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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Normativa italiana012G0201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto introduce misure per l’Agenda digitale italiana, l’ANPR, il domicilio digitale dei cittadini e delle imprese, la PEC, la trasmissione telematica di documenti e certificazioni, oltre a interventi su statistiche pubbliche, trasporti e bigliettazione elettronica. Molte disposizioni sono attuative e finanziate dal 2013 in poi, con termini specifici per decreti e regolamenti.

Agenda digitale, ANPR e domicilio digitale

Agenda digitale italiana e coordinamento delle politiche digitali

Il provvedimento rafforza l’azione dello Stato per lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali, l’incentivo alla domanda di servizi digitali, l’alfabetizzazione informatica e la promozione di ricerca e innovazione tecnologica. È previsto un obbligo di rendicontazione periodica al Parlamento sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale italiana.

Relazione al Parlamento e monitoraggio

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, e poi entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta alle Commissioni competenti una relazione sullo stato di attuazione delle misure in materia digitale. La relazione deve indicare effetti prodotti, risultati conseguiti e impiego di ogni finanziamento, con evidenza degli interventi finanziati. In prima attuazione, la relazione deve descrivere il progetto complessivo dell’Agenda digitale, le linee strategiche e gli obiettivi da raggiungere.

Documento unificato di identità e carta d’identità elettronica

Il decreto amplia progressivamente l’utilizzo della carta d’identità elettronica anche in vista dell’unificazione con la tessera sanitaria sul medesimo supporto, con rilascio gratuito del documento unificato. Sono previste modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all’utilizzo da definirsi entro sei mesi con decreto ministeriale. In attesa dell’attuazione, continua il rilascio della carta d’identità elettronica esistente per non interrompere l’emissione.

Finanziamento delle misure

Per il documento unificato è autorizzata una spesa aggiuntiva di 60 milioni di euro per il 2013 e di 82 milioni di euro annui dal 2014. Per l’ISTAT è autorizzata una spesa di 18 milioni di euro annui dal 2013. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica è incrementato di 12 milioni di euro per il 2013.

Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)

L’ANPR è istituita presso il Ministero dell’interno come base di dati di interesse nazionale e subentra all’INA, all’AIRE e alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero. È previsto un audit di sicurezza annuale, con risultati inseriti nella relazione del Garante per la protezione dei dati personali. Il subentro ai comuni deve essere completato entro il 31 dicembre 2014.

Funzioni dei comuni e uso dei dati anagrafici

L’ANPR mette a disposizione dei comuni i dati anagrafici e gli strumenti per le funzioni di competenza statale attribuite al sindaco, consentendo ai soli comuni la certificazione dei dati, anche telematica. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi che erogano servizi pubblici accedono ai dati ANPR; per la gestione e raccolta informatizzata dei dati dei cittadini, le amministrazioni devono avvalersi esclusivamente dell’ANPR.

Dati ulteriori, integrazioni e decreti attuativi

Con DPCM sono disciplinati tempi e modalità di attuazione, le misure di sicurezza, l’interoperabilità con altre banche dati, l’accesso ai dati e l’erogazione di ulteriori servizi, inclusa la trasmissione telematica di attestazioni e certificati di nascita. Entro 60 giorni dalla legge di conversione è adottato, in prima applicazione, il DPCM attuativo; entro 90 giorni devono essere aggiornate le norme regolamentari sullo stato civile.

Domicilio digitale del cittadino

Ogni cittadino può indicare alla pubblica amministrazione un indirizzo PEC come proprio domicilio digitale. L’indirizzo è inserito nell’ANPR e reso disponibile alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici. Dal 1° gennaio 2013, salvo diverse previsioni di legge, le comunicazioni delle amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici devono avvenire esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato.

Comunicazioni alternative e effetti

In assenza di domicilio digitale, le amministrazioni possono predisporre documenti informatici firmati digitalmente o con firma elettronica avanzata e inviare al cittadino copia analogica firmata autografa sostitutiva. Tali modalità soddisfano gli obblighi di conservazione ed esibizione se la copia reca apposita dicitura di conformità. Le modalità di utilizzo devono rispettare le condizioni tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

PEC per imprese e professionisti, INI-PEC e obblighi degli amministratori

L’obbligo di dotarsi di PEC è esteso alle imprese individuali di nuova iscrizione e agli amministratori unici, delegati o, in mancanza, ai presidenti del consiglio di amministrazione delle società. Per le imprese già iscritte, il domicilio digitale degli amministratori deve essere comunicato entro il 31 dicembre 2025 e comunque al conferimento o rinnovo dell’incarico. È istituito l’INI-PEC, elenco pubblico degli indirizzi PEC di imprese e professionisti, accessibile a PA, imprese, professionisti e cittadini.

Gestione del domicilio digitale nel registro imprese

Per le imprese individuali senza domicilio digitale, la domanda di prima iscrizione è sospesa fino all’integrazione; per le imprese attive prive di domicilio digitale è previsto un termine di regolarizzazione, con sanzione triplicata in caso di inerzia e diffida del Conservatore. Se il domicilio digitale risulta inattivo, il Conservatore chiede la sostituzione e, in mancanza di opposizione, procede alla cancellazione. Le iscrizioni e variazioni sono esenti da bollo e diritti di segreteria.

Trasmissione telematica di documenti e accordi pubblici

L’inosservanza dell’obbligo di trasmettere documenti via telematica comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Anche il mancato avvio del procedimento a seguito di istanze telematiche integra responsabilità dirigenziale e disciplinare. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni devono essere sottoscritti, dal 1° gennaio 2013, con firma digitale, firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità.

Contratti pubblici e conservazione degli atti notarili

Le regole sulla forma elettronica dei contratti si applicano dal 30 giugno 2014 per i contratti in forma pubblica amministrativa e dal 1° gennaio 2015 per quelli in scrittura privata. In via transitoria, fino all’emanazione dei decreti attuativi notarili, il notaio utilizza la struttura predisposta dal Consiglio nazionale del notariato per conservazione, repertori e registri informatici, con accesso all’amministrazione degli archivi notarili.

Certificazioni di malattia nel settore pubblico e congedi per malattia del figlio

Dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, per i dipendenti pubblici non soggetti al d.lgs. 165/2001 si applicano le regole della certificazione telematica di malattia. Sono esclusi il personale delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco. È inoltre disciplinata la trasmissione telematica delle certificazioni per i congedi dei genitori per malattia del figlio, con DPCM da adottare entro il 30 giugno 2013.

Innovazione nei trasporti e bigliettazione elettronica

Le aziende di trasporto pubblico locale devono promuovere sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane. Le regole tecniche attuative devono essere adottate entro 90 giorni. È consentito l’uso di strumenti di pagamento in mobilità, anche tramite addebito su credito telefonico, e il titolo digitale è consegnato sul dispositivo dell’utente.

Sistemi di trasporto intelligenti e pedaggi autostradali

Sono individuati gli obiettivi prioritari per la diffusione degli ITS: uso dei dati su strade e traffico, continuità dei servizi di gestione, sicurezza stradale e collegamento veicolo-infrastruttura. Sono previsti servizi di informazione multimodale, traffico in tempo reale, eCall interoperabile e informazioni su aree di parcheggio sicure per mezzi pesanti. È inoltre disciplinata l’esazione del pedaggio con modalità manuale o automatizzata, anche con telepedaggio, con possibilità di controlli affidati anche al personale dei concessionari abilitato.

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