroniche

Il soggetto passivo che facilita tramite un’interfaccia elettronica, quale marketplace, piattaforma o portale, determinate vendite è considerato il soggetto che effettua la cessione e, ai fini dell’operazione, cessionario e rivenditore.

La regola riguarda:

  • vendite a distanza intracomunitarie e cessioni interne effettuate da soggetti non stabiliti nell’Unione europea a favore di non soggetti passivi;
  • vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, contenuti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Prestazioni di servizi

Sono prestazioni di servizi, verso corrispettivo, quelle derivanti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e, in generale, da obbligazioni di fare, non fare o permettere. Sono inoltre comprese:

  • locazioni, affitti e noleggi;
  • cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d’autore, invenzioni, modelli, disegni, processi, formule, marchi e insegne;
  • prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, incluse alcune operazioni su crediti, cambiali e assegni;
  • somministrazioni di alimenti e bevande;
  • cessioni di contratti.

Sono considerate prestazioni di servizi anche alcune operazioni gratuite o destinate all’uso personale o familiare, quando l’IVA sugli acquisti relativi alla loro esecuzione sia detraibile e il valore dell’operazione superi 50 euro. Sono previste esclusioni per specifiche prestazioni a favore del personale, per attività sociali, sanitarie, educative, ricreative e per determinate attività di divulgazione o comunicazione di interesse pubblico.

Sono escluse dalla nozione di prestazione di servizi, tra le altre, alcune cessioni di diritti d’autore effettuate dagli autori o loro aventi causa, i prestiti obbligazionari, le cessioni di determinati contratti, i conferimenti e passaggi societari espressamente indicati, nonché alcune prestazioni di mandato, mediazione e commissione.

Per gli enti del Terzo settore, il testo richiama il regime temporale previsto dal relativo codice: le disposizioni del Titolo X si applicano, salvo eccezioni, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, comunque secondo le decorrenze stabilite dalla normativa speciale.

Esercizio di imprese

Per esercizio di imprese si intende l’esercizio abituale, anche non esclusivo, di attività commerciali o agricole, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi non compresi nell’articolo 2195 del codice civile.

Sono sempre considerate effettuate nell’esercizio d’impresa le cessioni e prestazioni rese da società di persone e di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione, società di armamento, società estere e società di fatto. La stessa regola opera per enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, organizzazioni prive di personalità giuridica e società semplici che abbiano per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole.

Per gli enti che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale o agricola, rilevano ai fini IVA le sole operazioni compiute nell’esercizio di tali attività. Sono considerate commerciali anche alcune operazioni rese ai soci, associati o partecipanti dietro pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari.

Sono qualificate in ogni caso come commerciali, anche se esercitate da enti pubblici, attività quali produzione e vendita di beni, erogazione di acqua, gas ed energia, gestione di fiere, mense e spacci, trasporto, deposito, attività turistiche e alberghiere, servizi portuali e aeroportuali, pubblicità, telecomunicazioni e radiodiffusione.

Sono invece escluse dall’attività commerciale alcune operazioni svolte nell’esercizio di pubblica autorità, determinate operazioni della Banca d’Italia, la gestione di mense e spacci riservati al personale militare o di polizia, taluni servizi mutualistici, le operazioni istituzionali degli organi costituzionali e specifiche prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale.

Sono inoltre previste esclusioni per il mero possesso e gestione di determinate unità immobiliari, mezzi di trasporto, complessi sportivi o ricreativi destinati al godimento personale dei soci, nonché per il possesso non strumentale di partecipazioni, obbligazioni o titoli detenuti al fine di percepire i relativi frutti, in assenza di strutture dirette all’esercizio di attività finanziaria o di gestione delle partecipate.

Le modifiche relative agli enti non commerciali e alle attività commerciali hanno avuto decorrenze differenziate. Il testo segnala, in particolare, ulteriori decorrenze dal 1° gennaio 2024, 1° luglio 2024, 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e, per alcune modifiche, 1° gennaio 2036.

Esercizio di arti e professioni

L’esercizio di arti e professioni consiste nello svolgimento abituale, anche non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio associato dell’attività.

Non rientrano nell’esercizio di arti e professioni, quando rese da soggetti che non svolgono abitualmente altre attività autonome:

  • le prestazioni inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • le prestazioni di lavoro degli associati in partecipazione;
  • l’attività di levata dei protesti svolta dai segretari comunali;
  • le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate.

Momento di effettuazione delle operazioni

Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento della stipulazione. Le cessioni di beni mobili rilevano, di regola, al momento della consegna o spedizione. Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente, l’operazione rileva quando tali effetti si producono e, per i beni mobili, comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione, salvo le ipotesi espressamente escluse.

