LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di bilancio per il 2023 dispone misure temporanee contro il caro energia, tra cui crediti d’imposta per imprese, riduzioni degli oneri e agevolazioni per famiglie, oltre a un tetto sui ricavi elettrici dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Interviene inoltre su regimi fiscali, lavoro e sostegni settoriali. Il testo fornito si interrompe al comma 66 e non consente di ricostruire la legge nel suo complesso.
Legge di bilancio 2023: misure energetiche, fiscali e finanziarie
Legge di bilancio 2023: misure energetiche e fiscali
La disposizione riportata definisce limiti di finanza pubblica per il triennio 2023-2025 e introduce interventi temporanei di sostegno contro il caro energia, misure fiscali per imprese e persone fisiche e modifiche a discipline agevolative. Il testo disponibile termina durante il comma 66; il riassunto riguarda pertanto esclusivamente i commi forniti.
Saldi di finanza pubblica
Per il 2023, 2024 e 2025 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono quelli indicati nell’allegato 1. Il ricorso al mercato è considerato al netto delle operazioni di rimborso anticipato o ristrutturazione di passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Crediti d’imposta per i costi energetici delle imprese
Per le spese sostenute nel primo trimestre 2023 sono riconosciuti crediti d’imposta alle imprese che soddisfano le condizioni previste:
- alle imprese a forte consumo di energia elettrica incluse nell’elenco 2023 della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), se il costo medio della componente energia del quarto trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi e tenuto conto degli eventuali contratti di durata, è aumentato di oltre il 30% rispetto al quarto trimestre 2019, spetta un credito pari al 45% della spesa per energia acquistata e utilizzata. Il credito riguarda anche l’energia autoprodotta e autoconsumata; in tal caso il confronto considera la variazione del prezzo unitario dei combustibili e il calcolo usa il prezzo unico nazionale medio del primo trimestre 2023;
- alle altre imprese con contatore elettrico di potenza disponibile almeno pari a 4,5 kW, se il costo medio della componente energia del quarto trimestre 2022 è aumentato di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, spetta un credito del 35% della spesa per energia acquistata e utilizzata nel primo trimestre 2023, documentata con fatture;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale incluse nell’elenco 2023 CSEA e alle altre imprese spetta un credito del 45% della spesa per gas consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo medio MI-GAS del quarto trimestre 2022 è aumentato di oltre il 30% rispetto al quarto trimestre 2019.
Se, per i crediti elettrici e gas riconosciuti alle imprese non energivore, il venditore è lo stesso nel quarto trimestre 2019, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023, il cliente può chiedergli una comunicazione con il calcolo dell’incremento di costo e del credito spettante. Il venditore deve inviarla entro 60 giorni dalla fine del periodo agevolato; l’ARERA ne definisce il contenuto e le sanzioni per l’inadempimento entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge.
I crediti energetici sono utilizzabili in compensazione entro il 16 novembre 2023; non concorrono al reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP e sono cumulabili con altri aiuti sui medesimi costi solo entro il costo sostenuto. Possono essere ceduti per intero, con una cessione libera e fino a due ulteriori cessioni esclusivamente a banche, intermediari qualificati, società di gruppi bancari o imprese di assicurazione. La cessione richiede il visto di conformità; i contratti che violano i limiti sono nulli. Il cessionario utilizza il credito entro la stessa scadenza del 16 novembre 2023. Il MEF monitora la fruizione.
Riduzione degli oneri energetici e sostegno agli utenti
Per il primo trimestre 2023 l’ARERA annulla gli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A copertura è trasferito alla CSEA un importo di 963 milioni di euro entro il 28 febbraio 2023.
Per il gas naturale, nel primo trimestre 2023 l’ARERA applica una componente negativa degli oneri generali agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a 3.043 milioni di euro, e mantiene azzerate le altre aliquote per 500 milioni. La spesa complessiva autorizzata è di 3.543 milioni, trasferita alla CSEA in tre tranche: 1.200 milioni entro il 31 marzo, 1.200 milioni entro il 30 aprile e 1.143 milioni entro il 31 maggio 2023.
È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un fondo di 220 milioni di euro per il 2023 per contenere gli effetti del caro gas sugli utenti finali. Fino al 30 settembre 2023 l’ARERA individua il fabbisogno, prioritariamente per reintegrare le morosità degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza; le eventuali risorse residue riducono gli oneri generali gas nel 2023. Nei limiti di un fabbisogno massimo di 50 milioni di euro, l’ARERA può inoltre sospendere fino al 31 gennaio 2023 le procedure di interruzione della fornitura gas per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.
