Salta al contenuto
Decreto legge

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Normativa italiana24G00227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge proroga e ridefinisce numerose scadenze, con effetti principalmente nel 2025-2027 e alcune disposizioni fino al 2029. Interviene su assunzioni pubbliche, prescrizione e sanzioni contributive, protezione temporanea per sfollati ucraini, aiuti di Stato, finanza pubblica e agevolazioni fiscali, nonché su personale e servizi sanitari. Prevede inoltre la riammissione alla definizione agevolata dei debiti decaduti e differimenti per dichiarazioni fiscali 2025.

Proroghe di termini e misure urgenti in materia di pubblica amministrazione, sicurezza, finanza, fisco e salute

Proroghe di termini e misure urgenti per le amministrazioni pubbliche

Il decreto interviene su scadenze e regimi temporanei in diversi settori, per assicurare la continuità amministrativa e consentire il completamento di procedure e attività in corso. Le disposizioni comprendono modifiche con termini che arrivano, a seconda della materia, dal 2025 al 2029.

Assunzioni e organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Dal 2025, le facoltà assunzionali autorizzate alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 hanno validità non superiore a tre anni e non sono prorogabili, comprese quelle derivanti da disposizioni speciali. In via transitoria, le facoltà relative ad annualità anteriori al 2025, non ancora esercitate e in scadenza il 31 dicembre 2024, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2025, senza ulteriore proroga.

Per le università statali, le facoltà assunzionali autorizzate dal Ministro dell’università e della ricerca dal 2025 hanno anch’esse validità massima triennale e non possono essere prorogate. Per quelle pregresse ancora inutilizzate, i termini dipendono dall’anno delle cessazioni: 31 dicembre 2025 per le cessazioni 2017-2020, 31 dicembre 2026 per quelle del 2021-2022 e 31 dicembre 2027 per quelle del 2023. Un successivo intervento normativo ha previsto, in deroga, che le facoltà assunzionali dell’amministrazione giudiziaria, comprese alcune procedure straordinarie indicate dalla norma, siano esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

Sono inoltre prorogate al 31 dicembre 2025 alcune disposizioni riguardanti l’Avvocatura dello Stato e l’articolo 3, comma 8, della legge n. 56/2019. Le assunzioni previste dall’articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge n. 44/2023 possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza previo ricorso alla mobilità prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’incarico previsto dall’articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009, o il relativo rinnovo, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima ordinaria dell’incarico. In ogni caso, l’incarico conferito o rinnovato in base a tale disciplina non può superare il 31 dicembre 2027. Per gli incarichi dirigenziali e direttivi gratuiti conferiti ai soggetti in quiescenza, la durata massima è fissata in due anni, senza proroga né rinnovo presso ciascuna amministrazione.

L’ANVUR mantiene l’attuale composizione per un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; per la stessa durata sono prorogati i mandati dei componenti degli organi in scadenza, nelle more della revisione del relativo regolamento. Le disposizioni richiamate per il coordinamento degli strumenti di programmazione e degli investimenti pubblici si applicano fino al 31 dicembre 2029.

Previdenza, contributi e responsabilità amministrativa

Per gli obblighi contributivi relativi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le date di riferimento della sospensione dei termini di prescrizione previste dall’articolo 3, comma 10-bis, della legge n. 335/1995 sono aggiornate dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 e dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Per collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, la scadenza indicata dal comma 10-ter è spostata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

È prorogato al 31 dicembre 2025 il termine relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento tempestivo dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni. Il termine della disciplina temporanea sulla responsabilità erariale è invece fissato al 30 aprile 2025.

Per i bilanci aziendali degli enti del servizio sanitario della Calabria relativi agli anni anteriori al 2022, il termine di adozione e approvazione è prorogato al 31 marzo 2025. I bilanci devono rispettare, per quanto esigibili alla luce della situazione aziendale conosciuta al momento, i principi dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 118/2011. Ai fini della responsabilità amministrativa e contabile connessa a tali attività rilevano soltanto le condotte dolose.

