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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attrice)

La controversia

Nel giudizio di merito una parte attrice aveva introdotto davanti al Tribunale di Bologna una domanda di simulazione ex art. 1414 c.c. e di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., assumendo un credito fondato su decreto ingiuntivo. Il Tribunale, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., aveva sospeso il giudizio ritenendo che l'esito dell'appello proposto contro la sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo potesse incidere sulla decisione della causa pendente, richiamando l'ordinanza della Corte d'appello che aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza con regolamento necessario di competenza, deducendo violazione dell'art. 337, comma 2, e dell'art. 134 c.p.c., perché la motivazione sarebbe stata solo tautologica: il Tribunale si sarebbe limitato a recepire acriticamente la valutazione interinale della Corte d'appello, senza compiere una autonoma prognosi sulla concreta probabilità di riforma della sentenza pregiudicante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non spiegasse le ragioni per cui l'appello contro la sentenza resa sull'opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stato verosimilmente accolto e che mancasse, quindi, la valutazione autonoma del giudice di merito richiesta per la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Di conseguenza ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, assegnando il termine di tre mesi dalla comunicazione per la riassunzione. Ha inoltre condannato il resistente e gli intimati, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La sospensione facoltativa del processo presuppone una valutazione autonoma del giudice sulla concreta probabilità di riforma della decisione che si assume pregiudicante; non basta un richiamo acritico ad altra decisione o ad un provvedimento interinale.

  • art. 134 c.p.c.

    La motivazione del provvedimento deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice; una motivazione meramente tautologica o adesiva non è sufficiente.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato come base della domanda principale di simulazione proposta nel merito.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come base della domanda di revocatoria ordinaria proposta nel merito.

  • art. 373 c.p.c.

    Richiamato quale provvedimento interinale della Corte d'appello che aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ma che non poteva sostituire la valutazione autonoma del Tribunale.

Massime di principio

  • La sospensione facoltativa del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una verifica autonoma e specifica del giudice sulla possibile riforma della decisione pregiudicante, non essendo sufficiente il mero rinvio a provvedimenti resi in altro giudizio.
  • La motivazione del provvedimento di sospensione deve indicare in modo effettivo le ragioni della prognosi sfavorevole o favorevole sull'esito dell'impugnazione; una motivazione solo adesiva o tautologica integra vizio denunciabile con regolamento di competenza.
  • Quando il giudice fonda la sospensione sulla pendenza di un appello relativo al titolo da cui deriva il credito azionato in altra causa, deve spiegare perché l'appello abbia concrete probabilità di accoglimento, altrimenti la sospensione non è legittima.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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