Sono previste regole speciali per:

  • cessioni per atto della pubblica autorità e cessioni periodiche o continuative, rilevanti al pagamento;
  • passaggi tra committente e commissionario, rilevanti alla vendita al terzo;
  • destinazione dei beni al consumo personale o a finalità estranee, rilevante al prelievo;
  • contratti estimatori, rilevanti alla rivendita o alla scadenza del termine, comunque dopo un anno dalla consegna;
  • assegnazioni di abitazioni ai soci di cooperative edilizie a proprietà divisa, rilevanti al rogito notarile.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al pagamento del corrispettivo. Le prestazioni gratuite o per uso personale previste dalla disciplina specifica rilevano quando sono rese oppure, se periodiche o continuative, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se la fattura è emessa o il corrispettivo è pagato, in tutto o in parte, prima dell’evento ordinario, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.

Esigibilità dell’imposta e regole speciali

L’IVA diviene esigibile, di regola, nel momento in cui l’operazione si considera effettuata. Per specifiche cessioni e prestazioni rese a soggetti pubblici, soci, associati o partecipanti, per determinati prodotti farmaceutici e per le prestazioni degli autotrasportatori, l’esigibilità è differita al pagamento del corrispettivo, salva la facoltà di applicare la regola ordinaria.

Per alcune cessioni documentate secondo la disciplina richiamata nel testo, l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello di effettuazione.

Per le prestazioni di servizi disciplinate dall’articolo 7-ter, rese da soggetti non stabiliti a soggetti passivi stabiliti in Italia, e per determinate prestazioni rese da soggetti stabiliti in Italia a soggetti passivi non stabiliti, l’operazione si considera effettuata al momento dell’ultimazione o, se periodica o continuativa, alla maturazione dei corrispettivi. In caso di pagamento anticipato, rileva la data del pagamento per l’importo corrisposto. Se la prestazione continuativa dura oltre un anno senza pagamenti parziali, rileva alla fine di ciascun anno solare fino all’ultimazione.

Per le cessioni effettuate tramite il soggetto considerato cessionario e rivenditore ai sensi dell’articolo 2-bis, l’operazione e l’esigibilità dell’imposta si collocano al momento dell’accettazione del pagamento del corrispettivo. La disciplina si applica alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Buoni-corrispettivo

Il buono-corrispettivo è uno strumento che deve essere accettato come corrispettivo, totale o parziale, di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che individua i beni o servizi interessati, i potenziali cedenti o prestatori o le condizioni generali di utilizzo.

Il buono è monouso quando, al momento dell’emissione, è nota la disciplina IVA applicabile all’operazione cui dà diritto. In tal caso ogni trasferimento precedente alla cessione o prestazione costituisce effettuazione dell’operazione. Se il bene o servizio è fornito da un soggetto diverso dall’emittente, la prestazione si considera resa nei confronti dell’emittente.

Il buono è multiuso quando, al momento dell’emissione, non è nota la disciplina IVA applicabile. I trasferimenti precedenti all’accettazione non costituiscono effettuazione della cessione o prestazione. L’operazione rileva quando il buono è accettato come corrispettivo, secondo le regole ordinarie dell’articolo 6; i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini IVA.

Le disposizioni sui buoni-corrispettivo si applicano ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

Territorialità: definizioni

Ai fini IVA, per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano.

Il territorio della Comunità coincide con quello individuato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con le esclusioni territoriali indicate per Grecia, Germania, Francia, Spagna, Finlandia e isole Anglo-Normanne. Monaco, Isola di Man e le zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia sono considerate comprese, rispettivamente, nei territori di Francia, Regno Unito e Cipro.

È soggetto passivo stabilito in Italia quello domiciliato o residente nel territorio dello Stato, senza domicilio all’estero, nonché la stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Il testo definisce inoltre il trasporto intracomunitario di beni, la parte comunitaria del trasporto passeggeri e la locazione, anche finanziaria, il noleggio o simili a breve termine di mezzi di trasporto. Il breve termine è fissato in un periodo non superiore a 30 giorni, elevato a 90 giorni per i natanti.

Territorialità delle cessioni di beni

Le cessioni di beni, salvo le deroghe previste, si considerano effettuate in Italia quando riguardano beni immobili o beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio dello Stato. Rientrano inoltre le cessioni di beni spediti da altro Stato membro e installati, montati o assemblati in Italia dal fornitore o per suo conto.

Il testo fornito si interrompe nella disciplina delle cessioni effettuate a bordo di navi, aeromobili o treni durante la parte comunitaria di un trasporto passeggeri; pertanto non contiene gli ulteriori criteri territoriali applicabili alle fattispecie successive.

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