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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19158/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale relativa a imposta e sanzioni collegate a un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale, preceduta da un avviso di liquidazione poi annullato in autotutela e sostituito da un successivo avviso correttivo. Il contribuente aveva censurato, nei giudizi di merito, la sottoscrizione illeggibile dell'avviso, la carenza di motivazione della cartella, la decadenza dal potere impositivo, la prescrizione del credito e la non debenza delle sanzioni. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) omesso esame della legittimazione processuale della riscossione perché costituita con avvocato del libero foro; 2) nullità degli atti per difetto di sottoscrizione e carenza di potere del funzionario che li avrebbe firmati; 3) violazione del ne bis in idem, assumendo che la sentenza passata in giudicato avesse già definito la pretesa tributaria; 4) nullità della notifica e insufficiente motivazione della cartella; 5) violazione del termine di prescrizione quinquennale; 6) illegittima applicazione delle sanzioni, sostenendo anche l'intervenuto giudicato interno su tale punto e la carenza di motivazione della decisione di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per le controversie davanti al giudice tributario l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti dalla disciplina vigente e dalla convenzione richiamata, anche di avvocati del libero foro, senza necessità di apposita delibera nel caso esaminato. Ha respinto il secondo e il terzo motivo, osservando che l'atto sostitutivo emesso in autotutela non era stato impugnato e che, una volta consolidato l'atto prodromico non opposto, nella cartella sono deducibili solo vizi propri; inoltre ha ribadito che la delega di firma dell'avviso di accertamento è mera delega di firma e può essere attestata anche tramite ordini di servizio. Ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il quarto motivo perché la notifica risultava ritualmente perfezionata con deposito e ritiro presso la casa comunale, e perché il ricorso non rispettava l'onere di specificità/autosufficienza non trascrivendo gli atti rilevanti. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso la prescrizione in ragione della notifica della cartella nel 2017 rispetto all'annualità 2013. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo per difetto di trascrizione dei motivi di appello e dei capi di primo grado asseritamente coperti da giudicato, rilevando inoltre che la decisione di merito aveva comunque esaminato la questione delle sanzioni. La Corte ha infine condannato il ricorrente alle spese, ha disposto il pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per dedotta omessa pronuncia sulla legittimazione processuale; la Corte esclude la violazione perché la difesa dell'ente tramite avvocato del libero foro era ammissibile.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi la disciplina speciale che consente all'ufficio o all'agente della riscossione di stare in giudizio direttamente o mediante struttura sovraordinata.

  • art. 9 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    richiamato insieme agli altri testi sulla rappresentanza processuale dell'agente della riscossione; il motivo è ritenuto infondato.

  • art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012

    le notificazioni e comunicazioni ai soggetti obbligati a dotarsi di PEC, se questa non è stata istituita o comunicata, vanno eseguite mediante deposito in cancelleria.

  • art. 16, comma 8, d.l. n. 179 del 2012

    se la PEC non è utilizzabile per causa non imputabile al destinatario, si applica l'art. 136, comma 3, c.p.c.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato per la disciplina delle comunicazioni in materia di cassazione e per l'individuazione della PEC dal Reginde o, in mancanza, la comunicazione sul sito web.

  • art. 149 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione telematica dell'avviso di fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    la delibera motivata è necessaria solo quando, nei giudizi riservati all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale, l'ente voglia non avvalersene; non serve nei casi di difesa affidata al libero foro previsti dalla disciplina interpretata autenticamente.

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    norma cardine sulla difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: consente il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, alternativamente, quello di avvocati del libero foro secondo criteri generali.

  • art. 4-novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34

    norma di interpretazione autentica che chiarisce che l'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 si applica solo se l'Agenzia non intenda avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi riservati su base convenzionale; non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è qualificata come delega di firma e non di funzioni; non richiede l'indicazione nominativa del delegato né la durata.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dal ricorrente sulla sottoscrizione degli atti, senza accoglimento della censura.

  • art. 60, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato in tema di notifica della cartella; la Corte ritiene infondato o inammissibile il motivo relativo alla notifica.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    norma sulla cartella di pagamento e sulla notifica; la Corte ritiene corretta la notifica in base agli atti di causa.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato per la disciplina della notificazione della cartella, ritenuta conforme.

  • art. 28 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel terzo motivo in tema di regole processuali tributarie, senza accoglimento.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel terzo motivo per il contenuto della sentenza tributaria; la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedotto vizio di motivazione; la Corte afferma che la decisione impugnata supera il minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. nel motivo di motivazione insufficiente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il dovere di motivazione; la Corte esclude la violazione.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    stabilisce l'elenco degli atti autonomamente impugnabili e i limiti interni della giurisdizione tributaria; la cartella è sindacabile solo per vizi propri se l'atto presupposto non è stato impugnato.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente l'impugnazione dell'atto successivo anche per vizi degli atti precedenti solo se questi non sono stati notificati; se l'atto presupposto è stato notificato e non impugnato, il credito si consolida.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per la prescrizione quinquennale, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • d.lgs. nn. 472 e 473 del 1997

    richiamati in tema di sanzioni tributarie, senza accoglimento della censura.

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente per contestare le sanzioni, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato dalla Corte per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cartella di pagamento che segue un atto presupposto ritualmente notificato e non impugnato è contestabile soltanto per vizi propri; non possono essere riproposte contro la cartella censure relative al merito o ai vizi dell'atto prodromico ormai consolidato.
  • L'annullamento in autotutela di un precedente atto impositivo e la sua sostituzione con un nuovo avviso sono legittimi, purché la riedizione del potere impositivo avvenga entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
  • La delega di firma dell'avviso di accertamento è distinta dalla delega di funzioni: è sufficiente l'indicazione della qualifica del soggetto delegato e non occorre, di regola, indicarne nominativamente il nome o la durata della delega.
  • In tema di notificazione della cartella, il perfezionamento mediante deposito presso la casa comunale e ritiro dell'atto da parte del destinatario è idoneo a dimostrare la conoscenza legale dell'atto e a escludere la nullità della notifica.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure contro la relata di notifica o contro altri atti processuali richiedono piena autosufficienza: la mancata trascrizione o specifica indicazione degli atti rilevanti comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più consentito lamentare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La prescrizione del credito tributario va verificata in relazione alla concreta scansione temporale degli atti e, se il giudice di merito ha escluso il decorso del termine sulla base della data di notifica della cartella rispetto all'annualità d'imposta, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale ratio.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata quando il ricorso si risolva in un uso abusivo del processo, con motivi manifestamente inammissibili o infondati e privi di reale portata nomofilattica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di liteContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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