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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19044/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo opponente)

La controversia

Una terza, coniuge superstite del de cuius e asserita titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. sull'immobile già adibito a casa familiare, ha proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. contro il pignoramento dell'intera piena proprietà del bene effettuato nell'ambito di un'esecuzione immobiliare promossa contro i figli, ciascuno proprietario di una quota di un terzo. In primo grado il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza del diritto di abitazione ma ha rigettato il resto dell'opposizione ritenendo valido il pignoramento; la Corte d'appello ha confermato, affermando che il diritto di abitazione era opponibile ma non impediva l'espropriazione e poteva essere convertito in equivalente monetario. Nel ricorso per cassazione la parte opponente ha impugnato tale decisione con due motivi, ma la Corte non ha esaminato nel merito i motivi perché ha rilevato d'ufficio un vizio processuale: l'omessa partecipazione al giudizio di opposizione degli esecutati, litisconsorti necessari nelle cause connesse alla procedura esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio per integrazione mancata del contraddittorio, poiché i debitori esecutati non avevano partecipato al giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. Trattandosi di litisconsorzio necessario, il vizio era rilevabile anche in sede di legittimità e imponeva la cassazione delle decisioni di merito. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale di Pesaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati scrutinati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    norma processuale che regola l'opposizione di terzo all'esecuzione; il giudizio instaurato ai suoi sensi, quando connesso alla procedura esecutiva, richiede la partecipazione degli esecutati quali litisconsorti necessari.

  • art. 540, comma 2, c.c.

    richiamato come titolo del preteso diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione e per il deposito delle memorie.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. che incidono sulla procedura esecutiva, il debitore esecutato è litisconsorte necessario e deve partecipare al giudizio.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari integra un vizio processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche per la prima volta in cassazione.
  • Quando la nullità deriva dalla pretermissione di un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione esecutiva, la regola è la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
  • In sede di legittimità, se è assorbente una nullità processuale del contraddittorio, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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