Sono autorizzati 350 milioni di euro per compensare i costi del responsabile del bilanciamento del gas relativi al servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio e 452 milioni per i costi relativi al premio giacenza e al contratto per differenze a due vie. I trasferimenti alla CSEA sono commisurati al fabbisogno effettivo comunicato dall’ARERA; le eventuali somme residue sono destinate alla riduzione degli oneri generali gas nel 2023.
Agevolazioni per famiglie e fiscalità dei consumi energetici
Per il 2023 accedono alle agevolazioni elettriche e alla compensazione gas i nuclei familiari con ISEE valido fino a 15.000 euro. Per il primo trimestre 2023 l’ARERA ridetermina, entro il limite complessivo di 2.400 milioni di euro, i bonus elettrici per clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute e la compensazione gas, considerando l’ISEE e prevedendo risparmi più elevati per le famiglie interessate. A tal fine sono trasferiti alla CSEA 2.515 milioni entro il 31 marzo 2023.
Le forniture di gas metano per combustione, per usi civili e industriali, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sono assoggettate all’IVA del 5%. L’aliquota ridotta si applica anche ai successivi conguagli riferibili, anche solo in parte, a quei mesi. La stessa aliquota si applica alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas nell’ambito di contratti servizio energia per consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Anche le forniture di teleriscaldamento contabilizzate per i consumi stimati o effettivi di gennaio-marzo 2023 sono assoggettate all’IVA del 5%, compresi i conguagli riferibili a tali mesi. Le modalità attuative dovevano essere definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’ARERA, entro il 28 febbraio 2023.
Oneri nucleari e misure per il mercato del gas
In prima attuazione, gli oneri nucleari relativi alle attività nucleari residue e alle compensazioni territoriali non sono più riscossi dai fornitori. Dal 2023 le relative misure sono finanziate nei limiti delle risorse autorizzate: 400 milioni di euro annui, di cui 15 milioni destinati alle compensazioni territoriali, trasferiti alla CSEA entro il 28 febbraio di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno l’ARERA comunica ai ministeri competenti l’aggiornamento del piano delle attività, anche per eventuali rimodulazioni finanziarie. Sono abrogate specifiche disposizioni delle leggi n. 311/2004 e n. 266/2005; entro il 30 settembre 2023 l’ARERA deve presentare proposte per estendere il nuovo regime ad altre tipologie di oneri generali.
Per favorire liquidità e stabilità nei mercati finanziari in cui si forma il prezzo di riferimento del gas, MEF e Ministero dell’ambiente individuano, entro 30 giorni dall’entrata in vigore, uno o più intermediari finanziari abilitati, con convenzione e nel rispetto della disciplina dei mercati. Sono autorizzati 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per pratiche di mercato volte a migliorare la liquidità, anche mediante proposte continuative di acquisto e vendita.
Tetto sui ricavi di mercato dell’energia elettrica
Dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023 si applica, in attuazione del regolamento (UE) 2022/1854, un tetto sui ricavi di mercato per l’energia elettrica immessa in rete da determinate fonti rinnovabili e non rinnovabili. Il meccanismo di compensazione a una via riguarda i ricavi dei produttori e, se presenti, degli intermediari che operano per loro conto, a prescindere dal mercato o dall’orizzonte temporale dell’operazione.
Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di mercato e un prezzo di riferimento di 180 euro/MWh. Per le tecnologie con costi di generazione superiori, l’ARERA determina un valore specifico considerando costi di investimento ed esercizio e un’equa remunerazione; per alcuni impianti incentivati a una via il riferimento è il maggiore tra 180 euro/MWh e la tariffa spettante. Il prezzo di mercato è la media mensile del prezzo zonale orario, ponderata per la produzione degli impianti non programmabili e aritmetica per quelli programmabili, salvo i contratti anteriori alla legge non ricadenti nelle esclusioni, per i quali vale il prezzo contrattuale. Se la differenza risulta negativa, il GSE conguaglia o richiede l’importo al produttore.
I produttori, su richiesta del GSE, trasmettono entro 30 giorni una dichiarazione sostitutiva con le informazioni necessarie. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore l’ARERA definisce le modalità di attuazione. Sono esclusi, tra gli altri, gli impianti fino a 20 kW, specifiche forniture, i contratti anteriori al 1° dicembre 2022 non collegati ai prezzi spot e non superiori al prezzo di riferimento, determinati contratti di ritiro GSE, gli impianti rinnovabili con incentivi a due vie o tariffa fissa omnicomprensiva e l’energia condivisa in comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo. Per i gruppi societari rilevano i contratti tra imprese del gruppo e soggetti esterni.
