Cassazione Civile, Ordinanza n. 19040/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di un compenso professionale di euro 3.650,00 oltre accessori e spese. La debitrice propose opposizione davanti al Giudice di pace di Napoli, eccependo l'incompetenza territoriale in favore del Giudice di pace di Roma. Il Giudice di pace accolse l'eccezione e revocò il decreto. In appello, il Tribunale di Napoli rilevò la nullità della sentenza di primo grado per un problema di anticipazione dell'udienza non comunicata all'opposta, ma rigettò comunque nel merito l'appello, ritenendo ammissibile e fondata l'eccezione di incompetenza territoriale. La creditrice ricorse in cassazione, formalmente ex art. 360 n. 2 c.p.c. con istanza subordinata di conversione in regolamento necessario di competenza, denunciando violazione degli artt. 18, 19, 20 e 112 c.p.c. Sosteneva che l'eccezione territoriale fosse incompleta perché la debitrice avrebbe contestato solo alcuni fori alternativi e non tutti quelli rilevanti, in particolare non il domicilio; inoltre richiamava il fatto che nelle difese era stato indicato un domicilio a Napoli e contestava la corretta applicazione dei criteri di collegamento.
La decisione
La Corte ha preliminarmente qualificato il ricorso come convertito in regolamento necessario di competenza, ritenendolo tempestivo e ammissibile. Nel merito ha accolto l'istanza: ha affermato che, quando l'opponente persona fisica eccepisce l'incompetenza territoriale, deve contestare specificamente tutti i criteri di collegamento concorrenti, inclusi residenza e domicilio ai sensi dell'art. 18 c.p.c., oltre ai fori speciali eventualmente rilevanti. Nel caso concreto la debitrice aveva contestato solo la residenza e non anche il domicilio; pertanto l'eccezione era incompleta e doveva considerarsi tamquam non esset, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli, fissato il termine di tre mesi per la riassunzione e condannato la resistente al pagamento delle spese del regolamento.
Norme richiamate
La sentenza del Tribunale che decide solo sulla competenza è impugnabile con regolamento necessario di competenza, non con ricorso ordinario per cassazione.
L'inammissibilità del ricorso ordinario non è esclusa dal divieto di impugnazione con quel mezzo delle decisioni del Giudice di pace.
art. 47, secondo comma, c.p.c.
La conversione in regolamento necessario è possibile se il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso convertito è ammissibile se contiene gli elementi necessari per censurare la decisione sulla competenza e individuare il giudice competente.
Il foro generale della persona fisica comprende residenza e domicilio come criteri autonomi di collegamento, entrambi da contestare specificamente se si eccepisce l'incompetenza.
Richiamato in generale dalla parte per i criteri territoriali, senza che la decisione vi fondi la ratio centrale.
Per le obbligazioni vanno contestati i fori facoltativi concorrenti se si solleva eccezione di incompetenza territoriale.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma non centrale nella ratio decidendi.
Richiamato dalla resistente in ordine ai crediti professionali, ma non decisivo nella soluzione.
Citato dalla ricorrente per sostenere il criterio del luogo di conclusione del negozio, ma non valorizzato dalla Corte ai fini decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta dall'opponente persona fisica è valida solo se contesta in modo specifico tutti i possibili fori concorrenti rilevanti, compresi residenza e domicilio ex art. 18 c.p.c. e i fori speciali eventualmente applicabili ex art. 20 c.p.c.
- Il domicilio costituisce criterio di collegamento autonomo rispetto alla residenza: la mancata contestazione del domicilio rende incompleta l'eccezione di incompetenza territoriale e la fa considerare come non proposta.
- Quando il giudice d'appello decide esclusivamente sulla competenza, il mezzo corretto è il regolamento necessario di competenza; il ricorso ordinario per cassazione può essere convertito se notificato nel termine perentorio previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c.
- Nel regolamento di competenza, l'esame della Corte non è vincolato ai soli motivi formulati, potendo la Corte verificare direttamente la correttezza della statuizione sulla competenza.
- L'omessa indicazione di tutti i fori concorrenti comporta il radicamento della competenza del giudice adito, con conseguente inammissibilità dell'eccezione territoriale incompleta.
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