Misure in materia di finanza locale, aiuti pubblici e patrimonio

La registrazione negli archivi degli aiuti di Stato delle misure straordinarie relative all’IMU adottate per contrastare la pandemia deve essere effettuata entro il 30 novembre 2025. È prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti prevista dalla disciplina richiamata.

È spostato al 31 dicembre 2025 il termine per il trasferimento gratuito agli enti territoriali di determinati immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio. Per i contratti di locazione passiva delle amministrazioni statali è prorogata al 31 dicembre 2025 la disciplina temporanea prevista dall’articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146/2021. Le norme di contenimento della spesa non si applicano ad AMCO S.p.A. anche per il 2025; resta però fermo l’obbligo di comunicare i dati e le informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. La proroga comporta oneri pari a 500.000 euro per il 2025, coperti mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Per i confidi, nelle more della riforma organica del settore, è sospeso per 24 mesi il procedimento di revoca conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria minimo di 150 milioni di euro, se il confidi comunica alla Banca d’Italia, insieme agli altri confidi coinvolti, l’avvio di un processo di integrazione documentato che consenta di raggiungere nuovamente il volume richiesto.

È prorogata al 30 giugno 2025 la deroga applicabile alla regione Molise per il potenziamento della struttura amministrativa. Per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa i termini previsti sono spostati al 31 dicembre 2025; gli oneri sono pari a 100.000 euro per il 2025, coperti riducendo il Fondo previsto dalla legge n. 190/2014. Per gli interventi di contrasto alla crisi idrica, le risorse e le attività previste per il 2024 sono estese anche al 2025, con oneri di 150.000 euro per tale anno. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica deve trasmettere alle Camere, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività e sulle spese della Cabina di regia per la crisi idrica dell’anno precedente.

Le disposizioni per la cessione di compendi assicurativi e l’allineamento dei valori contabili consentono la rilevazione prevista nei due esercizi successivi e fissano al 31 dicembre 2025 il termine per gli adempimenti indicati dalla norma. Le misure connesse all’aumento dei costi di energia elettrica, gas e carburanti sono estese anche al 2025.

Disposizioni economiche e societarie

Il limite dei finanziamenti a titolo oneroso alle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici ILVA è elevato da 320 a 420 milioni di euro. Il maggior onere di 100 milioni per il 2024 è coperto riducendo l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 206/2023. L’eventuale finanziamento rideterminato su richiesta motivata del commissario straordinario resta soggetto agli stessi oneri, termini e condizioni già stabiliti per la misura.

Per gli enti del Terzo settore, l’applicazione delle disposizioni IVA richiamate è rinviata al 1° gennaio 2026, in attesa della razionalizzazione della disciplina. È differito al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità previste dalla disciplina emergenziale.

Per l’anno 2025, il termine del 31 marzo relativo agli adempimenti per l’albo dei soggetti abilitati alla gestione e riscossione delle entrate locali è spostato al 30 settembre. Il regolamento ministeriale sull’albo deve essere rivisto entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. Le società di scopo o di progetto costituite per svolgere attività di accertamento e riscossione, o attività propedeutiche, non devono iscriversi autonomamente all’albo se la società aggiudicataria del servizio, socia della società di scopo, è già iscritta. Gli atti emessi dalla società di scopo sono considerati legittimi come atti dell’aggiudicatario, che resta solidalmente responsabile dell’adempimento delle prestazioni.

Le società indicate dall’articolo 112, comma 7, del testo unico bancario continuano a beneficiare della disciplina richiamata fino al 31 maggio 2026. È inoltre rinviata al 1° gennaio 2026 la decorrenza delle disposizioni indicate in materia fiscale e di Terzo settore. Per una disposizione di carattere contabile, il termine originariamente fissato al 1° gennaio 2025 è spostato al 1° gennaio 2026.

Credito d’imposta per investimenti e adempimenti dei beneficiari

La disciplina del credito d’imposta prevista per gli investimenti indicati dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024 si applica anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Il credito è concesso entro un limite complessivo di spesa di 110 milioni di euro per il 2025, a valere sulla quota indicata del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.