I proventi sono versati al bilancio dello Stato fino a 1.400 milioni di euro e a copertura degli eventuali maggiori oneri dei crediti energetici; le eccedenze alimentano un fondo ministeriale per misure coerenti con il regolamento UE.
Enti locali, riduzione dei consumi e sostegni settoriali
È istituito un fondo di 400 milioni di euro per il 2023 per gli enti locali, ripartito in 350 milioni ai comuni e 50 milioni a città metropolitane e province. Il riparto è disposto con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-città, entro il 31 marzo 2023, in relazione alle spese per utenze di elettricità e gas, considerando anche i dati SIOPE.
Per ridurre i consumi elettrici nelle ore di picco è istituito un servizio concorsuale affidato da Terna e aperto a clienti o gruppi di clienti che si impegnano a ridurre i consumi fino al 31 marzo 2023. Terna doveva presentare la proposta entro cinque giorni dall’entrata in vigore; il Ministero dell’ambiente la approva sentita l’ARERA. Il servizio è coordinato con la procedura per i carichi industriali interrompibili e può essere esteso, su base annuale, alla riduzione indiretta dei consumi di gas nel 2023. È autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per il 2023.
Alle imprese agricole, della pesca e agromeccaniche (codice ATECO 01.61) spetta un credito d’imposta del 20% sulle spese, al netto dell’IVA, per benzina e gasolio acquistati nel primo trimestre 2023 e utilizzati per la trazione dei mezzi. Per le imprese agricole e della pesca il beneficio si estende ai carburanti utilizzati per riscaldare serre e fabbricati produttivi destinati all’allevamento. Il credito è compensabile entro il 31 dicembre 2023, non concorre al reddito d’impresa o alla base imponibile IRAP e può essere cumulato senza superare il costo sostenuto. La cessione segue limiti e condizioni analoghi a quelli dei crediti energetici, incluso il visto di conformità; il MEF monitora la fruizione e il regime è subordinato alle norme UE sugli aiuti di Stato.
Il fondo per le imprese della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano è rifinanziato per 1,5 milioni di euro nel 2023, nel rispetto del quadro temporaneo UE di crisi. Un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore, stabilisce riparto tra nuove domande e domande precedenti non finanziate, recupero e riassegnazione delle risorse inutilizzate e soggetto attuatore.
È prorogato al 31 dicembre 2023 il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 2 marzo 2018. La proroga è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Regimi fiscali delle persone fisiche e dei lavoratori
Per il regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014, il limite di ricavi o compensi è innalzato da 65.000 a 85.000 euro. Il regime cessa dall’anno stesso in cui ricavi o compensi superano 100.000 euro; in tale caso l’IVA è dovuta dalle operazioni che determinano il superamento.
Solo per il 2023, le persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario possono assoggettare a imposta sostitutiva del 15% una quota incrementale del reddito, entro una base imponibile massima di 40.000 euro. La quota è data dalla differenza tra il reddito 2023 e il maggiore reddito dichiarato nel triennio 2020-2022, ridotta del 5% di quest’ultimo. La quota assoggettata all’imposta sostitutiva resta rilevante per la verifica di requisiti reddituali relativi a deduzioni, detrazioni e benefici. Per gli acconti IRPEF e addizionali del 2024 si assume l’imposta che sarebbe risultata senza tale regime.
Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le liberalità dei clienti riversate ai lavoratori costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salvo rinuncia scritta, sono assoggettate a imposta sostitutiva del 5%, entro il 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni. Sono escluse dalla base contributiva e assicurativa e dal calcolo del TFR. La disposizione riguarda il settore privato e lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro; il sostituto d’imposta applica l’imposta e si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie regole sulle imposte dirette per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso. Il testo fornito include inoltre un comma 58-bis che estende il trattamento alle persone che svolgono lavoro subordinato tramite piattaforme digitali, richiamando la direttiva (UE) 2024/2831.
Per i premi e le somme erogati nel 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%. L’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, inizialmente prevista dal 1° gennaio 2023, è differita al 1° gennaio 2024.
Ammortamento dei fabbricati strumentali
Per le imprese che operano nei settori e con i codici ATECO elencati nel testo, le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati nell’attività sono deducibili in misura non superiore a quella calcolata applicando al costo il coefficiente del 6%. Il testo fornito si interrompe durante l’elenco dei codici ATECO del comma 66, perciò non è possibile riportare l’elenco completo dei settori ammessi.
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