Gli operatori devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio al 23 giugno 2025, le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle previste fino al 15 novembre. A pena di decadenza, devono poi comunicare dal 20 novembre al 2 dicembre 2025 le spese ammissibili effettivamente sostenute nel periodo. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, stabilisce modelli e modalità telematiche.

L’importo massimo fruibile da ciascun beneficiario è determinato applicando al credito risultante dalla comunicazione finale una percentuale stabilita dall’Agenzia entro dieci giorni dalla scadenza per l’invio. La percentuale è calcolata rapportando il limite di spesa complessivo ai crediti richiesti; se questi sono inferiori al limite, la percentuale è pari al 100 per cento.

Riforma della rendicontazione di sostenibilità

Nelle more del decreto ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 39/2010, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 possono rilasciare le attestazioni se, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, hanno maturato almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione di sostenibilità.

Benché il decreto legislativo n. 254/2016 sia stato abrogato dal decreto legislativo n. 125/2024, gli articoli 8 e 9 del decreto abrogato e la relativa disciplina attuativa continuano ad applicarsi alle violazioni riguardanti dichiarazioni non finanziarie relative a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2024.

Riammissione alla definizione agevolata e dichiarazioni fiscali

I debitori decaduti, alla data del 31 dicembre 2024, dalla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 per mancato, insufficiente o tardivo pagamento possono essere riammessi limitatamente ai debiti già compresi nella dichiarazione originaria. Devono presentare una nuova dichiarazione, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2025, potendo integrarla entro la stessa data per i soli debiti interessati. L’agente della riscossione pubblica modalità e termini telematici entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Il pagamento, con interessi al 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, può avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
  • in un massimo di dieci rate consecutive e di pari importo: le prime due scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2025; le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

L’agente della riscossione comunica importi complessivi, rate e scadenze entro il 30 giugno 2025. Gli effetti previsti dalla disciplina richiamata decorrono dal 31 luglio 2025. Un successivo decreto-legge ha prorogato di tre mesi i termini degli adempimenti e dei versamenti di questa procedura che scadevano tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025.

Per il solo 2025, i modelli e le relative istruzioni e specifiche tecniche per le dichiarazioni dei redditi e IRAP devono essere approvati e resi disponibili entro il 17 marzo; le dichiarazioni possono essere presentate a partire dal 30 aprile. I programmi informatici per gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere disponibili entro il 30 aprile 2025.

Misure temporanee per la pubblica amministrazione e i territori

In sede di approvazione dei rendiconti 2023 e 2024 è consentito svincolare quote di avanzo vincolato di amministrazione, limitatamente alle risorse di parte corrente, per coprire il disavanzo 2023 e 2024 delle aziende sanitarie regionali e per sostenere operatori turistico-ricettivi, termali e della ristorazione nei comuni montani della dorsale appenninica. Per questi ultimi, il sostegno riguarda perdite di almeno il 30 per cento subite tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023.

È inoltre prorogata al 31 dicembre 2025 una disposizione del decreto-legge n. 4/2022. Per le opere finanziate ai sensi della legge n. 145/2018, il termine indicato per evitare la revoca dei finanziamenti a causa di ritardi di lieve entità nell’affidamento è stato modificato dal 31 gennaio al 30 giugno 2023.

Sicurezza, difesa, immigrazione e vigili del fuoco

Il finanziamento dell’area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate è esteso agli anni dal 2018 al 2026. Sono stati soppressi, in sede di conversione, alcuni commi dell’articolo 2, compresa una modifica del decreto legislativo n. 95/2017 e un ulteriore comma non riprodotto nel testo disponibile.

I permessi di soggiorno in scadenza il 31 dicembre 2024 rilasciati a beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina possono essere rinnovati, su richiesta, fino al 4 marzo 2026. Perdono efficacia e sono revocati anche prima di tale data se il Consiglio dell’Unione europea dispone la cessazione della protezione temporanea. Al momento della richiesta di rinnovo il permesso può essere convertito per lavoro, in relazione all’attività effettivamente svolta. Per i visti è possibile prevedere casi di esenzione mediante decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sono prorogate al 31 dicembre 2025 le graduatorie indicate per i concorsi dei vigili del fuoco: quella per 300 vigili del fuoco e quelle per quattro vice direttori tecnico-scientifici rispettivamente nei settori biologia, chimica e psicologia. È prorogata alla stessa data la graduatoria della procedura speciale riservata al personale volontario. Limitatamente al 2025, il 30 per cento delle assunzioni ordinarie nella qualifica iniziale dei vigili del fuoco è effettuato attingendo alla graduatoria della procedura speciale del personale volontario.

Le risorse non utilizzate nel 2021 per il contributo ai familiari del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco impegnato nella gestione dell’emergenza COVID-19 possono essere utilizzate fino al 30 aprile 2025. La misura comporta una compensazione di 300.000 euro per il 2025, a carico del fondo indicato dalla norma. Per determinati edifici, il termine per l’adeguamento antincendio è prorogato al 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, di una SCIA parziale attestante il rispetto di almeno otto prescrizioni; è inoltre aggiornato al 31 dicembre 2025 il termine intermedio indicato dalla disposizione.

Disposizioni sanitarie e personale del Servizio sanitario nazionale

La deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini è prorogata al 31 dicembre 2027. Può essere presentato, oltre al Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, un documento dal quale risulti inequivocabilmente l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria o dell’attività socio-sanitaria nel Paese d’origine. Gli incarichi restano soggetti alla disciplina vigente sulla spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Sono prorogate al 31 dicembre 2025 diverse misure emergenziali di reclutamento sanitario, tra cui il conferimento di incarichi autonomi o a tempo determinato a medici, specializzandi, professionisti sanitari e operatori socio-sanitari, nonché gli incarichi autonomi a laureati in medicina abilitati anche senza specializzazione. Sono aggiornati al 31 dicembre 2025 i requisiti temporali indicati per alcune stabilizzazioni del personale sanitario. Per l’accesso alla dirigenza medica nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, il requisito temporale di esperienza è riferito al 31 dicembre 2024.

La deroga relativa alla formazione continua in medicina è prorogata al 31 dicembre 2025 e comprende anche il triennio formativo 2020-2022. È prorogata al 31 dicembre 2025 la rilevazione del fatturato delle aziende titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci sulla base delle fatture elettroniche.

Sono prorogati al 31 dicembre 2025 la validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale degli idonei a direttore generale delle aziende ed enti del SSN per i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato il 1° aprile 2020, l’applicazione del regolamento per la raccolta di sangue da parte di medici abilitati e la limitazione della responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie nei casi previsti per situazioni di grave carenza di personale. Il termine per l’adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni sull’accreditamento e sugli accordi contrattuali è prorogato al 31 dicembre 2026, ferma la possibilità per le regioni di accreditare nuove strutture.

Sono prorogati al 31 dicembre 2025 gli incentivi alla riorganizzazione della rete dei laboratori del SSN e altre disposizioni sanitarie indicate dal decreto-legge n. 198/2022. I medici abilitati iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono mantenere gli incarichi convenzionali già assegnati e partecipare all’assegnazione di incarichi, inclusi quelli provvisori e di sostituzione. Dal 1° gennaio 2025, i medici in formazione in medicina generale possono instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato; laureati abilitati e medici in formazione specialistica in pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione secondo le disposizioni modificate, non più limitate alla durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Copertura finanziaria e limiti temporali

Gli oneri espressamente quantificati per le singole misure sono coperti mediante riduzioni o utilizzi dei fondi indicati nei rispettivi commi. Per la riammissione alla definizione agevolata sono inoltre incrementati il fondo previsto dal decreto legislativo n. 209/2023 di 4,92 milioni di euro nel 2025, 32,88 milioni nel 2026 e 34,57 milioni nel 2027, e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di 15,735 milioni nel 2025, 88,774 milioni nel 2026 e 92,565 milioni nel 2027. Gli oneri valutati per la riammissione sono distribuiti fino al 2035; per gli anni 2028-2035, gli importi indicati in termini di fabbisogno e indebitamento netto sono coperti mediante riduzione del fondo del decreto legislativo n. 209/2023, mentre per il 2025-2027 si utilizzano le maggiori entrate e minori spese derivanti dalla misura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 32 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.